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Decreto Rilancio: sospensione dei licenziamenti e vincoli al trasferimento d’azienda

In caso di mancato accordo tra le l’impresa e i sindacati, la durata dei termini complessivamente previsti per la consultazione sindacale attivata per il trasferimento d’azienda non può essere inferiore ai 45 giorni. E’ quanto prevede il disegno di legge di conversione del decreto Rilancio che modifica le norme sulla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso fino al 17 agosto 2020. La norma introdotta in fase di conversione non è però di facile lettura e si presta a interpretazioni non univoche. Come applicarla?

Novità per le procedure sindacali in caso di trasferimento d’azienda. Tra le modifiche della DDL di conversione del decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) vi è anche un ulteriore intervento sull’art. 46 del Cura Italia (decreto legge n. 18/2020 convertito con modificazione nella legge n. 27/2020) in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che dispone, in particolare, il divieto, fino al prossimo 17 agosto, per il datore di lavoro di avviare le procedure di licenziamento collettivo.

Nel corso dell’esame Commissione Bilancio, è stato, infatti, introdotto all’art. 80 del decreto Rilancio (di modifica dell’art. 46 del decreto Cura Itala) il comma 1-bis, con il quale, in via eccezionale e fino al 17 agosto 2020, si modificano i termini delle procedure previste in caso di trasferimento d'azienda in cui siano complessivamente occupati più di 15 lavoratori.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le novità.

L’art. 80 del decreto Rilancio, in particolare, modifica il comma 1 dell’articolo 46 del Cura Italia (decreto legge 18/2020) prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 5 mesi e di conseguenza fino al 17 agosto 2020 (anzichè i sessanta giorni previsti in origine dall’articolo 46) e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all’articolo 7 della legge n. 604 del 1966.

Come detto in premessa, la modifica apportata nel corso dell’iter di conversione riguarda l’articolo 80 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) al quale viene aggiunto il comma 1 - bis, in cui si prevede che, fino al 31 agosto 2020, la procedura sindacale regolata dall’articolo 47 della legge n. 428/1990 non possa avere una durata inferiore a 45 giorni.

Ricordiamo che l’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 regola le procedure da seguire preventivamente in caso, ai sensi dell’articolo 2112 c.c., si intenda procedere ad un trasferimento d’azienda nella quale risultano occupati più di 15 lavoratori. In tale ipotesi, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate ed ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento.

La comunicazione, che può essere effettuata anche per il tramite dell'associazione sindacale alla quale cedente ed il cessionario aderiscono o conferiscono mandato, ha la finalità di consentire l’avvio di un esame congiunto ed eventualmente il raggiungimento di un accordo a tutela dei lavoratori occupati nell’azienda da trasferire.

La conclusione della procedura deve comunque avvenire in un arco temporale breve, trascorso il quale si intende comunque esaurita. Sono infatti previsti precisi termini che le parti debbono osservare per contemperare, da un lato, la tutela dei lavoratori occupati e, dall’altro, l’interesse delle parti, cedente e cessionario, di poter avviare il trasferimento d’azienda in tempi brevi.

Le organizzazioni sindacali destinatarie della comunicazione, infatti, debbono richiedere per iscritto l’esame congiunto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione ed il cedente e cessionario, a loro volta, sono tenuti ad avviarlo entro 7 giorni dal ricevimento.

L’esame congiunto, di regola, deve concludersi entro 10 giorni, in quanto il comma 2 del citato articolo 47 prevede espressamente che la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi per l’appunto 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

Ebbene, il nuovo comma 1 - bis inserito all’articolo 80 del D.L. n. 34/2020, prevede che, fino al 17 agosto 2020, la procedura sindacale per il trasferimento d’azienda di cui all’articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non possa avere una durata inferiore a 45 giorni.

Dunque, una disciplina transitoria chiaramente collegata all’emergenza epidemiologica in quanto, evidentemente, dal 18 agosto 2020, le regole saranno quelle normalmente previste dal comma 2 dell’articolo 47 della legge n. 428/1990 che, succintamente, abbiamo esaminato supra.

Ma come impatta nel concreto la modifica per i datori di lavoro?

Dalla lettura della norma introdotta dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, emerge con evidenza che ad avere una durata non inferiore a 45 giorni è la procedura di cui all’articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. E che la durata minima dei termini previsti per la procedura di comunicazione degli obblighi d'informazione alle rappresentanze sindacali in caso di trasferimento d’azienda e di esame congiunto delle informazioni trasmesse, si applica solo nella ipotesi in cui non sia stato raggiunto un accordo.

Inoltre la durata minima sembra essere complessiva e di conseguenza riguardare l’intera procedura. E, i 45 giorni dovrebbero decorrere dall’avvio, ovvero dalla comunicazione iniziale del cedente e cessionario prevista dal comma 1 dell’articolo 47 della legge n. 428/1990. Il che significa che ai giorni potenzialmente previsti per l’esaurimento della procedura (7 per le organizzazioni sindacali, 7 per il cedente ed il cessionario e 10 per la conclusione) si devono aggiungere quelli che necessariamente dovrebbero portare al raggiungimento del limite minimo di almeno 45 giorni.

Naturalmente è fatta salva l’ipotesi in cui le parti raggiungano un accordo. Nel qual caso si supererebbe il vincolo di durata minima di 45 giorni.

Diverso sarebbe stato l’effetto se il comma 1 - bis dell’articolo 80, introdotto dalla Commissione Bilancio al D.L. n. 34/2020, fosse intervenuto sui tempi entro i quali la consultazione si intende esaurita. Ma in questo caso il legislatore avrebbe dovuto modificare l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 47 della legge n. 428/1990 e non, invece, intervenire sul comma 1.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/08/decreto-rilancio-sospensione-licenziamenti-vincoli-trasferimento-azienda

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