• Home
  • News
  • Bonus Covid-19 maggio 2020: a chi spetta e come chiederlo

Bonus Covid-19 maggio 2020: a chi spetta e come chiederlo

1000 euro per i liberi professionisti, per i collaboratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali. 600 euro per gli stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali, per i lavoratori dello spettacolo, per gli intermittenti, per i lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale, per gli incaricati alle vendite al domicilio e per i lavoratori in somministrazione. Sono le categorie beneficiarie dell’indennità di maggio erogata dall’INPS. Chi deve presentare domanda e chi invece non vi è tenuto?

Da qualche giorno è operativo il servizio online per la presentazione delle domande per l’indennità speciale “Covid-19”, relativa al mese di maggio 2020. Il bonus, introdotto dall’articolo 84 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34/2020), rientra nel pacchetto di agevolazioni straordinarie di supporto a lavoratori, subordinati e autonomi, in condizioni di difficoltà economica conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, già previste dal decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18/2020).

Dopo l’erogazione dell’indennità “una tantum” per i mesi di marzo e aprile, il Governo ha fissato, per la fruizione del contributo di maggio 2020, alcuni paletti oggettivi collegati a comprovate evidenze di difficoltà economica e sociale che i lavoratori dovranno dichiarare e che l’INPS dovrà controllare, anche in cooperazione con l’Agenzia delle Entrate.

Come presentare la domanda? Qual è l’importo erogato e quali sono i requisiti che il lavoratore deve avere per vedersi corrispondere il bonus economico dall’Istituto previdenziale?

Ricordo che l’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali del beneficiario e, per il periodo di fruizione, non è, altresì, riconosciuta la contribuzione figurativa né l’assegno per il nucleo familiare (ANF).

Possono richiedere l’indennità Covid-19, per il mese di maggio 2020, i seguenti lavoratori.

Liberi professionisti

Ai liberi professionisti, con partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, spetta un’indennità di 1.000 euro. Il soggetto, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti per l’erogazione del bonus di marzo e aprile (non essere iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie e non essere titolare di pensione), dovrà dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Per la domanda all’INPS è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria l’INPS verifica con l'Agenzia delle Entrate il possesso del requisito.

Collaboratori coordinati e continuativi

Ai collaboratori coordinati e continuativi è riconosciuto un bonus di 1.000 euro.

Il collaboratore, oltre all’iscrizione esclusiva alla Gestione separata e alla mancata percezione di un trattamento pensionistico diretto, dovrà evidenziare la presenza di una cessazione involontaria del rapporto di collaborazione nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020 come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV).

Il contributo è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto DIS-COLL.

Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, spetta un’indennità di 1.000 euro.

L’importante è che, alla data del 19 maggio 2020, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, di pensione e/o percettori di NASPI. Inoltre, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro (con la predetta qualifica) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Anche per questi lavoratori vige il requisito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. A tale riguardo l’INPS precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione - hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.

La circolare INPS n. 80 del 6 luglio 2020, ha predisposto una tabella che individua le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali. L’Istituto effettuerà un controllo sulle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro (UniSomm), circa l’indicazione delle società utilizzatrici che, nel periodo utile all’ammissibilità della indennità, appartengono alle categorie ATECO sotto indicate.

Il lavoratore, a sua volta, dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende allegando il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento, o in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro (Agenzia per il Lavoro), dello svolgimento di questa attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

Lavoratori stagionali di settori diversi da quelli del turismo

Ai lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro.

La domanda è unica e riguarda anche i mesi di marzo e aprile (per un totale di 1.800 euro).

L’indennità è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato, involontariamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Inoltre, devono avere almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, l’assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal lavoro intermittente alla data di presentazione della domanda e l’assenza di una pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

I lavoratori stagionali che hanno presentato, per il mese di marzo 2020, domanda per l’indennità e che non ne hanno beneficiato in quanto l’INPS l’ha respinta in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, non dovranno far nulla, in considerazione del fatto che l’Istituto riprenderà in considerazione l’istanza in virtù di quanto disposto dal decreto Rilancio (articolo 84).

Lavoratori dello spettacolo

I lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, hanno diritto ad una indennità “una tantum” di 600 euro/mese per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Per il mese di maggio, l’indennità spetta qualora il lavoratore abbia almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo Pensioni dello Spettacolo e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro.

