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Contratti a termine: riscritte le regole sull’obbligo della causale e della proroga automatica

Il decreto Agosto prevede importanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine. L’azienda, per fruire dell’acausalità nei contratti a tempo determinato, non dovrà fornire la prova che il contratto sia stato attivato o prorogato con l’obiettivo di riavviare l’attività produttiva in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Inoltre, viene allungato il periodo di fruizione della sospensione dell’obbligo della causale sino al 31 dicembre 2020 e fissato un limite all’agevolazione. Abrogata, inoltre, la proroga obbligatoria dei contratti a tempo determinato (anche in regime di somministrazione), di apprendistato per la qualifica e di alta formazione.

Nella bozza del decreto Agosto è presente una disposizione (articolo 8) che riscrive completamente il primo comma, dell’articolo 93 della legge n. 77/2020, di conversione del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34/2020).

Si tratta della norma che prevede la possibilità di bypassare l’obbligo di indicare una causale ai contratti di lavoro a tempo determinato in caso di rinnovo o di proroga.

La riscrittura della disposizione ha riguardato vari aspetti che è il caso di analizzare.

La prima differenza attiene alla cancellazione della frase che dispone la deroga al solo di fine riavviare le attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Quindi, l’azienda non dovrà fornire alcuna prova circa il fatto che il contratto a termine sia stato attivato o prorogato con l’obiettivo di riavviare l’attività produttiva in conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto. Questa frase è stata sostituita da una generica evidenza legata alla conseguenza emergenziale.

La seconda variazione riguarda la soppressione delle parole “in essere alla data del 23 febbraio 2020”. Con questa modifica, la norma può essere applicata a tutti i contratti a tempo determinato, indipendentemente dal fatto che il rapporto prorogato sia stato in vita al 23 febbraio scorso, ovvero che il precedente rapporto, oggi rinnovato, sia stato attivo alla data del 23 febbraio 2020. Periodo di fruizione della sospensione dell’obbligo di causale

La terza modifica, rispetto alla versione vigente del primo comma, dell’articolo 93, interessa il periodo di fruizione della sospensione dell’obbligo della causale. Infatti, viene prevista l’eliminazione delle parole “sino al 30 agosto 2020”, quale periodo di riferimento massimo del contratto da stipulare, sostituite da “fino al 31 dicembre 2020”. Il Ministero del Lavoro, con una Faq pubblicata sul proprio sito, aveva identificato tale data (30 agosto 2020) come il termine ultimo da prevedere nel contratto di lavoro (proroga o rinnovo a tempo determinato) per vedersi riconosciuta l’esenzione dall’obbligo della causale. In definitiva, la data evidenziava il termine massimo del contratto privo di causale.

Con la nuova formulazione, la data del 31 dicembre 2020 cambia significato. Infatti, tale modifica va vista in combinato con quanto previsto nella frase successiva e cioè quando viene specificato che “è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato”. In considerazione di ciò, il contratto a termine potrà fruire dell’agevolazione normativa (mancato obbligo di specificare una motivazione al rinnovo o alla proroga del contratto a termine) per un periodo non superiore a 12 mesi che potrà, quindi, scavallare l’anno 2020, l’importante è che la data di sottoscrizione del contratto a termine non dovrà essere successiva al 31 dicembre 2020. Inoltre, l’agevolazione potrà essere fruita per una sola volta, indipendentemente dal fatto che si tratti di una proroga o di un rinnovo. Ciò sta a significare che se l’azienda volesse rinnovare il contratto a termine, fruendo della facilitazione prevista dalla disposizione de quo, la successiva proroga dovrà prevedere una causale, in quanto si ritornerà alla regola originaria che prevede l’obbligo di indicare un motivo ad una proroga presente all’interno di un contratto a termine rinnovato. Stesso discorso qualora l’azienda provveda a prorogare un contratto a termine in essere e, successivamente la sua scadenza, ritenga di volerlo rinnovare entro il 31 dicembre. Quest’ultimo rinnovo dovrà prevedere una causale, in quanto l’agevolazione normativa è stata “consumata” al momento della proroga.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/08/08/contratti-termine-riscritte-regole-obbligo-causale-proroga-automatica

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