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Sicurezza sul lavoro: obblighi del datore di lavoro per la ripresa delle attività

Confusione, incertezza, difficoltà operative e, quel che è peggio, preoccupazione. E’ lo stato d’animo di aziende e professionisti per la diffusione del Covid-19 e la conseguente “ipertrofia normativa” di questi mesi. L’ultima “débâcle” la si può rinvenire nella formulazione dell’art. 42, comma 2, del “Cura Italia”, nel quale il Governo ha inteso classificare, di diritto, il contagio da Coronavirus alla stregua di infortunio sul lavoro se avviene «in occasione di lavoro». Con una simile formulazione si sono poste le basi per un’impennata del contenzioso. Come evitarlo?

L’ipertrofia normativa di questi mesi sta generando tutti i problemi che una simile malsana abitudine è in grado di provocare: confusione, incertezza, difficoltà operative, e quel che è peggio preoccupazione.

Una preoccupazione di cui potevamo fare serenamente a meno e che va ad aggiungersi alle altre, ben più pregnanti, concernenti la necessità di rilanciare la produzione in un momento nel quale i fondamenti del lavoro e dell’impresa sono sollecitati dalla storia ad un radicale cambiamento dei paradigmi che li hanno regolati negli ultimi decenni.

L’ultima débâcle normativa la rinveniamo nella formulazione dell’art. 42, comma 2, del Decreto “Cura Italia”, nel quale il Governo ha inteso giudicare, di diritto, la contrazione del Coronavirus alla stregua di infortunio sul lavoro quando ciò sia avvenuto «in occasione di lavoro».

Molti hanno tacciato la norma evidenziandone la sua intrinseca natura anti-imprenditoriale, frutto di un impianto legislativo mirato all’assistenza del lavoratore anziché dell’imprenditore.

Trattasi di polemiche inutili ed accuse tutto sommato sterili, poiché prive di connotazioni tecniche che non agevolano l’individuazione del vero problema che la disposizione solleva: l’incertezza, che è generatrice di contenzioso.

Infatti non è, né mai potrebbe, essere un tema la configurazione dell’infortunio da Covid-19 in costanza di rapporto di lavoro, poiché l’evento dannoso nell’ambito del rapporto e della esecuzione delle mansioni comporta di per sé l’attivazione del complesso di garanzie e tutale dell’infortunato che trovano nell’art. 2087 del Codice civile (prima ancora che nel Testo Unico sulla Sicurezza) la norma cardine del sistema, cui il datore di lavoro è vincolato fin dal momento in cui assume la veste formale di datore, con l’assunzione di un dipendente.

Il vero tema sollevato a gran voce dai commentatori più attenti è il non aver escluso per legge la responsabilità del datore nel caso di contrazione da Covid, tenendo conto delle difficoltà che sul piano scientifico sussistono ai fini della identificazione di una responsabilità e di un nesso di causa tra lavoro e contagio, viepiù tenuto conto di fattori comuni quali la notoria aggressività del virus e la lunghissima latenza incubativa (fino a 14 giorni).

Basta questa considerazione a contestare la scarsezza del ragionamento della norma.

Come è possibile identificare una responsabilità del datore a fronte di un quadro scientifico noto per cui il virus può insorgere entro 14 giorni? Ed ancora: come lo si può fare attesa la modalità del tutto casuale del contagio, che può avvenire al termine della giornata di lavoro quando il lavoratore è occupato ad attendere bisogni totalmente personali?
In uno scenario scientificamente e giuridicamente così complesso, è meno realistica di quanto si pensi la preoccupazione dell’impresa di soffrire in automatico la condanna penale, o anche risarcitoria, nel caso di infortunio da Coronavirus del proprio dipendente, perché al di là di quanto dice la norma non esiste una responsabilità oggettiva, la quale andrà di contro provata ed è opera assai complessa in un qualunque processo che vedrà l’imprenditore sul banco degli imputati.

Viceversa, con una simile formulazione il Governo ha posto le basi per un’impennata del contenzioso, alimentato com’è da un impianto normativo carente dell’unico elemento che avrebbe dovuto caratterizzarlo nell’attuale - e sconosciuto - quadro pandemico, ovverosia la chiarezza e la conseguente esclusione di qualunque responsabilità del datore che ha rispettato le norme di sicurezza anti-contagio.

