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Bonus Covid-19: riesame istanze respinte da chiedere entro il 31 agosto

L’INPS, nel messaggio n. 3088 del 2020, specifica termini e modalità di presentazione delle richieste di riesame con riferimento alle domande di bonus Covid-19 che risultano essere state respinte. La documentazione da inviare a corredo della domanda, entro il 31 agosto, dovrà essere allegata alla procedura di richiesta principale oppure trasmessa via e-mail ad un’apposita casella di posta elettronica. L’INPS fornisce anche indicazioni riguardo ai criteri da utilizzare per il riesame delle domande.

Con il messaggio n. 3088 del 10 agosto 2020, l’INPS interviene riguardo le varie categorie di bonus Covid-19 introdotte dai decreti Cura Italia e Rilancio in riferimento alle seguenti categorie di percettori:

- stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;

- intermittenti;

- autonomi occasionali;

- incaricati di vendite a domicilio;

- lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

- lavoratori dello spettacolo con almeno 7 giorni di contribuzione e reddito annuale non superiore a 35.000 euro.

In caso di reiezione della domanda, lavoratore e Patronato possono proporre un’istanza di riesame, che permetta all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria.

Entro il 31 agosto, è possibile inviare la documentazione utile al riesame attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 / 1.000 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

In alternativa, è possibile utilizzare la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

L’Istituto fornisce inoltre una serie di indicazioni operative per il riesame delle istanze respinte.

A) liberi professionisti

La mancata individuazione della partiva IVA attiva alla data del 19 maggio 2020 potrebbe essere imputabile alla circostanza che il professionista, quale componente di uno Studio associato, ne abbia omesso l’indicazione al momento dell’iscrizione alla Gestione separata. Pertanto, ai fini del riesame della domanda respinta, il professionista deve necessariamente indicare gli estremi della partita IVA attiva alla predetta data.

Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata iscrizione del professionista alla Gestione separata, si evidenzia che l’articolo 2, comma 27, della legge n. 335/1995 prevede che i soggetti obbligati al versamento della contribuzione alla Gestione separata debbano comunicare i propri dati e l’inizio dell’attività professionale (tale adempimento dal 2009 viene effettuato in via telematica). L’iscrizione alla Gestione separata rappresenta un obbligo del professionista e deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di apertura della prima partita IVA. I dati sono memorizzati negli archivi dell’Inps e vengono aggiornati periodicamente con le successive variazioni, comprese eventuali cessazioni della partita IVA e nuove aperture.

B) Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Ai fini di eventuali riesami, si dovrà verificare che il rapporto di collaborazione sia cessato in una data compresa nell’arco temporale dal 24 febbraio 2020 al 19 maggio 2020 incluso; la cessazione deve risultare nelle evidenze delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007.

Sono esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è obbligatoria iscrizione in appositi albi professionali e obbligati alle proprie casse professionali autonome. Sono, altresì, escluse le collaborazioni in associazioni e società sportive dilettantistiche (per le quali occorre verificare riconoscimento da parte del CONI, iscrizione nel registro ad esse dedicato tenuto dal CONI, assenza di finalità di lucro) con il CONI e con le Federazioni Sportive Nazionali.

C) Lavoratori in somministrazione

La cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (inclusi), dovrà essere verificata controllando che sia presente in UNILAV una causale diversa da DI / DP / AL.

Infine, dovrà essere verificata la non titolarità di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 19 maggio 2020 e l’assenza di percezione di NASpI.

Il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato e quindi sarà utile l’allegazione del contratto o della lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento, o in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di questa attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

D) Lavoratori intermittenti

Ai fini della verifica si deve controllare la presenza dei seguenti requisiti:

- il soggetto richiedente presenta la qualifica di lavoratore intermittente, identificato in UNILAV con la tipologia contrattuale = A.05.00, A.05.01, A.05.02 o alternativamente in Uniemens con il tipo contribuzione = G0 o G1 (intermittente tempo pieno determinato) H0 o H1 (intermittente tempo pieno indeterminato);

- sono presenti almeno 30gg lavorate (intese come giornate “S” ≥ 30 nei flussi Uniemens), riferite a uno o più rapporti di lavoro di tipo intermittente, a prescindere dal minimale contributivo, nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

INPS, messaggio 10/08/2020, 3088

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-autonomo/quotidiano/2020/08/18/bonus-covid-19-riesame-istanze-respinte-chiedere-entro-31-agosto

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