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Contratti a termine: quando non si applica la contribuzione aggiuntiva

Quali sono i contratti a termine esclusi dal versamento dei contributi aggiuntivi di finanziamento alla NASpI? Per aiutare i datori di lavoro ad individuare tali fattispecie contrattuali l’INPS, nella circolare n. 91 del 2020, riepiloga le casistiche non interessate dall’aumento contributivo. Sono esenti: i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti, i contratti di lavoro in apprendistato, i lavoratori a termine dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, gli operai a tempo determinato assunti in agricoltura, nonché gli stagionali. Inoltre, sottostanno all’applicazione del contributo maggiorato dell’1,40%, ma non del contributo addizionale dello 0,50%, per ogni rinnovo, i contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori che svolgono attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how.

L’INPS, con la circolare n. 91 del 4 agosto 2020, ha fornito alcuni chiarimenti circa le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall’obbligo del versamento dei contributi aggiuntivi di finanziamento alla NASpI, previsti dall'articolo 2, commi 28, della l. n. 92/2012, (Riforma Fornero).

Si tratta del contributo maggiorato dell’1,4% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato e del contributo addizionale dello 0,5%, da corrispondere in occasione di ciascun rinnovo dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

I chiarimenti riguardano, in particolare, le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019) che hanno ampliato le fattispecie contrattuali non soggette a detta contribuzione aggiuntiva.

In considerazione di quanto chiarito dall’Istituto previdenziale e di quanto disposto dalla norma di riferimento, è il caso di riepilogare tutte le casistiche che non soggiacciono all’aumento contributivo.

La contribuzione aggiuntiva (maggiorata e addizionale), ai fini del finanziamento della NASpI, non si applica:

a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Per escludere questi contratti dal pagamento della contribuzione aggiuntiva, il rapporto a termine deve essere collegato, per tutta la sua durata, all’assenza di un lavoratore dipendente con diritto alla conservazione del posto;

b) ai contratti di lavoro in apprendistato, in quanto sono contratti subordinati a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori a termine, dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001);

d) ai contratti di lavoro domestico a tempo determinato. In detta categoria non rientrano i rapporti di lavoro domestico a tempo determinato in somministrazione, essendo tali fattispecie disciplinate dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico direttamente effettuati nei confronti di un datore di lavoro (art. 2240 c.c.);

e) agli operai a tempo determinato (OTD), assunti da datori di lavoro dell'agricoltura;

f) ai seguenti contratti di lavoro a tempo determinato avviati per attività stagionali e cioè per attività di durata limitata nel tempo e finalizzate ed organizzate per un espletamento temporaneo limitato ad una stagione:

- ai sensi del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525;

- stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali:

1. definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;

2. in forza di contratti collettivi nazionali intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali contengano - senza soluzione di continuità - espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, conseguentemente, l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale;

3. da svolgersi nel territorio della provincia di Bolzano (indipendentemente dal luogo di residenza del lavoratore e dal luogo ove ha sede legale l’azienda del datore di lavoro), per attività stagionali stabilite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;

g) ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, dalle imprese fornitrici di lavoro portuale temporaneo (così come disciplinato all’articolo 17, della l. n. 84/1994, espressamente richiamato dall’articolo 29, comma 2, lett. b), del D.L.vo n. 81/2015). Rientrano, per analogia, anche i lavoratori assunti con contratto a termine per la fornitura di lavoro portuale dalle società o cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie portuali (previste dall’articolo 21, comma 1, lett. b), della legge n. 84/1994).

h) ai lavoratoriextra”, assunti a termine per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi. Per l’esenzione della contribuzione aggiuntiva, il lavoratore deve essere adibito allo speciale servizio, per una durata che non ecceda i tre giorni, previsto dalla contrattazione collettiva riferita ai settori del turismo e dei pubblici esercizi. Rientrano in tale ambito le attività ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, etc.), di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e dell’intermediazione (agenzie viaggi).

Quella che segue è una tabella riepilogativa delle attività interessate dall’assunzione di lavoratori “extra”.

CSC70501Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).Villaggi turistici(ATECO 55.20.10).Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51): fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; Cottage senza servizi di pulizia.Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
CSC70502Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11): - Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; - Attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42): - Furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; - Preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50): - Ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00): - Bar; - Pub; - Birrerie; - Caffetterie; - Enoteche.
CSC70503Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20): Attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.
CSC70504Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
CSC70401Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): - Attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; - Attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): - Attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
CSC70705Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20): - Preparazione di pasti da portar via “take-away”; - Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.

Infine, sottostanno all’applicazione del contributo maggiorato dell’1,40% ma non del contributo addizionale dello 0,50%, per ogni rinnovo, i contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da:

1. università private, incluse le filiazioni di università straniere;

2. istituti pubblici di ricerca;

3. società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;

4. enti privati di ricerca.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/08/21/contratti-termine-non-applica-contribuzione-aggiuntiva

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