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Decreto Agosto: fissate le regole per il bonus 1.000 euro ai professionisti iscritti alle Casse

Dopo circa tre mesi di attesa, sembra in dirittura d’arrivo il bonus maggio per i professionisti ordinistici iscritti alle relative Casse di previdenza professionale. A prevederlo è il decreto Agosto (non più un decreto interministeriale) nella misura maggiorata di 1.000 a fronte di uno stanziamento “rinforzato” di 530 milioni di euro per l’anno 2020 (corrispondenti, quindi, a 530.000 professionisti beneficiabili). La domanda di bonus dovrà essere presentata solamente da chi non lo avesse richiesto per i mesi di marzo e aprile. Agli altri professionisti invece sarà corrisposto in via automatica. I requisiti di fruizione restano quelli stabiliti per il bonus di aprile, con una novità.

A distanza di circa tre mesi dalla previsione del decreto Rilancio, il c.d. decreto Agosto fissa le regole per erogare ai professionisti ordinistici, il “bonus maggio” maggiorato di 1.000 euro.

A prescindere dall’aumento dell’importo, rispetto ai 600 euro erogati per marzo ed aprile, le regole di erogazione ed il suo sostanziale automatismo sono identiche a quelle previste dal decreto interministeriale del 29 maggio scorso.

Il mese e mezzo nel frattempo intercorso ed il mutamento della fonte di disciplina dell’erogazione (da decreto interministeriale a decreto-legge) sono dovuti al fatto che l’enorme richiesta pervenuta dai professionisti in crisi ha esaurito i fondi originariamente stanziati e si è reso necessario attendere lo scostamento di bilancio che ha permesso l’adozione del decreto-legge in fase di adozione.

L’art. 78 del decreto Rilancio” (D. L. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020), ha rifinanziato il Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dall’art. 44 del decreto “Cura Italia” (D. L. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020), e finalizzato all’erogazione (anche) ai professionisti ordinistici - per il tramite delle loro Casse di previdenza - di un bonus analogo a quello erogato alle altre categorie di lavoratori autonomi. Il rifinanziamento era finalizzato, dopo la prima erogazione di marzo, al riconoscimento agli interessati di due ulteriori tranche del c.d. “bonus” (per i mesi di aprile e maggio). Tuttavia, come per il bonus del mese di marzo, il decreto Rilancio rinviava ad un decreto interministeriale attuativo, per gli importi e per modalità e termini di erogazione.

Quanto ai requisiti di fruizione, il “decreto Rilancio” dispone che, alla data della domanda, i richiedenti non devono essere:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione (con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84, con evidente sperequazione rispetto ai professionisti che fruiscono della – analoga – pensione di invalidità erogata dalle Casse professionali).

N.B. Rispetto al bonus di marzo, è stata eliminata l’obbligatorietà dell’iscrizione esclusiva alla sola Cassa di previdenza alla quale si fa domanda.

Il bonus - oltre a non essere cumulabile con tutti gli aItri erogati dall’INPS (confermati ed ampliati ad altre categorie di lavoratori), con il reddito di cittadinanza e con il Reddito di Emergenza (REM) - è altresì incompatibile con i trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, oltre che con la percezione del contributo a fondo perduto istituito dal medesimo decreto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA.

Il 29 maggio 2020 i Ministri del Lavoro e dell’Economia hanno firmato il decreto attuativo del citato art. 78 del decreto Rilancio, riferito al solo bonus per il mese di aprile.

Il decreto ha disposto l’erogazione – ai professionisti in possesso dei requisiti indicati dal decreto stesso – di un bonus di 600 euro per il mese di aprile, erogato automaticamente dalle Casse, senza bisogno di una nuova domanda, a tutti i professionisti che abbiano fruito dell’analogo bonus per il mese di marzo.

Il decreto estende, poi, la fruizione di tale bonus anche a chi si sia iscritto ad una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020, a condizione che gli interessati siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali.

Il bonus di 600 euro è stato erogato in relazione alla cessazione o riduzione dell’attività professionale. Al riguardo, il decreto del 29/5/2020 in commento ha precisato che:

- per “cessazione dell’attività” va intesa l’avvenuta chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020;

- per “riduzione o sospensione dell’attività” va intesa la riduzione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute);

- per i professionisti che si siano iscritti alle Casse tra il 2019 ed il 23 febbraio 2020 non trovano applicazione i criteri di cui ai punti precedenti, ma il diverso parametro di cui si dirà avanti.

