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Covid-19: dai Consulenti del Lavoro l’analisi dei versamenti sospesi

Con la circolare n. 16 del 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro riepiloga e commenta i numerosi interventi introdotti con particolare riferimento alla sospensione dei versamenti in autoliquidazione delle imposte, che hanno interessato in modo diverso i vari comparti economici, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Specifica attenzione viene poi dedicata alle sospensioni delle somme dovute a seguito degli atti di accertamento, conciliazioni, recupero crediti d’imposta, avvisi bonari e pignoramenti presso terzi dell’Agente della Riscossione.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 16 del 24 giugno 2020, fa una sintesi dei numerosi provvedimenti legislativi, di prassi e di natura procedimentale che il Legislatore e gli Enti competenti, quali Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Agente della Riscossione emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19 e alla conseguente crisi economica che ha colpito tutto il Paese.

Tutti i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali e i premi assicurativi oggetto di sospensione sono stati rinviati al 16 settembre 2020.

Il Decreto Rilancio prevede:

- la remissione nei termini dei versamenti scaduti nel periodo 8 marzo 2020- 18 maggio 2020;

- la sospensione dei versamenti in scadenza dal 19 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020.

I predetti versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.

Con riferimento alle cartelle emesse dagli Agenti della Riscossione è previsto che:

- la decadenza, delle dilazioni in essere alla data dell’8 marzo 2020 nonché di quelle concesse fino al 31 agosto 2020, si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate (anziché cinque, come normalmente previsto) anche non consecutive;

- potranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020 i versamenti da corrispondere nel corso del 2020 dovuti per le seguenti domande di definizione:

- rottamazione-ter (artt. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018);

- rottamazione-ter per i contribuenti che hanno aderito in un secondo momento, e cioè entro il 31 luglio 2019, a seguito della riapertura dei termini di cui all’art. 16-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019;

- saldo e stralcio (art. 1, commi 190 e 193 della legge n. 145/2018). In tal caso, il versamento entro la predetta data del 10 dicembre 2020 viene considerato tempestivo ai fini della conservazione dei benefici previsti dalle istanze di definizione agevolata;

- possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 602/1973, nel caso di inefficacia, determinata alla data del 31 dicembre 2019, delle domande di definizione agevolata.

Sono altresì sospesi tutti i pignoramenti notificati all’Istituto entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Restano, invece, fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto medesimo, e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’Agente della Riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/06/25/covid-19-consulenti-lavoro-analisi-versamenti-sospesi

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