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Assegno familiare: modalità di erogazione ai beneficiari di assegno ordinario

Nella circolare n. 88 del 2020, l’INPS illustra le novità apportate dal decreto Rilancio alle misure di sostegno del reddito previste dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L’Istituto fornisce le indicazioni operative sia per il pagamento diretto, tramite i modelli SR41, che per il conguaglio dell’Assegno anticipato dal datore di lavoro mediamte esposizione nella denuncia contributiva Uniemens.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 88 del 20 luglio 2020, riguardo la spettanza ai beneficiari dell’assegno ordinario, concesso a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, dell’assegno per il nucleo familiare (ANF).

Se il pagamento dell’assegno ordinario è a conguaglio, le aziende provvederanno a pagare sia l’assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata.

Nel caso, invece, di pagamento diretto dell’assegno ordinario da parte dell’Inps, i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo “SR41”, indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.

Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario già avvenuta:

- i datori di lavoro che operano con il sistema a conguaglio provvederanno a corrispondere la prestazione accessoria ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto;

- i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell’assegno ordinario presenteranno ulteriore domanda con il modulo “SR41”, indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente;

- i datori di lavoro che successivamente al 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione familiare durante i periodi di sospensione o integrazione de quibus, provvederanno ad effettuare le relative rettifiche.

A partire dalla denuncia di competenza luglio 2020, i datori di lavoro interessati, per gli ANF spettanti per il periodo ASO già riconosciuto, compileranno l’elemento <InfoAggcausaliContrib> indicando:

- nell’elemento <CodiceCausale>, il codice causale “L019”;

- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, il valore “N”. A partire dalle denunce di competenza settembre 2020 andrà inserito il codice identificativo (Ticket);

- nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’AnnoMese di riferimento;

nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

I datori di lavoro che hanno già operato il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai dipendenti, dovranno procedere alla restituzione di quanto conguagliato utilizzando il codice causale già in uso “F110”.

I datori di lavoro soggetti e non soggetti alla CUAF, che devono conguagliare gli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, e che hanno sospeso o cessato l’attività, non potendo predisporre le denunce di competenza luglio 2020, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), esponendo il nuovo codice “L019”, secondo le modalità sopra descritte, mentre per l’eventuale codice di restituzione indicheranno il codice “F110” all’interno dell’elemento <CausaleRestituzANF> di <ANFADebito> di <GestioneANF>.

Per quanto riguarda la compilazione dei flussi “SR41”, a partire dalla competenza luglio 2020, ai fini del pagamento diretto degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dai beneficiari di assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà, del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, i datori di lavoro potranno indicare l’importo complessivo relativo agli ANF maturati nell’apposito campo del modulo “SR41” con cui viene richiesto il pagamento dell’assegno ordinario. Nel caso sia conclusa la fruizione dell’assegno ordinario, è comunque possibile richiedere col modulo “SR41” i soli importi ANF, indicando come mensilità l’ultimo mese di prestazione usufruito e nel “campo tipo integrazione” della mensilità, il codice “4”.

INPS, circolare 20/07/2020, n. 88

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/21/assegno-familiare-modalita-erogazione-beneficiari-assegno-ordinario

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