Tali rischi e gli ampi dibattiti sul punto intercorsi negli ultimi mesi hanno portato il Legislatore a “tentare” di aggiustare il tiro, introducendo con la legge di conversione del c.d. “Decreto Liquidità” una norma di esonero dalla responsabilità in tema di salute e sicurezza per il datore di lavoro virtuoso che osserva le misure di prevenzione indicate dalla Parti Sociali nei protocolli di settore.

La richiamata norma che, ancora una volta, tradisce l’ingenuità e frettolosità del Legislatore dell’emergenza (costretto ad emanare una norma riparatrice rispetto alla situazione di allarme ed ai rischi giudiziali da lui stesso creati), rischia di essere una misura solo parzialmente sufficiente a garantire il datore di lavoro.

Ciò a causa di una formulazione legislativa non del tutto esente da censure e che rischia in ogni caso di essere generatrice di un ampio filone di contenzioso dovuto alle incertezze applicative legate ai protocolli di settore, assunti dalla norma quale parametro principe ai fini della verifica o meno della sussistenza di una responsabilità del datore di lavoro rispetto all’infortunio da Covid-19.

Fatta tale doverosa premessa utile ad inquadrare le attuali difficoltà degli interpreti nonché degli operatori del mercato ad orientarsi in un panorama normativo emergenziale in costante mutamento, ci si sofferma sulla disciplina generale degli obblighi in materia di salute e sicurezza gravanti in capo dal datore di lavoro per poi evidenziare come gli stessi debbano essere declinati nell’ambito dell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19.

Come noto, il dato da cui non è possibile prescindere per una analisi sul tema è che il datore di lavoro è il soggetto responsabile della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Ciò in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., che «ha avuto il merito di istituire nell’ordinamento positivo il c.d. obbligo generale di sicurezza» [1].

Sul punto la dottrina ha rimarcato come tale norma costituisca il «cardine di tutto il sistema prevenzionale della tutela della salute nei luoghi di lavoro»[2] nella misura in cui è fatto obbligo al datore di lavoro di adottare tutte le misure preventive necessarie a tutelare l’integrità fisica, intesa come possesso del patrimonio anatomico-funzionale, e la personalità morale, riferita agli aspetti relazionali e alla dignità della persona del lavoratore.

A riguardo, come specificato dalla giurisprudenza l’art. 2087 cod. civ. è «una norma di chiusura che pone in capo al datore di lavoro un obbligo generico di disposizione di tutte le misure necessarie per prevenire eventuali rischi, anche se non esplicitamente richiamate da norme particolari»[3].

Sempre sulla natura peculiare di norma cardine del sistema prevenzionistico è stato osservato che l’art. 2087 cod. civ. svolge una «funzione generale di garanzia, allo stesso tempo di apertura, integrazione e chiusura del quadro ordinamentale di tutela della sicurezza»[4].

Ciò chiarito, alla posizione di vincolo del datore di lavoro corrisponde il rispettivo «diritto di credito del singolo prestatore, rectius la pretesa alla garanzia di un ambiente di lavoro sono ed esente da rischi, entro il quale l’obbligazione possa essere adempiuta senza pregiudizio per l’integrità fisica e morale del debitore di opere»[5]

Pertanto, l’art. 2087 cod. civ., grazie al suo carattere di norma “in bianco”, sancisce l’esistenza in capo al datore di lavoro di un «obbligo continuo di adattamento ed aggiornamento degli standard di prevenzione e dell’obbligo di adottare, anche in mancanza di specifiche misure (normative) di prevenzione, le misure generiche di prudenza e le cautele necessarie a tutela l’integrità del prestatore di lavoro»[6].

In altre parole, l’imprenditore, responsabile della salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro, non deve limitare la propria opera di prevenzione alla mera osservanza delle norme positive, bensì deve adottare tutte quelle misure anche “innominate” più idonee suggerite dalla esperienza e della tecnica nonché dalla particolarità dell’attività lavorativa espletata.

Ed è qui che di tutta evidenza sorge una prima distonia fra la previsione a carattere generale dell’art. 2087 cod. civ. e la situazione emergenziale da Covid-19.

