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Lavoratori frontalieri: i nuovi contributi rischiano di arrivare tardi

Stanziati 6 milioni di euro per l’erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri che abbiano subito perdite o contrazioni significative delle proprie entrate a causa dell’emergenza Covid-19. Il contributo è erogabile ai frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali (es. Francia, Austria, Slovenia) o nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE regolamentati da appositi accordi bilaterali (soprattutto la Svizzera). La necessità di un decreto previsto per l’attuazione della misura contenuta nel decreto Rilancio rischia di ritardarne, però, l’efficacia.

Tra le nuove disposizioni contenute nella legge di conversione del decreto Rilancio (legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) è ricompreso l’art. 103-bis, che recepisce un emendamento presentato a tutela dei lavoratori frontalieri.

Si ricorda che l’esclusione dei frontalieri dai beneficiari delle misure previste a sostegno delle perdite economiche causate dall’emergenza Covid-19 (e segnatamente dalla possibilità di percepire le indennità previste dall’art. 84 del Decreto Rilancio) aveva suscitato molte critiche. In sede di conversione in legge con modificazioni del decreto Rilancio, il Parlamento ha rimediato a tale dimenticanza, provvedendo ad autorizzare la spesa di 6 milioni di euro da destinare all’erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri.

Sul piano europeo, i lavoratori frontalieri trovano la loro definizione nel Regolamento (CEE) n. 833/04, il quale stabilisce che “il termine «lavoratore frontaliero» designa qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Quest’ultimo aspetto del ritorno giornaliero o almeno settimanale presso il proprio domicilio rappresenta l’elemento di distinzione tra il lavoratore frontaliero e l’espatriato, che sempre per motivi di lavoro invece si trova a trascorrere periodi prolungati lontano dal proprio domicilio.

Per quanto riguarda l’Italia, il fenomeno dei frontalieri si sviluppa in particolar modo nelle zone di confine con la Svizzera, tanto che i due Paesi hanno stipulato più di un accordo volto a disciplinare i vari aspetti concernenti tutti quei lavoratori che si recano a lavorare oltreconfine.

Da un punto di vista fiscale, l’art. 15, comma 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera espressamente definisce parte integrante della normativa bilaterale i primi cinque articoli dell’Accordo relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974.

In termini molto generali, l’Accordo del 1974 prevede, da un lato, l’applicazione del principio di territorialità ai fini dell’individuazione dello Stato avente capacità impositiva sui lavoratori frontalieri e, dall’altro, istituisce un meccanismo di compensazione finanziaria tra i due Stati contraenti. In tal modo, in favore dello Stato di residenza (i.e. Italia), l’altro Stato (i.e. Svizzera) dovrà versare parte del gettito fiscale formato dalle imposte versate dagli italiani che prestano la loro attività lavorativa nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Al riguardo, si ricorda che per effetto dell’impossibilità di muoversi per recarsi presso il proprio luogo di lavoro determinata dal diffondersi dell’epidemia di Covid-19, lo scorso giugno l’Italia e la Svizzera hanno siglato un accordo amichevole volto proprio a chiarire gli aspetti legati al regime fiscale applicabile ai frontalieri nel periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 30 giugno 2020.

Una simile attenzione riconosciuta ormai da decenni ai lavoratori frontalieri trova valida giustificazione nelle dimensioni di tale fenomeno che, secondo le stime pubblicate dall’Ufficio Federale di statistica, nel primo trimestre 2020 ha registrato una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, arrivando a contare quasi 77.000 lavoratori italiani che prestano la loro attività lavorativa in Svizzera.

L’inserimento di una disposizione ad hoc nel disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio conferma, pertanto, l’attenzione riservata dallo Stato italiano nei confronti dei lavoratori frontalieri i quali si vedono autorizzata una spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2020 per contributi a loro favore.

In particolare, il comma 1 dell’art. 103-bis prevede che il contributo sia erogabile in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali (es. Francia, Austria, Slovenia) o nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE regolamentati da appositi accordi bilaterali (per le ragioni sopra descritte, il riferimento è soprattutto alla Svizzera).

Sempre il comma 1 specifica che i lavoratori interessati sono i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati e i titolari di partita IVA che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a far data del 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti per beneficiare delle misure di sostegno al lavoro di cui al D.Lgs. n. 22 del 2015 (in tema di ammortizzatori sociali, e.g. NASpI, DIS-COLL e assegno sociale di disoccupazione) e di cui al Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

Il comma 2 dell’art. 103-bis assoggetta espressamente lo stanziamento dei 6 milioni di euro ad un vincolo di attuazione. Infatti, è previsto che i criteri per il riconoscimento del beneficio siano stabiliti con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Infine, a fronte dello stanziamento di 6 milioni di euro, il comma 3 dell’art. 103-bis prevede una riduzione proporzionale del Fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dall’art. 265, comma 5 del Decreto Rilancio.

L’inserimento di una previsione di spesa esclusivamente destinata ai lavoratori frontalieri che abbiano subito perdite o contrazioni significative delle proprie entrate a causa dell’emergenza Covid-19 riflette senz’altro la rilevanza che tale categoria vanta nel panorama degli occupati in Italia. Tuttavia, pur accogliendo con favore una simile disposizione nell’ambito della conversione in legge con modificazioni del decreto Rilancio, non ci si può esimere dall’osservare come la previsione di un ulteriore decreto interministeriale, rispetto ai già numerosi decreti in attesa di essere emanati in attuazione della legislazione d’urgenza che ha caratterizzato l’“era Covid-19”, comporterà un ritardo nella materiale fruizione del beneficio da parte dei diretti interessati.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/08/07/lavoratori-frontalieri-contributi-rischiano-arrivare-tardi

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