Al netto dell’erogazione automatica a chi abbia fruito del “bonus marzo, i nuovi richiedenti non dovevano essere:

- lavoratori subordinati a tempo indeterminato

- titolari di pensione.

Avvertenza. A tale ultimo proposito, si consideri, tuttavia, che il decreto Rilancio afferma la compatibilità del bonus con la fruizione dell’assegno ordinario di invalidità dell’INPS (discriminando, così, i fruitori di pensioni di invalidità delle Casse o di altre Gestioni); e che i richiedenti debbano dichiarare – in sede di domanda – di non essere titolari di “pensione diretta”, il che rende possibile la fruizione del bonus anche agli iscritti alle Casse titolari di pensione indiretta (di reversibilità o ai superstiti).

Chi non percepiva il bonus in via automatica doveva dichiarare, in sede di domanda:

- di essere libero professionista, non titolare di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus (tutte quelle indicate dal decreto cura Italia, ad eccezione del bonus baby sitter)

- di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus.

E alternativamente:

- di aver percepito – nell’anno 2018 – redditi professionali fino a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all’esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 Euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019. Si sottolinea che – nel decreto attuativo del bonus di marzo, il reddito in riferimento non era solo quello “professionale”, ma quello “complessivo”, al lordo degli introiti da locazione;

- in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente;

- di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020;

- di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimetre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero in caso di reddito professionale fino a 35.000 Euro, di aver comunque subito limitazioni all’esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all’emergenza epidemiologica.

Il decreto Rilancio prevedeva l’erogazione di un ulteriore bonus per il mese di maggio che– secondo le anticipazioni del Governo – avrebbe dovuto essere incrementato a 1.000 euro. Tuttavia, lo stato di crisi derivato dall’emergenza epidemiologica, che ha coinvolto anche i liberi professionisti, ha fatto sì che le somme originariamente stanziate non fossero sufficienti. E, pertanto, il Governo ha operato alcune valutazioni preliminari, dovendo scegliere tra la conferma dell’erogazione di un bonus di “soli” 600 euro e la possibilità di inserire requisiti di fruizione più stringenti, così da restringere la platea dei beneficiari.

Nell’ambito delle più ampie valutazioni in ordine alle misure per il sostegno all’economica nazionale ed ai lavoratori, il Governo ha infine optato per inserire il bonus in questione tra le misure del decreto Agosto che – contando sulla scostamento di bilancio di 25 miliardi di euro autorizzati dal Parlamento - ha consentito, nella sostanza, di confermare le “promesse” di maggio e, quindi, di erogare un bonus di 1.000 euro a tutti i professionisti che fossero in possesso dei requisiti per la fruizione del bonus di aprile. Vediamo, di seguito, le disposizioni introdotte, a tal fine, nel decreto.

Il decreto Agosto dispone che - ai fini della completa attuazione della disciplina sui bonus per i professionisti iscritti alle Casse prevista dal decreto Rilancio - ai professionisti che hanno fruito del bonus per il mese di aprile ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il 29 maggio 2020, verrà erogato, in via automatica un ulteriore bonus di 1.000 euro per il mese di maggio 2020.

La norma prevede, inoltre che gli iscritti alle Casse di previdenza dei liberi professionisti che non abbiano già beneficiato del bonus per aprile, potranno comunque richiedere il bonus per il mese di maggio, nel caso in cui siano in possesso dei requisiti dettati dal decreto interministeriale del 29 maggio 2020. Con la precisazione secondo la quale la data di cessazione di attività necessaria per fruire del bonus slitta dal 30 aprile al 31 maggio 2020.

Queste ultime domande di fruizione del bonus dovranno essere presentate entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto Agosto.

Restano, infine, confermate, anche per quanto attiene ai rapporti tra il Ministero del Lavoro e le Casse ed alle modalità e termini di rimborso delle anticipazioni a queste ultime, le disposizioni di cui al più volte citato decreto del 29 maggio 2020

Ai fini dell’erogazione del bonus per il mese di maggio, il Governo ha stanziato 530 milioni di euro per l’anno 2020 (corrispondenti, quindi, a 530.000 professionisti beneficiabili).

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/professioni/quotidiano/2020/08/06/decreto-agosto-fissate-regole-bonus-1-000-euro-professionisti-iscritti-casse

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