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Decreto Rilancio: le novità per crediti d’imposta, superbonus 110%, fondo perduto e cassa integrazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 77/2020, di conversione del decreto Rilancio, diventano definitive le modifiche inserite nel corso dell'esame parlamentare. Sono numerosi i bonus introdotti a sostegno di imprese e professionisti: si va dal credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, a quello per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per gli operatori del settore tessile, della moda e degli accessori, nonchè per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali a causa del Covid-19. A queste novità si aggiungono l’ulteriore proroga del termine per effettuare la rivalutazione di quote e terreni, il rinvio al 2022 della nomina degli organi di controllo da parte delle Srl e le misure dedicate ad ammortizzatori sociali, congedi, licenziamenti e per il sostegno del settore del turismo.

Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 la legge n. 77/2020, di conversione del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Il provvedimento, durante l’iter parlamentare di conversione, si è arricchito di nuove misure per il sostegno di imprese e professionisti e lavoratori.

Canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d’azienda

Viene ampliata la platea dei soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (2019) e che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Nello specifico, viene stabilito che il credito spetta:

- oltre che alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari o compensi registrato nel 2019, anche alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator;

- alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (2019) nella misura rispettivamente del 20% nel caso di locazione degli immobili ad uso non abitativo e del 10% di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda;

- ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, anche in assenza dei requisiti richiesti dalla norma.

Quanto alle modalità di utilizzo del credito, viene ammessa la possibilità di cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone (sconto).

Viene ampliata la platea dei soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, annoverando tra gli stessi anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo che attesta l’iscrizione nella banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

- Bonus adeguamento ambienti di lavoro e sanificazione: comunicazioni delle spese dal 20 luglio

- Misure anti Covid-19: incentivi a tre vie per imprese e professionisti

- Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro agevola lo smart working

Cessione dei crediti d’imposta

Viene previsto che, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza da Covid–19 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, cedere anche parzialmente gli stessi, oltre che agli istituti di credito ed altri intermediari finanziari, anche al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Viene previsto che le risorse relative al credito d’imposta riconosciuto alle PMI nella misura del 30% delle spese destinate alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che sono state disdette in ragione dell’emergenza da Covid-19, entro il limite massimo di 60.000 euro, sono aumentate di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Dette somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle PMI o agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia

Settore tessile, della moda e degli accessori

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, un contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti.

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.

Il credito è riconosciuto fino ad esaurimento dell’importo massimo complessivo di spesa pari ad euro 45 milioni.

I controlli sono svolti nei confronti dei soggetti che certificano il bilancio sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto ministeriale saranno stabiliti i criteri per la corretta identificazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito e le modalità e i criteri attuativi del credito stesso.

Viene prorogata la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020. La rivalutazione è subordinata al versamento dell’imposta sostitutiva all’11% sia per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) sia per la rideterminazione del valore dei terreni da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2020, ovvero in tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla suddetta data.

Sugli importi successivi alla prima rata sono dovuti gli interessi del 3% da versarsi contestualmente. Il valore rideterminato di terreni e quote deve risultare da un’apposita perizia che va redatta e giurata entro il 15 novembre 2020.

Superbonus 110%

Viene incrementata al 110% l’aliquota della detrazione IRPEF spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

Detta agevolazione si applica sugli interventi effettuati da condomini, dalle persone fisiche non imprenditori sulle unità immobiliari, dagli istituti autonomi case popolari, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche. Le persone fisiche non imprenditori possono beneficiare delle detrazioni in questione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Viene introdotta in via sperimentale – per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali (i.e. interventi per recupero del patrimonio edilizio, per l’efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, installazione di pannelli solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici) di optare, alternativamente per:

- un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuati gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di pari importo alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;

- la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. A tal fine, per gli interventi di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e la realizzazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici per i quali è riconosciuta la detrazione del 110% delle spese sostenute, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo.

Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

Viene stabilito che nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva di continuità aziendale di cui all’art. 2423-ter, comma 1, n. 1, c.c. è effettuata senza tener conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’art. 2427, comma 1, n. 1 c.c. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle inerenti ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Inoltre, è previsto che nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva di continuità aziendale di cui all’art. 2423-ter, comma 1, n. 1, c.c. può essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Dette disposizioni hanno efficacia solo ai fini civilistici.

Nomina organi di controllo da parte delle SRL

Viene differito alla data di approvazione dei bilanci relativi al 2021 il termine ultimo entro il quale le SRL – al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 2477 c.c. – sono tenute alla nomina dell’organo di controllo.

