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Cassa integrazione COVID-19 e anticipazione: tempi stretti e ostacoli per le aziende

L’INPS, con la circolare n. 78 del 2020, e il Ministero del lavoro dopo, con la circolare n. 11 del 2020 e il decreto interministeriale n. 9/2020, hanno fornito le indicazioni ai datori di lavoro sulle modalità di richiesta dell’anticipo del trattamento integrativo salariale COVID-19. Le istruzioni sono, in un certo senso, “pressanti” per i datori di lavoro in quanto prevedono termini molto stretti. Le aziende si trovano difatti in un labirinto di date e di adempimenti da tenere sempre presenti per evitare eventuali responsabilità. L’impressione di fondo è che si siano scelte strade particolarmente “tortuose” e piene di ostacoli, per la gestione di un sostegno al reddito che è rivolto alla totalità dei lavoratori subordinati.

Con la circolare n. 78 del 27 giugno 2020 l’INPS ha fornito le proprie indicazioni operative concernenti le modalità di richiesta dell’anticipo del trattamento integrativo salariale COVID-19, previsto dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Prima di entrare nel merito di quanto trattato, sotto l’aspetto operativo, dalla circolare n. 78 va ricordato che:

· La richiesta dell’anticipo di una parte del trattamento integrativo non è un obbligo (e ciò traspare dalla stessa procedura telematica) ma, ritengo, che sia un dovere morale delle aziende richiederlo, in quanto i dipendenti stanno scontando i ritardi nei pagamenti e, inoltre, la pressione dei diretti interessati porterà i datori di lavoro ad utilizzare tale possibilità prevista dalla norma;

· Il pagamento diretto, limitatamente alla CIG in deroga, è la forma usuale con il quale vengono saldati i lavoratori: per le sole imprese multilocalizzate in almeno cinque Regioni o Province Autonome nella quali, ora, a gestione passa, completamente, all’INPS ma che per le prime 9 settimane ha visto “impegnata” anche la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro, è possibile l’anticipazione da parte dei datori di lavoro con successivo conguaglio. Tale passaggio di competenze lo si evince anche dal D.M. del Ministro del Lavoro emanato "di concerto" con quello dell'Economia, datato 19 giugno 2020, inviato, per la registrazione, alla Corte dei Conti e la circolare del Ministero del lavoro del 1° luglio 2020, n. 11;

· Il pagamento diretto per gli ammortizzatori COVID-19, segue regole particolari rispetto a quelle, ad esempio, in uso per la CIGO ordinaria ex art. 7, comma 4, del D.L.vo n. 148/2015 ove la richiesta del datore di lavoro deve essere supportata da difficoltà di natura economica che vanno valutate dall’Istituto sulla base di indicatori economico-finanziari. Per l’integrazione salariale, dovuta alla pandemia, tali accertamenti non sussistono.

Le indicazioni, contenute nella circolare n. 78, sono, in un certo senso, “pressanti” per i datori di lavoro in quanto i termini, previsti sia dal D.L. n. 34 che da quello successivo, il D.L. n. 52/2020, sono molto stretti: infatti, per le riduzioni di orario e le sospensioni a zero ore concernenti le 5 settimane che siano iniziate prima del 18 giugno, la richiesta dell’anticipo del 40% del trattamento relativo sia alla CIGO che all’assegno ordinario FIS che alla Cassa in deroga, deve essere inoltrato dai datori di lavoro o dall’intermediario abilitato entro il 3 luglio, mentre se non c’è alcuna richiesta di anticipo, la data ultima è quella del 17 luglio 2020, se più favorevole rispetto alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione o la sospensione.

In tal modo l’Istituto ha risolto la mancanza di coordinamento tra la previsione dell’art. 22-quater del D.L. n. 18, come modificato dal D.L. n. 34, e il D.L. n. 52/2020 che, al secondo comma dell’art. 1, ha previsto come data finale il 17 luglio finalizzata a gestire la fase transitoria “in deroga alla legislazione vigente”.

L’Istituto ricorda che:

· La possibilità dell’anticipo riguarda le istanze presentate per CIGO, FIS e CIGD a partire dal 18 giugno;

· Al fine di favorire la immediata disponibilità delle risorse economiche in favore dei lavoratori, le nuove regole si applicano anche alle domande presentate in data antecedente il 18 giugno, autorizzate dall’INPS a condizione che l’azienda non abbia ancora presentato il modello SR41;

· La corretta liquidazione delle prestazioni postula una sorta di preistruttoria finalizzata alla verifica della validità e della congruità dei dati forniti: il tutto per rispettare il termine di 15 giorni fissato dal Legislatore che decorre dalla data indicata dal protocollo informatico;

· Il datore di lavoro dovrà prestare particolare attenzione alla correttezza dei dati trasmessi, onde evitare che l’istanza sia oggetto di reiezione o di annullamento, con la conseguenza che lo stesso anticipo sia considerato come indebito, concetto sul quale mi soffermerò più avanti;

· Gli esiti dei controlli sono consultabili dai datori di lavoro sulla sezione della procedura che si chiama “Esiti della procedura dell’anticipo”.

Ma, in che modo viene calcolato l’anticipo?

Dopo aver ricordato che i massimali di integrazione salariale da prendere in considerazione sono pari a 1.199,72 euro per CIGO, assegno ordinario e Cassa in deroga ed a 1.727,41 per l’assegno ordinario per il Fondo Credito, l’Istituto ha affermato che l’elaborazione dell’anticipazione avviene sulla base di un algoritmo che tiene conto del 40% del valore orario del massimale, moltiplicato per il numero di ore di prestazione richieste dal datore di lavoro. Le somme sono erogate dalle strutture territoriali dell’INPS sulle quali insistono le singole unità produttive ed il lavoratore ha la possibilità di accedere, per la visura, al proprio fascicolo previdenziale attraverso il portale dell’Istituto.

Ma, sotto l’aspetto fiscale, come viene trattato l’anticipo?

La risposta è al punto 7 della circolare: l’erogazione viene trattata come un prestito e non comporta l’applicazione di alcuna ritenuta fiscale: quest’ultima, sarà determinata soltanto in fase di liquidazione totale dell’integrazione salariale. In tale sede sarà la stessa procedura “CIG-pagamento diretto” a calcolare le imposte dirette e l’importo netto da corrispondere sul quale sarà recuperato quanto erogato sotto form di anticipo e se dovuto, il contributo del 5,84%.

Una particolare attenzione, a mio avviso, occorre prestare al pagamento a saldo ed alla gestione degli eventuali indebiti, in quanto una serie di responsabilità gravano sul datore di lavoro.

La circolare n. 78 richiama, innanzitutto, il comma 3 dell’art. 1 del D.L. n. 52: è fatto obbligo al datore di lavoro di inviare all’INPS il modello SR41 con tutti i dati necessari per il saldo, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato o, se posteriore, entro 30 giorni dalla adozione del provvedimento di concessione, fermo restando che se il 17 luglio (30 giorni di entrata in vigore del D.L. n. 52) è posteriore, in sede di prima applicazione, è quest’ultima la data di riferimento. Il modello SR41 dovrà essere unico per tutto il periodo richiesto con la domanda.

Ma, cosa succede se il datore di lavoro non rispetta le scadenze sopra evidenziate?

Scatta una precisa responsabilità a carico dello stesso nel senso che il pagamento della prestazione e gli oneri correlati rimangono a suo carico e di conseguenza, anche gli anticipi erogati ai dipendenti sono considerati come indebiti con il conseguente recupero sull’azienda. E’ questo un passaggio molto importante (ma non è il solo) che chiama in causa, per il rigoroso rispetto delle scadenze, anche gli intermediari abilitati che seguono le imprese (consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.).

Ma questo che ho appena evidenziato non è il solo caso di responsabilità datoriale.

L’Istituto riservandosi di fornire maggiori elementi di dettaglio e di individuare le modalità operative per il recupero, ricorda che, sulla scorta della previsione contenuta nell’art. 22-quater del D.L. n. 18/2020, come introdotto dal D.L. n. 34/2020, il recupero di eventuali importi non dovuti si verificherà per:

· Gli anticipi in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello SR41: ciò significa che, prudenzialmente, anche in considerazione di eventuale minore ricorso all’integrazione di sostegno, è opportuno che la richiesta dell’anticipo del 40% sia inferiore alla previsione massima;

· Gli anticipi disposti in favore di dipendenti che non risultassero beneficiari del trattamento di integrazione salariale. E’ il caso, ad esempio, di chi non ne abbia titolo (magari, perché collaboratore autonomo, o perché lavoratore dimissionario dopo appena aver ricevuto l’anticipo o perché licenziato al di fuori della causale del giustificato motivo oggettivo per la quale sussiste la sospensione dei recessi fino al 17 agosto 2020);

· Per l’invio del modello SR41 oltre il limite stabilito per la decadenza (ad esempio, per il saldo, entro la fine del mese successivo a quello di scadenza della sospensione o della riduzione di orario o, se, più favorevole, entro 30 giorni dalla data del decreto di concessione);

· Le erogazioni effettuate sugli anticipi che, in fase di supplemento di istruttoria, portino ad un provvedimento di reiezione;

· Le domande che, dopo l’erogazione degli anticipi, siano annullate d’ufficio o siano chiuse sotto l’aspetto amministrativo.

A conclusione di questa breve esposizione mi permetto un breve commento: ci si trova di fronte ad un bel labirinto di date e di adempimenti che occorre tenere sempre presenti.

Gli ammortizzatori sociali COVID sono molto diversi da quelli tradizionali ove tempi più lunghi e “gestibili” governano la materia e che trovano la propria disciplina di riferimento, essenzialmente, nel D.L.vo n. 148/2015. L’impressione di fondo è che il Governo (ma anche il Legislatore che interviene con le leggi di conversione) abbia scelto strade particolarmente “tortuose” e piene di ostacoli, per la gestione di un sostegno al reddito che è rivolto alla totalità dei lavoratori subordinati (quale è questa “Cassa” nelle sue varie forme) e che avrebbe avuto bisogno di procedure ben più snelle.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/03/cassa-integrazione-covid-19-anticipazione-tempi-stretti-ostacoli-aziende

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