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Congedo Covid-19: fruibile anche se si chiede il bonus baby-sitting?

I genitori lavoratori che hanno presentato una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, possono fruire anche del congedo COVID-19 ma per un massimo di 15 giorni, da intendersi come periodo massimo individuale e di coppia per la cura di tutti i figli (e non per ciascun figlio). E' quanto ha chiarito l'INPS con la circolare n. 81 del 2020 con la quale ha fornito le indicazioni su come fruire del congedo parentale straordinario per emergenza COVID-19 fino al prossimo 31 luglio. Termine finale che la legge di conversione del decreto Rilancio proroga al 31 agosto.

E' una misura emergenziale studiata dal legislatore per aiutare i genitori lavoratori nella cura della prole nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Si tratta del congedo Covid-19, nella doppia formula del congedo indennizzato per la cura dei figli fino all'età di 12 anni (senza limiti d'età se disabili gravi) e del congedo non retribuito per i figli fino ai 16 anni.

La disciplina di base è contenuta nel Cura Italia (articolo 23, DL n. 18/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020), successivamente modificata dal decreto Rilancio (art. 72 del D. L. n. 34/2020).

L'INPS, con la circolare n. 81 dell'8 luglio 2020, ha illustrato le regole da seguire per chiedere il congedo COVID 19 “indennizzato” (ossia quello per la cura dei figli fino all'età di 12 anni) specificando che per il congedo non retribuito, riconosciuto solo ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli minori di anni 16 (ossia per i periodi di astensione dal lavoro riconosciuti per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, in aggiunta al congedo indennizzato) le domande devono essere presentate ai soli datori di lavoro, trattandosi di aspetti inerenti alla tutela lavoristica del lavoratore, senza diritto all’indennità e alla contribuzione figurativa.

Prima entrare nel dettaglio delle istruzioni fornite dall'INPS, è utile indicare le caratteristiche del congedo COVID-19, indicando a chi, come e quando spetta.

Cosa è E' un congedo parentale straordinario introdotto per ciascun genitore per la cura di figli fino a 12 anni d'età
A chi spetta · Genitori lavoratori dipendenti del settore privato · Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 · Lavoratori autonomi iscritti all’INPS  
Periodo temporale di fruizione Dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020
Durata 30 giorni (periodo massimo individuale e di coppia per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio)
Modalità di fruizione Può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per la cura di tutti i figli
Condizioni La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Frazionabilità Solo a giornate intere

La tabella che si riporta tiene conto della disciplina ad oggi vigente (articolo 23 del Cura Italia come modificato dall'art. 72 del decreto Rilancio) e oggetto delle indicazioni operative emanate dall'INPS con la circolare n.81/2020 in commento.

E' il caso però di rilevare, stante la portata delle novità in arrivo, che le disposizioni in esame sono state oggetto di revisione da parte del legislatore nel corso dell'iter di conversione del decreto Rilancio. L'art. 72, come novellato dalla legge di conversione di prevede:

· la possibilità di fruire del congedo parentale Covid fino al 31 agosto 2020.

· che i periodi di congedo debbano essere utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi (il totale complessivo del congedo riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori resta pari a 30 giorni)

· che i periodi di congedo possano essere fruiti anche in forma oraria.

Lo stesso art. 72 fa salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

I genitori lavoratori, in alternativa al congedo COVID-19, possono richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro (o di 2.000 euro per lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari o per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 25, comma 3, del Cura Italia).

Pur nel rispetto del principio di alternatività tra le misure, l'INPS, su parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha individuato i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità:

Bonus baby-sitting Congedo COVID-19
Se non si è presentata nessuna domanda Fruibile fino a 30 giorni
Se si sono presentate una o più domande per un importo pari o inferiore a 600 euro (1) Fruibile fino a 15 giorni
Se si sono presentate una o più domande per un importo superiore a 600 euro (1) Non fruibile

(1) o 1.000 euro per i genitori lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25, comma 3, del citato decreto-legge n. 18/2020.

L'INPS avverte che, nel caso in cui al genitore sia stata respinta la domanda di congedo COVID-19, presentata prima dell'8 luglio 2020 (data di pubblicazione della circolare n. 81 del 2020), il medesimo può chiedere il riesame di tale domanda oppure presentare nuova domanda di congedo COVID-19 per lo stesso o altro periodo.

L'accesso alla specifica procedura di presentazione di congedo COVID-19 avviene tramite la stessa procedura di “Domanda di congedo parentale”.

Dopo aver compilato i dati anagrafici dell'altro genitore, si può scegliere tra le seguenti opzioni

· domanda per il congedo COVID-19

· domanda per il congedo COVID-19 con figlio disabile

· normale domanda di congedo parentale.

Si ricorda che il Cura Italia prevede la conversione (o trasformazione) d’ufficio fino ad un massimo di 30 giorni in congedo COVID-19 delle domande di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale presentate.

L'INPS sul punto fa presente che:

· la conversione d’ufficio per le domande presentate dai lavoratori dipendenti del settore privato dal 5 marzo 2020 al 28 marzo 2020,

· la trasformazione d’ufficio per le domande presentate dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS dal 17 marzo 2020 al 28 marzo 2020,

interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 (data in cui è stata rilasciata l'apposita procedura di presentazione telematica delle domande di congedo COVID-19).

Le domande di congedo parentale o prolungamento del congedo presentate a partire dal 29 marzo 2020 non possono invece essere convertite o trasformate d’ufficio in domande di congedo COVID-19.

I periodi oggetto di conversione/trasformazione in periodi di congedo COVID-19, possono essere visualizzati:

· online sul sito INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS)

· tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

· tramite i Patronati.

Chi, durante i giorni di attesa della proroga della misura (ad esempio dal 4 al 19 maggio 2020), ha presentato domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale in luogo di una domanda di congedo COVID-19 può presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.

I lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro e i lavoratori iscritti alla Gestione separata devono dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro o committente della presentazione di nuove domande di periodi di congedo COVID-19 in luogo di precedenti domande di congedo parentale.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/16/congedo-covid-19-fruibile-chiede-bonus-baby-sitting

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