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Stato di emergenza: proroga al 15 ottobre (anche) per le misure su smart working e privacy

In vigore il decreto-legge n. 83/2020 che proroga lo stato di emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, con possibilità per il Governo di intervenire con provvedimenti ad hoc in caso di necessità. al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19. Il decreto proroga inoltre i termini di alcune specifiche misure come le disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale e le misure in tema di lavoro agile. Prorogate anche le norme che prevedono divieti di assembramento e la disciplina sanzionatoria per chi viola le disposizioni anti COVID.

Proroga puntuale dell’emergenza Covid-19 fino al 15 ottobre 2020. Con possibilità per il Governo di intervenire con provvedimenti ad hoc in caso di necessità. Mentre il DPCM 14 luglio 2020 diventa un DPCM “ponte” che traghetta a nuovi decreti, da adottare entro 10 giorni.

È quanto prevede il decreto legge n. 83/2020, approvato dal Consiglio dei ministri del 28 luglio 2020, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020 n. 190, e vigente dallo stesso giorno, recante “misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”.

In sostanza nulla, per ora, cambia per cittadini e imprese, nelle more di nuove regole attese a stretto giro.

Il provvedimento proroga, dal 31 luglio, appunto, al 15 ottobre 2020, le disposizioni già contenute nei decreti legge n. 19 e 33 del 2020, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia. A questo riguardo la proroga è “in bianco”, perché nell’ambito della finalità potrà essere adottata qualsiasi determinazione.

In dettaglio, con una modifica all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19/2020, viene spostato al 15 ottobre 2020 il termine entro il quale possono essere assunte determinazioni di carattere emergenziale e limitative delle libertà personali e di impresa, con possibilità di modularne l'applicazione in aumento oppure in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del coronavirus.

Il predetto articolo 1 è la disposizione che dà al Presidente del consiglio e alle altre autorità indicate nell’articolato del decreto 19/2020 il potere di intervenire con decreti e ordinanze in materia di limitazione alla circolazione, chiusura di esercizi pubblici, limitazione alle attività economiche, allo svolgimento di attività educative, smart working e così via.

Altra norma specifica sulla quale interviene il decreto-legge in esame è l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 33/2020, sempre con un differimento del termine ivi previsto fino al 15 ottobre 2020. Si tratta del decreto che prevede divieti di assembramento e la disciplina sanzionatoria per chi viola le disposizioni anticovid.

Il decreto, inoltre, interviene prorogando i termini di alcune specifiche misure.

Il decreto si correda, infatti, di un allegato, in cui specifica puntualmente alcuni termini rinviati al 15 ottobre 2020.

Tra questi primi tra tutti vi sono i termini in materia di sanità. Tra questi il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri ha segnalato le seguenti: quelle per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale; le disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; quelle in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica; le misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività.

Altre materie che beneficiano della proroga dei termini sono quelle relative al trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; al potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà; le semplificazioni in materia di organi collegiali; le misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; quelle in tema di lavoro agile e per l’edilizia scolastica.

Infine, secondo quanto riferito dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, il decreto tratta della sorte del DPCM del 14 luglio 2020, che diventa un DPCM “ponte”: le disposizioni di quest’ultimo restano, infatti, in vigore fino all’adozione di nuovi DPCM e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (vedasi l’articolo 1, comma 5, del decreto).

Il provvedimento si chiude con la declaratoria per cui i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nel decreto stesso (riportate nella tabella in calce), connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

Quadro normativo – Tabella riepilogativa (allegato 1 Decreto-legge n. 83/2020)

Decreti-legge Articoli Misure
Cura Italia (Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) Articolo 2-bis, commi 1 e 5 Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario
Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale
Articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4 Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Articolo 3, comma 4 Potenziamento delle reti di assistenza territoriale
Articolo 4, commi 1 e 2 Disciplina delle aree sanitarie temporanee
Articolo 4-bis, comma 4 Unità speciali di continuità assistenziale
Articolo 5-bis, commi 1 e 3 Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
Articolo 12, comma 1 Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario
Articolo 13, commi 1 e 1-bis Norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie ((e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
Articolo 15, comma 1 Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
Articolo 16, commi 1 e 2 Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
Articolo 17-bis, commi 1 e 6 Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
Articolo 22-bis, comma 1 Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari.
Articolo 39 Disposizioni in materia di lavoro agile
Articolo 72, comma 4-ter Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà
Articolo 73 Semplificazioni in materia di organi collegiali
Articolo 100, comma 2 Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
Articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7 Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
Articolo 102, comma 6 Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
Articolo 122, comma 4 Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19
     
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 Articolo 1, comma 4-bis Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020
Articolo 3, comma 1 Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
Articolo 6, comma 4 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
     
Decreto Liquidità (Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) Articolo 27-bis, comma 1 Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti
Articolo 38, commi 1 e 6 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata
Articolo 40, commi 1, 3 e 5 Disposizioni urgenti ((in materia)) di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID
Articolo 42, comma 1, quarto periodo Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
     
Decreto-legge 30 aprile 2020,n. 28 Articolo 6, comma 6 Sistema di allerta Covid-19
     
Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) Articolo 4, commi 1 e 3 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
Articolo 81, comma 2 Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
Articolo 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4 Lavoro agile, è prorogato fino al 14 settembre 2020
Articolo 100 Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro
Articolo 232, commi 4 e 5 Edilizia scolastica

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/07/31/stato-emergenza-proroga-15-ottobre-anche-misure-smart-working-privacy

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