Inoltre, così come per l’erogazione degli altri contributi, non deve avere un trattamento pensionistico diretto e/o un rapporto di lavoro dipendente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto rilancio).

Lavoratori intermittenti

Ai lavoratori intermittenti (“a chiamata”) è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro.

I requisiti, per l’accesso al beneficio, sono i seguenti:

· almeno 30 giornate di prestazione tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

· assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diversi dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda;

· assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori autonomi occasionali

Ai lavoratori titolari di un contratto autonomo occasionale (di cui all’articolo 2222 del codice civile), privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, spetta una indennità di 600 euro.

Inoltre, ai fini dell’accesso alla indennità, questi soggetti devono essere stati titolari - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 febbraio 2020 - di contratti di lavoro autonomo occasionali e come tali iscritti alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Infine, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori incaricati di vendita a domicilio

Spetta un’indennità di 600 euro/mese per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva e iscritti esclusivamente alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro.

Inoltre, non devono essere titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Le indennità suindicate non sono cumulabili tra di loro e con il Reddito di Emergenza; l’indennità per i domestici; l’indennità per gli sportivi.

Inoltre, il contributo non è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza, ma ne possono produrre un incremento fino all’importo della misura (ad esempio, con un Reddito di Cittadinanza di 500 euro e i requisiti per l’accesso a una indennità Covid-19 di 1.000 euro, il Reddito di Cittadinanza è incrementato di ulteriori 500 euro).

Viceversa, è prevista la cumulabilità con l’assegno ordinario di invalidità; la NASpI, ad eccezione per gli stagionali del settore turismo; la DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto); l’indennità di disoccupazione agricola; eventuali borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale; il lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro (nel caso di professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali turismo e spettacolo).

La domanda per la richiesta dell’indennità di maggio, con annessa autocertificazione circa il possesso dei requisiti, va presentata all’INPS esclusivamente in modalità telematica.

Ad eccezione dei liberi professionisti, per gli altri soggetti che hanno già richiesto e ottenuto l’indennità per il mese di marzo 2020, non dovrà essere presentata una nuova domanda, in quanto l’INPS rinnoverà automaticamente l’istanza del bonus anche per i mesi di aprile e maggio (ove previsto).

Le possibili credenziali di accesso, al fine di effettuare la domanda all’Istituto, sono le seguenti:

· PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);

· SPID di livello 2 o superiore;

· Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

· Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori dell’indennità Covid-19 non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

In alternativa al portale web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06/164164 da rete mobile. Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Infine, i lavoratori possono richiedere l’indennità avvalendosi dei servizi degli Enti di Patronato.

L'INPS, una volta ricevuta la domanda, comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti, in modo da effettuare le opportune verifiche.

Presentazione delle domande per tipo di Indennità

Tipologia lavoratoriMaggio 2020
Liberi professionisti e partecipanti a studi associati/società sempliceNuova domanda
Collaborazione coordinata e continuativaNuova domanda se non già beneficiari di marzo e aprile
Lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termaliNuova domanda se non già beneficiari di marzo e aprile
Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termaliUnica domanda (marzo, aprile e maggio)
Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euroNuova domanda se non già presentata per il mese di marzo
Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euroUnica domanda per i mesi di aprile e maggio
Lavoratori intermittentiUnica domanda (marzo, aprile e maggio)
Lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionaleUnica domanda (marzo, aprile e maggio)
Incaricati alle vendite al domicilioUnica domanda (marzo, aprile e maggio)
Lavoratori in somministrazione (impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termaliUnica domanda (marzo, aprile e maggio)

Valore dell’indennità “una tantum” per categoria di lavoratori

Tipologia lavoratoriMarzo (valore in euro)Aprile (valore in euro)Maggio (valore in euro)
Liberi professionisti e partecipanti a studi associati/società semplice6006001.000
Collaborazione coordinata e continuativa6006001.000
Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO6006000
Lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali6006001.000
Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali600600600
Lavoratori agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali6005000
Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro600600600
Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro0600600
Lavoratori intermittenti600600600
Lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale600600600
Incaricati alle vendite al domicilio600600600
Lavoratori in somministrazione (impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali)600600600

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/18/bonus-covid-19-maggio-2020-spetta-chiederlo

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble