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Assegno di natalità: novità su criteri e casi particolari di spettanza

Con il messaggio n. 3104 del 2020, l’INPS interviene in materia di assegno di natalità per definire i criteri istruttori per gli eventi (nascite, adozioni e affidamenti preadottivi) del 2020. L’Istituto evidenzia anche le differenze intercorrenti con le regole gestionali delle precedenti annualità. Resta valida la sospensione del decorso dei termini introdotta dal decreto “Cura Italia”: le domande dunque possono essere presentate entro il 30 agosto 2020

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3104 dell’11 agosto 2020 per fornire chiarimenti e precisazioni sui criteri istruttori vigenti relativamente alle domande di assegno natalità riferite agli eventi di nascite, adozioni e affidamenti preadottivi avvenuti nelle diverse annualità (dal 2017 al 2020) e si forniscono, inoltre, indicazioni sulla sospensione dei termini.

Per gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti preadottivi) del 2020 sono previste nuove fasce ISEE e diversi importi dell’assegno di natalità che può ora spettare anche in tutti i seguenti casi: in presenza di ISEE superiore alla soglia massima e in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, per DSU non presentata, per ISEE scaduto, per DSU senza l’indicazione del minore per il quale l’assegno è richiesto, ecc.) e ciò a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020).

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità per i nati o adottati nel 2020 l’abbinamento ad un ISEE non sia possibile per la sua insussistenza, la prestazione viene erogata ugualmente, ma nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo.

Il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) viene autodichiarato nella domanda di prestazione, con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per le domande riferite agli eventi avvenuti nel 2017 e nel 2019, per i quali la prestazione è ancora in godimento anche nel 2020 per effetto della durata, rispettivamente, triennale e annuale del beneficio:

- è necessaria la presentazione della DSU 2020 ai fini del rinnovo dell’ISEE per l’annualità 2020;

- continua ad essere necessario il possesso di un ISEE minorenni in corso di validità non superiore alla sogliadi25.000 euro anche per l’annualità 2020;

- permane la decadenza della domanda in caso di superamento della soglia di legge di 25.000 euro, ed ove l’utente torni in possesso dei requisiti, salvo i casi di rettifica retroattiva dell’ISEE, è necessaria la presentazione di una nuova domanda (per la disciplina della decorrenza della prestazione si rinvia alla circolare n. 85/2019);

- continuano a valere, anche per l’annualità 2020, le due fasce di ISEE previste dalla sopra citata normativa (in caso di ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro la rata mensile è di 80 euro – o 96 euro in caso di figlio successivo al primo - e se l’ISEE minorenni non è superiore a 7.000 euro la rata mensile è di 160 - o 192 euro in caso di figlio successivo al primo);

- permane la sospensione dell’istruttoria fino alla regolarizzazione da parte dell’utente, in caso di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE 2020.

Anche per gli eventi antecedenti al 23 febbraio 2020 (nascite/adozioni/affidamenti preadottivi), e cioè quelli avvenuti sin dal 25 novembre 2019 (ossia nei 90 giorni antecedenti alla data del 23 febbraio 2020), le domande si considerano tempestive se presentate entro il 30 agosto 2020.

INPS, messaggio 11/08/2020, n. 3104

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/08/18/assegno-natalita-novita-criteri-casi-particolari-spettanza

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