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Stipendio e pensione: pignoramenti sospesi fino al 31 agosto

Sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo. La sospensione. Disposta fino al 31 agosto 2020, riguarda le somme dovute a titolo di stipendio, Cassa integrazione, pensione e altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Tali somme restano di conseguenza disponibili e fruibili per il debitore esecutato fino alla fine di agosto. Dal 1° settembre i procedimenti sospesi si riattiveranno automaticamente e senza bisogno di specifica notifica.

Tra gli interventi governativi predisposti per venire incontro ai soggetti che si trovano in difficoltà economica a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, un particolare interesse ha suscitato la temporanea sospensione dei pignoramenti riguardanti le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, e quelle dovute a titolo di pensione, indennità in luogo di pensione o assegni di quiescenza.

Si tratta di una delle misure previste dal decreto Rilancio (art. 152 del D.L. n. 34/2020), confermate dalla legge di conversione n. 77/2020.

Nello specifico, la sospensione riguarda gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio, dunque il 19 maggio 2020.

E’ bene ricordare che il pignoramento presso terzi è una forma di espropriazione forzata che ha per oggetto beni mobili del debitore in possesso di terzi o crediti del debitore nei confronti di terzi, ricomprendendo, dunque, due ipotesi:

1) l’espropriazione di crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi

2) l’espropriazione di beni mobili del debitore in possesso di un terzo e di cui il debitore non ha diretta disponibilità. Questa tipologia di pignoramento è, quindi, tripartita, dal momento che gli attori in campo sono il creditore procedente, il debitore esecutato e il terzo pignorato.

È il Libro III del Codice di Procedura Civile che, negli articoli da 543 a 554, tratta specificamente questa tipologia di pignoramento.

In questo più ampio insieme, rientra il pignoramento dello stipendio, procedimento esecutivo che coinvolge un terzo soggetto nel pagamento delle somme di cui il contribuente risulta debitore. In tal caso, il pignoramento può essere eseguito presso il datore di lavoro o presso l’istituto bancario. La differenza sta nell’atto notificato dall’ufficiale giudiziario in cui viene indicato il nome del terzo pignorato, dunque l’istituto di credito o l’azienda presso cui il debitore è impiegato.

L’art. 545 c.p.c. individua alcune tipologie di crediti che non possono essere pignorati, distinguendo tra impignorabilità assoluta e relativa.

Nello specifico, sono assolutamente impignorabili i crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, i crediti aventi ad oggetto sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza e quelli derivanti da pensioni di invalidità.

Al contrario, sono relativamente impignorabili i crediti alimentari, gli stipendi, i salari e le altre indennità dovute da privati per rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento) pignorabili per alimenti nella misura determinata con decreto dal Presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato e nella misura massima di 1/5 del loro ammontare; i crediti per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, pignorabili nella misura di 1/5 e le somme dovute a titolo di pensione, indennità che tengono luogo di pensione o altri assegni di quiescenza, pignorabili solo per l’importo eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale (per il 2020 459,83 euro mensili), aumentato della metà. La parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’art. 545 c.p.c. e dalle speciali disposizioni di legge.

Se, poi, concorrono più cause di impignorabilità, il pignoramento non può estendersi oltre la metà dell’ammontare degli importi predette.

Infine, sono relativamente impignorabili, purchè accreditate su conto corrente bancario o postale intestato al debitore, anche le indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento e le prestazioni previdenziali a titolo di pensione o assegni di quiescenza. Queste sono pignorabili nella misura eccedente il triplo dell’assegno sociale, se l’accredito è anteriore al pignoramento o nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’art. 545 c.p.c. e dalle speciali disposizioni di legge, se l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente.

La sospensione prevista dal decreto Rilancio (art. 152 del D.L. n. 34/2020) riguarda:

· somme dovute a titolo di stipendio;

· somme dovute a titolo di salario;

· altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, indennità in luogo di pensione, o assegni di quiescenza.

Il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati entro il 31 agosto 2020. Nel medesimo periodo le somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche nel caso in cui anteriormente al 19 maggio 2020 fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio e sono da considerarsi definitivamente acquisite e non rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

Come anticipato, il beneficio riguarda anche tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’INPS eroga in sostituzione della retribuzione o come pensione. Pertanto, sono coinvolte anche, ad esempio, NASpI, DIS-COLL, TFR del Fondo di Garanzia, integrazioni salariali.

Al termine del periodo stabilito, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi, secondo i limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, ma solo sulle mensilità ancora in corso di pagamento.

Nel testo originario del D.L. n. 34/2020 la sospensione riguardava i pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soli soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997. A seguito della conversione, avvenuta ad opera della legge n. 77/2020, il riferimento al D.Lgs. n. 446/1997 non è più, come anticipato, agli iscritti all’albo di cui all’art. 53, ma ai soggetti indicati dal comma 5, lettera b) dell’art. 52, che ricomprendono anche i primi. Dunque, gli agenti dei pignoramenti oggetto di sospensione devono essere, oltre ai classici agenti della riscossione, anche:

· soggetti iscritti nel citato albo di cui all'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997;

· specifici operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'UE;

· società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla oltre a svolgere tale attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

· e, infine, le società di cui all'art. 113, co. 5, lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, co. 1, del D.Lgs. n. 446/1997, i cui soci privati siano scelti tra gli iscritti allo stesso albo o tra gli operatori degli Stati membri di cui sopra, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari e a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate avvenga con procedure ad evidenza pubblica.

In merito alla sospensione dei pignoramenti, infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, a partire dal 1° settembre prossimo, cessati gli effetti della sospensione, sarà ripristinato l'obbligo di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e quello di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/07/30/stipendio-pensione-pignoramenti-sospesi-31-agosto

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