• Home
  • News
  • Bonus IRPEF 2020: nuovi adempimenti per il sostituto d’imposta

Bonus IRPEF 2020: nuovi adempimenti per il sostituto d’imposta

In attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, prende il via la prima fase della riforma del cuneo fiscale. Per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, verrà riconosciuta ai lavoratori una somma a titolo di trattamento integrativo del reddito da lavoro dipendente e assimilato pari a 600 euro per il periodo d’imposta 2020 a pari a 1200 euro per il periodo d’imposta 2021. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.35/E del 2020, ha istituito i codici tributo che il sostituto d’imposta è tenuto ad utilizzare per compensare il credito derivante dall'erogazione del trattamento. L’ulteriore detrazione fiscale verrà, invece, riconosciuta ai lavoratori con le ordinarie modalità di gestione delle detrazioni del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020, ha istituito i codici tributo da utilizzare all’interno del modello F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP) per poter procedere alla compensazione del credito maturato dal sostituto d’imposta per effetto dell’anticipazione del Trattamento Integrativo della Retribuizone (T.I.R.) in favore dei lavori dipendenti ed assimilati per le prestazioni erogate a far data dal 1° luglio 2020. La pubblicazione del documento di prassi tributaria consente al datore di lavoro l’effettuazione degli adempimenti per poter riconoscere ai lavoratori dipendenti il trattamento che, unitamente all’ulteriore detrazione che il sostituto d’imposta deve riconoscere ai lavoratori con reddito superiore a 28 mila euro fino a 40 mila, manda “in pensione” il bonus Renzi dal 30 giugno 2020.

Per effetto dell’articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è previsto il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati, con reddito fino a 28.000 mila euro, di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021.

Per i lavoratori con reddito superiore a 28.000 euro, invece, l’articolo 2 D.L. 5 febbraio 2020 n.3 ha istituito un’ulteriore detrazione fiscale pari a:

· 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

· 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Il datore di lavoro, per le prestazioni rese a far data dal 1° luglio 2020, è tenuto a:

· applicare una diversa soglia reddituale accresciuta da 26.600 a 28.000 euro per poter definire la nuova e più ampia platea dei lavoratori legittimati della nuova riduzione del cuneo fiscale (art. 1, DL n. 3/2020);

· su richiesta dell’interessato, applicare una nuova detrazione fiscale di cui sono potenzialmente beneficiari i lavoratori con un reddito di cui all’articolo 49 del TUIR fino a 40.000 euro annui (art. 2 DL n.3/2020);

· riproporzionare su base mensile l’importo previsto su base annua per il periodo d’imposta 2020;

· riconoscere in busta paga l’importo calcolato.

T.I.R.: esempio di calcolo

Mensilitàluglio 2020
Reddito presunto a luglio 2020 per il medesimo periodo di imposta27.000 euro
Trattamento integrativo ex art. 1 D.L. n.3/2020 per il 2020600 euro
Giorni di detrazione per il 2020184
Giorni di detrazione per il mese di luglio 202031
Trattamento integrativo per luglio 2020600/184 * 31 = 101,09

N.B.Nel caso di specie si evidenzia come a partire delle prestazioni rese da luglio 2020 potranno godere del trattamento integrativo soggetti esclusi dal beneficio del bonus Renzi, ovvero che ne godevano in misura ridotta in quanto rientranti nella fascia reddituale 24.600 e 26.600 euro.

In tale caso è bene precisare che il datore di lavoro:

· deve procedere all’erogazione automatica del trattamento salva espressa dichiarazione del lavoratore di non voler fruire del trattamento stesso;

· in applicazione dell’articolo n. 128 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), è tenuto a riconoscere il trattamento anche se nel periodo di paga l’imposta lorda calcolata sugli emolumenti mensili sia inferiore alle detrazioni da lavoro dipendente, qualora il lavoratore sia destinatario di ammortizzatori sociali a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19. Si tratta di una condivisibile misura a tutela di coloro i quali hanno subito una riduzione del reddito imponibile per effetto della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

N.B. Ai fini del riconoscimento delle somme di cui trattasi, così come per il “pensionando” Bonus Renzi, l’imposta lorda determinata sulla retribuzione imponibile del lavoratore deve essere superiore alle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR comma 1 (detrazioni da lavoro dipendente) spettanti allo stesso. Continuano dunque ad essere esclusi dal T.I.R., così come erano esclusi dal bonus Renzi, i lavoratori “incapienti”.

Come accennato in premessa, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione in F24 dei crediti maturati dal sostituto d’imposta in seguito alla erogazione in busta paga del Trattamento Integrativo della Retribuzione (T.I.R.).

Al di là della mera novità tabellare, il contenuto della risoluzione merita alcuni commenti.

In primo luogo, dichiarando che il trattamento va ripartito “tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020”, l’Agenzia utilizza il riferimento al principio di cassa: in questo modo fornisce un importante contributo alla soluzione del “dilemma” creato dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto n. 3/2020 (il quale riporta il riferimento alle “prestazioni rese dal 1° luglio 2020”) rispetto al comma 3 (“retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio”).

Tale impostazione è senz’altro condivisibile dal punto di vista teorico/dottrinale ma rende problematica la gestione delle buste paga di competenza del mese di giugno pagate nel successivo mese di luglio perché comporta l’effetto indesiderato di ripartire i 600 euro previsti per il corrente anno 2020 in 7 mensilità anziché 6 (da giugno a dicembre inclusi).

In seconda battuta si rileva che l’utilizzo del codice tributo 1701 (ed il suo omologo 170E) è previsto nella colonna “importi a credito compensati” del modello F24 senza alcun cenno alla possibilità di utilizzarlo anche nella colonna a debito, come avviene oggi con il codice tributo 1655 relativo al bonus Renzi. Ciò potrebbe fare pensare ad un (improbabile) cambiamento di rotta dell’Agenzia delle Entrate, dal momento che, a far data dal 2017, la stessa Agenzia ha perentoriamente chiesto ai sostituti d’imposta di modificare le modalità di esposizione del codice 1655 (definite dalla circolare n. 22/2014): i datori di lavoro sono infatti chiamati ad indicare distintamente in F24 i bonus 80 euro erogati (da esporre nella colonna a credito) rispetto a quelli recuperati dalla busta paga del lavoratore (da esporre distintamente nella colonna a debito).

Considerate le ovvie esigenze di rendicontazione, ai fini della corretta compilazione del modello 770/2021 e del superamento dei suoi controlli telematici, saranno certamente necessari ulteriori chiarimenti.

In conclusione, si evidenzia come l’Agenzia delle Entrate, ai fini del controllo preventivo dei crediti utilizzati, richieda obbligatoriamente l’utilizzo dei servizi telematici per la presentazione del modello F24 contenenti i nuovi codici tributo.

Viene dunque ribadita in questa sede la richiesta già avanzata con riferimento al codice tributo 1655 che, pur essendo stato istituito per evidenziare l’applicazione in busta paga di una detrazione articolo 13 del TUIR, è stato fino ad oggi considerato un “credito” di natura tributaria proprio del sostituto d’imposta.

Nel caso del codice tributo 1701, gioca a favore dell’interpretazione adottata dall’Agenzia la mancata (e temporanea?) collocazione del T.I.R. nell’alveo delle detrazioni da lavoro, ma la sua natura resta chiaramente la medesima dell’ormai ex bonus Renzi.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2020/07/01/bonus-irpef-2020-adempimenti-sostituto-imposta

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble