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Enti erogatori di pensione: obbligo telematico di informativa su quote associativa

Nella circolare n. 85 del 2929, l’INPS esamina le disposizioni normative di cui al decreto ministeriale n. 31/2020, concernenti l’obbligo per gli enti erogatori di trattamenti pensionistici di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti un’informazione precisa e puntuale circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali. In particolare, l’Istituto ricorda che gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono fornire a tutti i soggetti percettori precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 85 del 14 luglio 2020, in cui illustra le modalità con cui gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono adempiere all'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

La modalità telematica di esposizione delle quote associative sindacali, posta a carico degli enti erogatori dei trattamenti pensionistici, deve essere adottata sia:

- nel provvedimento di liquidazione della pensione;

- nei cedolini mensili;

- nella certificazione annuale della pensione.

A prescindere dal momento in cui la delega sindacale viene acquisita, il pensionato viene regolarmente informato della presenza della trattenuta associativa sindacale attraverso:

- la certificazione annuale di pensione (cosiddetto OBIS/M), laddove vengono esposti la sigla dell’organizzazione sindacale e l’importo mensile della trattenuta che sarà applicata sui ratei mensili di pensione nel corso dell’anno;

- il cedolino mensile del rateo di pensione posto in pagamento-.

A decorrere dall’anno 2020, è previsto l’obbligo a carico degli enti erogatori di rendere disponibile una comunicazione di dettaglio, dalla quale risultino denominazione dell’organizzazione sindacale di iscrizione, decorrenza della trattenuta sindacale ed importo, a favore:

- dei nuovi titolari di trattamenti pensionistici;

- dei soggetti già pensionati in caso di attivazione o di variazione della trattenuta sindacale.

in caso di acquisizione di una nuova delega sindacale su una pensione vigente, il pensionato viene informato dell’acquisizione della delega con una e-mail inviata in automatico alla casella di posta elettronica presente nell’anagrafica associata al suo PIN.

Nel caso, invece, di pensionati non in possesso di PIN, che abbiano richiesto l’attivazione/variazione di una trattenuta sindacale, l’Inps invierà un’apposita comunicazione a mezzo posta ordinaria.

Ciascun cittadino, accedendo al sito dell’Istituto tramite il proprio PIN, può utilizzare una serie di servizi presenti nella sezione “My Inps” tra i quali quello denominato “Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici”..

Tramite il suddetto servizio il cittadino:

viene informato della presenza/assenza di trattenute sindacali;

in caso vi siano trattenute sindacali applicate sulla/e pensione/i, può procedere autonomamente alla revoca.

La comunicazione diretta della revoca può essere effettuata dal pensionato tramite il servizio on-line sopra descritto o, in alternativa, con la presentazione della revoca alla competente Struttura territoriale con accesso in sede o mediante invio, con posta ordinaria o raccomandata AR, della revoca stessa unitamente ad un documento d’identità in corso di validità.

INPS, circolare 14/07/2020, n. 85

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/07/15/enti-erogatori-pensione-obbligo-telematico-informativa-quote-associativa

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