Come è possibile identificare una responsabilità certa ed univoca del datore a fronte di un quadro scientifico noto per cui il virus può insorgere entro 14 giorni? Ed ancora, quali misure di prevenzione e cautele il datore di lavoro è chiamato ad osservare, posta l’incertezza stessa sul Covid-19 ed il continuo mutare ed evolversi del dibattito scientifico sul punto?

Tenendo per un attimo da parte da tali spunti di riflessione (a cui tenterà di darsi una quantomeno parziale risposta nei paragrafi infra) è necessario riprendere l’esame della norma e di quali siano le conseguenze sulla violazione della stessa.

La violazione dell’obbligo generale di sicurezza di cui all’art. 2087 cod. civ. è infatti idonea ad assumere una duplice valenza (in ambito civile e penale).

Da una parte infatti tale violazione è idonea a determinare l’insorgenza della responsabilità civile del datore di lavoro, dall’altra, la stessa concorre anche all’integrazione dell’elemento soggettivo dei reati di evento previsti dal diritto penale.

Ciò con la precisazione che tale responsabilità non può in ogni caso essere intesa quale responsabilità di tipo “oggettivo”, non potendo riconoscersi in capo al datore di lavoro un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsivoglia danno (posizione confermata di recente dall’INAIL nonché dalla giurisprudenza più attenta)[7].

Diversamente, la stessa sussisterà nei limiti in cui sia possibile individuare una precisa responsabilità fra la violazione degli obblighi di comportamento imposti dalla norma (fonte legale o suggerita dalla tecnica, ma concretamente individuati) ed il verificarsi dell’evento dannoso.

In altri termini al fine di configurare una responsabilità del datore di lavoro occorrerà che: (i) sia accertato l’inadempimento, e cioè la violazione degli obblighi di comportamento imposti da norma di legge o dalle conoscenze tecniche e scientifiche del momento; (ii) sussista uno specifico nesso causale tra lo svolgimento della prestazione di lavoro, la mancata osservanza dell’obbligo di protezione ed il danno all’integrità psico-fisica del lavoratore. 

Anche tale affermazione deve essere ponderata con estrema attenzione rispetto all’attuale panorama emergenziale.

Come può individuarsi con ragionevole certezza un qualsivoglia responsabilità del datore di lavoro fra il virus contratto dal lavoratore e l’eventuale carenza delle misure di prevenzione adottate in azienda, quando lo stesso lavoratore è esposto al medesimo rischio nell’espletamento di qualsivoglia altra attività personale?
Tenendo altresì conto della lunga incubazione del Covid-19 e dell’impossibilità di stabilire con certezza il momento ed il luogo esatto del contagio, la responsabilità del datore di lavoro sul punto rischia di configurarsi quale una enorme ed incerta spada di Damocle.

[1] Cfr. G. Santoro Passerelli, Diritto dei lavori e dell’occupazione, Giappichelli, Torino, 2016, p. 293.

[2] Cfr. G. Ferraro, Il datore di lavoro e l’obbligazione di sicurezza: attribuzione di compiti e delegabilità di funzioni nel complessivo quadro dei nuovi adempimenti, in L. Montuschi (a cura di), Ambiente, Salute e Sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro, Giappichelli, 1997, p. 114.

[3] In tal senso Cass. civ. n. 24742/2018 e Cass. pen. n. 5000/2018.

[4] M. Rusciano, G. Natullo, Ambiente e sicurezza del lavoro, in F. Carinci (diretto da) Diritto del lavoro, Commentario, VIII, Utet Giuridica, Milano, 2007, p. 81.

[5] L. Montuschi, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, Franco Angeli, Milano, 1986, p. 56.

[6] L. Marchesini, La responsabilità del datore di lavoro nella prevenzione delle condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, Nota a sentenza, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro.

[7] “La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che l’articolo 2087 cod. civ. non configura, infatti, un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Né può desumersi dall’indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile, neanche potendosi ragionevolmente pretendere l’adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l’integrità psico-fisica del lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l’ascrivibilità al datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile (…); non si può automaticamente presuppore, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto”. (in tal senso INAIL, Circolare n. 22 del 20 maggio 2020 che riprende Cass. n. 3282/2020).

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/30/sicurezza-lavoro-obblighi-datore-lavoro-ripresa-attivita

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