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Ne bis in idem: nessun problema tra bancarotta fraudolenta documentale e occultamento e distruzione di documenti contabili

Non costituisce violazione del principio del ne bis in idem la contestazione nei confronti della stessa persona dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e quello fiscale di occultamento e distruzione dei documenti contabili di cui all’art. 10 del DLgs 74/2000, in quanto sono differenti l’evento, il fine, la condotta ed il bene giuridico violato è diverso. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22486 depositata il 24 luglio 2020.

Un amministratore di una società era indagato per aver commesso reati tributari dichiarativi in violazione degli artt. 2 e 5 del DLgs 74/2000, emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 ed occultamento e distruzione di documenti contabili disciplinato dall’art. 10 del citato decreto. Il processo si concludeva con la condanna. Successivamente, veniva altresì indagato anche per i reati di bancarotta fraudolenta e documentale in relazione al fallimento della società amministrata alla quale erano riconducibili anche i reati tributari contestati in precedenza. Secondo gli inquirenti, l’indagato assieme ad altra persona aveva distratto i beni sociali e sottratto le scritture contabili con l’intento di frodare il fisco, per impedire qualsiasi tipo di accertamento. Nelle more del processo la difesa richiedeva il riconoscimento del primo procedimento, al fine di abbattere la pena, ma la richiesta veniva rigettata e l’assistito condannato, sia in primo sia in secondo grado per i nuovi reati contestati. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, per evidenziare fra i vari motivi la violazione del principio del ne bis in idem.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22486 depositata il 24 luglio 2020, ha rigettato il ricorso. Secondo i giudici di legittimità le condanne riportate dal ricorrente per i reati fiscali, nello specifico quello di occultamento o distruzione di scritture contabili di cui all’art. 10 del DLgs 74/2000, e per i reati fallimentari non costituisce alcuna violazione del principio del ne bis in idem. Il vigente orientamento, consolidato dalle SSUU, chiarisce che ai fini della preclusione connessa al richiamato principio, occorre accertare l’identità del fatto mediante la corrispondenza storico naturalistica nella configurazione del reato in tutti i suoi elementi, con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e di persona. Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale, che ha statuito che il fatto può ritenersi il medesimo, anche quando sussiste un concorso formale tra il reato giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e quello per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. Nel caso di specie, prosegue la Corte, non può ritenersi operante la suddetta preclusione, in quanto gli elementi dei reati tributari compiuti (artt. 2, 5, 8 e 10 del DL 34/2000) e quelli della bancarotta fraudolenta patrimoniale, ossia le condotte assunte, l’elemento materiale e quello soggettivo non presentano punti di contatto, ma si distinguono completamente. Diverso è il caso degli elementi costitutivi del reato di occultamento e distruzione dei documenti contabili e quello della bancarotta fraudolenta documentale. Questi, in concreto possono entrare in conflitto, ma, proseguono i giudici della Corte, è ammessa la contestazione nel medesimo processo. La ragione risiede nel fatto che i delitti offendono beni giuridici differenti e sono animati da un diverso fine, trattandosi di reati che, se esaminati sotto il profilo della fattispecie astratta, non sono in rapporto di semplice specialità, ma reciproca in ragione del differente oggetto materiale dell’illecito, dei diversi destinatari del precetto penale, del differente oggetto del dolo specifico ed in ultimo il divergete effetto lesivo delle condotte di reato. Da qui il rigetto del ricorso.

Copyright © - Riproduzione riservata

Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 27/7/2020 n. 22486

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2020/07/25/bis-idem-problema-bancarotta-fraudolenta-documentale-occultamento-distruzione-documenti-contabili

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