Viene confermato che sono abrogate definitivamente le clausole di salvaguardia previste dalle precedenti leggi di Bilancio che disponevano variazioni in aumento delle aliquote IVA ordinaria e del 10% e di quelle in materia di accise su taluni prodotti carburanti.

Confermata anche l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, viene accordata, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2020, l’applicazione del regime dell’esenzione IVA alle cessioni di tali beni, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

Nessuna modifica invece per i contributi a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto Rilancio.

I contributi sono a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi con partita IVA o dei titolari di reddito agrario, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che sia rispettato il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni. Lo stesso vale per i soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell’insorgere dello stato di emergenza COVID-19 (delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato.

Il contributo a fondo perduto si determina applicando una data percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;

- 15% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 milione di euro;

- 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro,

nel periodo d’imposta 2019.

In ogni caso, è garantito un contributo minimo per un importo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Industria del tessile, della moda e degli accessori

Al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo di spesa complessiva di euro 5 milioni per il 2020.

Con decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge, saranno stabilite le modalità attuative, con specifico riferimento alle modalità di presentazione della domanda di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica e di controllo nonché alle cause di decadenza e di revoca dei contributi stessi.

L’efficacia di tale misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

Viene prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto nel limite complessivo di spesa di euro 5 milioni per il 2020 in favore delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.

Con un decreto ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2020, saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019. L’efficacia di tale previsione è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

Patrimonializzazione delle imprese di medie dimensioni

Confermate, con alcune novità, le misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (con ricavi compresi tra 5 e 50 milioni) aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali o società cooperative, le quali abbiano subito una riduzione dei ricavi nel bimestre marzo-aprile 2020 non inferiore al 33% del medesimo periodo del 2019 ed effettuano un aumento del capitale entro il 31 dicembre 2020.

Le misure, in particolare, consistono in un duplice credito di imposta:

- un credito di imposta a favore dei sottoscrittori degli aumenti di capitale per l’aumento del capitale sociale (pari al 20% del conferimento fino al tetto massimo di 2 milioni);

- un credito d'imposta a favore alla società che riceve l’apporto di capitale, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale deliberato.

Ulteriore misura di sostegno è l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione è affidata a Invitalia, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte di aziende, con che soddisfano le condizioni di ammissione e con un fatturato compreso tra i 10 e 50 milioni e con un numero di occupati inferiore a 250 persone.

Con una modifica approvata dalla legge di conversione è stato precisato che possono beneficiare sia del credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 che del Fondo Patrimonio PMI anche le società in concordato preventivo con continuità aziendale, nel caso in cui l'omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (avvenuta il 19 maggio 2020).

Start up e PMI innovative

Dal passaggio parlamentare novità anche per il regime fiscale agevolato a favore delle sole persone fisiche che investono in start up o in PMI innovative.

Per le somme versate al capitale sociale spetta una detrazione d’imposta del 50% (investimento massimo detraibile pari a 100.000 euro nel caso di start up innovative ed a 300.000 euro nel caso di PMI innovative)

Le modalità attuative saranno individuate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Super ammortamento 2019

In considerazione della contingenza emergenziale da Covid– 19, viene confermato che il termine del 30 giugno 2020, entro il quale è necessario che avvenga la consegna dei beni materiali strumentali nuovi per poter beneficiare del super ammortamento (30% di maggiorazione figurativa del costo di acquisizione), è differito al 31 dicembre 2020.

Confermato che solo per il 2020, il limite massimo - previsto dall’art. 34, co. 1 della Legge n. 388/2000 – dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, passa da euro 700.000 a euro 1.000.000 (un milione).

Confermato anche il differimento al 1° gennaio 2021 dell’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI – c.d. Plastic Tax) e dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (c.d. Sugar tax).

È riconosciuto alle società benefit un contributo a fondo perduto sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di euro 7 milioni, che costituisce tetto di spesa.

Acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2g/km

Viene previsto che alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, anche il leasing, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

- per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è parametrato al numero di grammi di anidride carbonica messi per Km (CO2g/km) con un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 2.000 ed è riconosciuto a condizione che sia praticato uno sconto da parte del venditore pari ad almeno euro 2.000;

- per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per Km con un minimo di euro 740 ed un massimo di euro 1.000 ed è riconosciuto a condizione che sia praticato uno sconto da parte del venditore pari ad almeno euro 1.000.

