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Recupero crediti: istituita la procedura del sequestro conservativo su conti bancari

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. la normativa sarà applicata ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, con le seguenti esclusioni: materia fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

Il Consiglio dei ministri del 30 luglio 2020, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola, e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2914 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

La rapidità è alla base del regolamento, che di fatto introduce uno strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura unitaria, che consente, in casi transnazionali, di procedere appunto in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione.

In particolare la normativa sarà applicata ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, con le seguenti esclusioni:

- materia fiscale, doganale o amministrativa,

- sicurezza sociale,

- diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni,

- crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

Il procedimento sarà esperibile sia prima dell’avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento.

In riferimento all’autorità giudiziaria competente per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo il decreto dispone che la stessa va generalmente individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa.

Qualora il debitore sia un consumatore, la competenza è dell’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato; in ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore.

In favore del debitore, al fine di controbilanciare l’assenza di una sua audizione preventiva, sono previsti i seguenti meccanismi di salvaguardia tra cui:

- varie forme di impugnazione,

- possibilità di opporsi all’ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia,

- possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni,

- introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/07/30/recupero-crediti-istituita-procedura-sequestro-conservativo-conti-bancari

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