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Cassa integrazione salariale in agricoltura COVID-19: a chi spetta e come si accede

Le imprese agricole in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria ed economica possono chiedere l’integrazione salariale per COVID-19, come previsto dalla legge di conversione del decreto Rilancio. Per accedere alla CISOA, che presenta caratteristiche diverse rispetto alla cassa integrazione guadagni ordinaria, occorre essere dipendente a tempo indeterminato presso l’azienda richiedente alla data del 25 marzo, non essendo di ostacolo il fatto che il lavoratore non abbia maturato il requisito delle 181 giornate. Il massimale per le integrazioni salariali, pari a 1199,72 euro, può essere erogato in modalità anticipata da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio. E’ prevista anche la possibilità del pagamento diretto ma solo in casi eccezionali e con specifiche modalità. Quali sono i sono i possibili destinatari dell’integrazione salariale?

Con una disposizione inserita nel corpus dell’art. 19 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), il comma 3-bis, il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020) ha previsto l’integrazione salariale per COVID-19 in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato: per la verità, la circolare INPS n. 47/2020, in mancanza di una norma specifica, era già intervenuta sull’argomento operando, fino dove aveva potuto, all’interno della previsione contenuta nell’art. 8 della l. n. 457/1972, tanto è vero che le istanze pervenute in data antecedente il 19 maggio, data di entrata in vigore del decreto Rilancio, continuano ad essere lavorate seguendo la prassi amministrativa indicata nella nota sopra indicata.

La CISOA COVID-19 riguarda le aziende agricole, la cui attività è svolta anche in forma associativa, che coltivano il fondo, che si occupano di silvicoltura, di allevamento di animali e delle attività connesse, della trasformazione dei prodotti allorquando ciò rientra nel normale esercizio dell’attività agricola. In tale quadro di riferimento rientrano anche le Pubbliche Amministrazioni che eseguono lavori di forestazione, limitatamente agli operai agricoli con contratto di diritto privato, i consorzi di irrigazione e miglioramento fondiario ed i consorzi di bonifica relativamente alle attività di manutenzione, le imprese che proteggono la fauna e la pesca, limitatamente ai guardiacaccia ed ai guardiapesca, le imprese che raccolgono prodotti agricoli, le aziende che si occupano di acquacoltura secondo i criteri fissati dalla l. n. 102/1992, l’Associazione Italiana Allevatori, le Associazioni territoriali (messaggio INPS n. 1591/2016) ed i coltivatori diretti (nota n. 2874/2016 del Ministero del Lavoro).

Ma, chi sono i possibili destinatari dell’integrazione salariale?

La disposizione si riferisce ai lavoratori a tempo indeterminato:

a) operai;

b) impiegati;

c) quadri;

d) apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante;

e) soci di cooperative agricole che hanno sottoscritto un ulteriore rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex lege n. 142/2001, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Ma non tutti i lavoratori agricoli hanno il trattamento CISOA: per costoro, recita il comma 3-bs, può essere presentata istanza di trattamento di integrazione salariale in deroga come prevede l’art. 22.

La CISOA è, in via generale, una integrazione del settore agricolo che presenta caratteristiche diverse rispetto, ad esempio, alla cassa integrazione guadagni ordinaria. Tale differenza resta anche per l’ammortizzatore COVID-19.

Infatti, il trattamento è riconosciuto in deroga ai limiti massimi di fruizione per il singolo lavoratore e che è pari a 90 giornate ed in deroga al numero delle 181 giornate previste, nell’anno di rifermento, per gli operai agricoli a tempo indeterminato dall’art. 8 della l. n. 457/1972.

Il trattamento COVID-19 (che è “neutro” rispetto alle richieste ordinarie) è riconosciuto per un massimo di 90 giornate comprese tra il 23 febbraio ed il 31 ottobre, e, comunque, con termine del periodo alla data del 31 dicembre 2020.

A partire dal 10 luglio, le istanze sono prodotte con la causale “CISOA DL RILANCIO” e quelle presentate, sulla scorta della circolare n. 47/2020, tra il 19 maggio ed il 10 luglio, sono convertite d’ufficio con la predetta causale (in passato, non essendoci una norma di legge, le domande erano comunque, fatte sulla base dei criteri individuati dall’art. 8 della l. n. 457/1972 tra cui sussiste la causale dell’evento imprevedibile non imputabile né al datore, né ai lavoratori).

Le istanze presentate in precedenza continuano ad essere trattate sulla base delle indicazioni della circolare n. 47 che, sul punto, non potendo, ovviamente, derogare alla norma aveva previsto un iter telematico, abbastanza accelerato, con il coinvolgimento “da remoto” dei componenti della commissione (rappresentanti delle associazioni sindacali e datoriali, direttore della sede INPS e Capo dell’Ispettorato territoriale del Lavoro che svolgeva anche la funzione di presidente). Ora, limitatamente alla causale COVID-19, la competenza è stata trasferita in capo al Dirigente della struttura INPS competente per territorio, come sottolinea il comma 3-bis dell’art. 19.

Anche per la CISOA viene introdotto lo stesso termine decadenziale che riguarda la CIGO, il FIS e la CIG in deroga: il datore di lavoro deve presentare l’istanza entro la fine del mese successivo a quello nel quale è iniziata la sospensione dal lavoro ma anche qui è richiamata la disposizione di miglior favore che scaturisce dal D.L. n. 52/2020: il termine finale viene fissato al 17 luglio se questa data è posteriore a quella prevista per la scadenza. Le domande che, invece, riguardano l’arco temporale compreso tra il 23 febbraio ed il 30 aprile sono sottoposte al termine decadenziale del 15 luglio.

Ma, quali sono i requisiti per l’accesso?

Occorre essere dipendente a tempo indeterminato presso l’azienda richiedente alla data del 25 marzo, non essendo di ostacolo il fatto che il lavoratore non abbia maturato il requisito delle 181 giornate. In caso di passaggio o trasferimento di ramo di azienda o parte di esso ex art. 2112 c.c., o anche di appalto nel quale subentra un’altra impresa, vengono calcolate anche le giornate durante le quali i lavoratori sono stati alle dipendenze del precedente datore di lavoro.

Ma, quale è il massimale per le integrazioni salariali COVID-19?

La circolare n. 84/2020 richiama l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015, ossia esso, pari a 1199,72 euro, è del tutto uguale a quello per la CIGO, il FIS e la Cassa in deroga. La modalità usuale della erogazione del trattamento di integrazione salariale è quella dell’anticipo da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio.

E’ prevista anche la possibilità del pagamento diretto ma la stessa circolare n. 84 la definisce come eccezionale: in ogni caso, qualora ciò avvenga, l’istanza non deve essere accompagnata da alcuna documentazione comprovante le difficoltà di natura finanziaria, stante la situazione creata dallo stato pandemico.

Da ultimo, l’Istituto ricorda che per gli impiegati è prevista, esclusivamente, la modalità del pagamento diretto.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/23/cassa-integrazione-salariale-agricoltura-covid-19-spetta-accede

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