Detti contributi sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

- abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/Km aventi un prezzo inferiore ad euro 50.000;

- abbiamo emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore a Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica inferiore a € 40.000, IVA esclusa.

Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi di Euro 0 a euro 3 con un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, hanno diritto ad un ulteriore incentivo di € 750 da sommare a € 1.500 già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito d’imposta entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi

A coloro che nel 2020 acquistano, anche in leasing, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie da L1 a L7, è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di euro 3.000. Il contributo è pari al 40% del prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di euro 4.000, nel caso in cui sia consegnato per la rottamazione un veicolo euro 0,1, 2 o 3, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.

Disposizioni in materia di versamento IRAP

Confermato che per imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori ad euro 250 milioni (nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto Rilancio) “non è dovuto” il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando comunque l’obbligo di versamento degli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Non è inoltre dovuto il versamento della prima rata dell’acconto relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; l’importo di tale versamento è “comunque escluso” dall’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. Detta previsione non trova applicazione per le banche e gli enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione e le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Proroga dei termini dei versamenti sospesi

Confermato anche il rinvio al 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) della scadenza entro la quale devono effettuare (in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo) i versamenti sospesi i soggetti che, a fronte dell’emergenza Covid-19, hanno beneficiato nel periodo marzo/maggio 2020 della sospensione dei versamenti tributari e previdenziali.

Tax credit vacanze

Per il periodo d’imposta 2020 viene riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 40.000, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed &breakfast. Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di € 500 per ogni nucleo familiare.

Esenzione IMU per il settore turismo

Viene disposto che sono esentati dalla prima rata IMU relativa all’anno 2020:

gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

CIG Covid

Con una nuova disposizione inserita dalla legge di conversione, viene consentito ai datori di lavoro, che hanno interamente fruito delle prime 14 settimane di cassa integrazione, anche in deroga, o assegno ordinario, di chiedere ulteriori 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020.

- Cassa integrazione: l’intrigo di scadenze e decadenze

- CIG ordinaria per Covid-19: calcolo “a giorni” delle settimane residue

Contratti apprendisti/lavoratori a termine

È prorogata la durata dei contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e dei contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione), che sono stati sospesi dall'attività lavorativa a causa delle misure di contenimento per il Coronavirus, in misura equivalente al periodo di sospensione.

Resta fermo al 30 agosto 2020 il termine finale per la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a termine senza necessità di causale.

Blocco licenziamenti

Confermato fino al 17 agosto 2020 il blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e la sospensione delle procedure in corso.

È stata, invece, introdotta una disposizione con la quale, in via eccezionale e fino al 17 agosto 2020, si modificano i termini complessivi delle procedure previste dalla legge in caso di trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori. Si prevede, in particolare, che la durata dei termini previsti per la procedura di comunicazione degli obblighi d'informazione alle rappresentanze sindacali, a carico delle parti private che trattano il trasferimento d’azienda, e di esame congiunto delle informazioni trasmesse, in caso di mancato accordo, non possa avere durata inferiore ai 45 giorni.

Congedo parentale

Confermato l’aumento da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) della durata massima del congedo parentale per ciascun genitore (come precisato nel corso dell’iter di conversione) lavoratore dipendente del settore privato con figli fino a 12 anni (senza limiti di età in caso di figli con disabilità). I periodi di congedo devono essere utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria. Il termine finale per la fruizione del congedo, con una modifica apportata in sede di conversione, è stato prorogato dal 31 luglio al 31 agosto 2020.

DURC

Durante l’iter di conversione, è stato soppresso il comma 1 del dell’art. 81, che, modificando l’art. 103 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), stabiliva che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020, in deroga alla disposizione novellata.

A seguito dell’abrogazione, pertanto, anche per il DURC sembrerebbe trovare applicazione la disciplina stabilita in via generale dall’art. 103, comma 2, che ha previsto la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Reddito di emergenza ed emersione lavoro irregolare

Viene infine prorogata dal 30 giugno al 31 luglio il termine finale di presentazione delle domande per il Reddito di emergenza e dal 15 luglio al 15 agosto il termine entro il quale i datori di lavoro possono presentare le domanda di emersione dei rapporti di lavoro irregolari e i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto possono richiedere il rilascio di permesso di soggiorno temporaneo.

- Reddito di emergenza: più tempo per presentare le domande. Cosa fare

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Legge 17/07/2020 n. 77 (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/07/2020)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/07/20/decreto-rilancio-novita-crediti-imposta-superbonus-110-fondo-perduto-cassa-integrazione

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