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Integrazione salariale: il punto dell’INPS sulle novità del Decreto Agosto

Con il messaggio n. 3131 del 2020, l’INPS interviene riguardo la gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. L’Istituto specifica che la nuova richiesta di proroga dei trattamenti di integrazione salariale può avvenire soltanto in due tempi: una prima domanda riguarderà 9 settimane, con la successiva potranno esserne richieste altrettante ma con il corrispondente versamento del contributo addizionale.

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020, fornisce le prime informazioni in ordine alle novità in materia di integrazione salariale introdotte dal D.L. n. 104/20 (c.d. Decreto Agosto).

Le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

Il decreto prevede l’invio di due domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito:

- un primo periodo di nove settimane senza alcuna specifica condizione;

- le ulteriori nove settimane previa verifica del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale.

Le ulteriori nove settimane che, in relazione al dettato normativo, possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per l’invio delle domande.

Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA)

I datori di lavoro del settore agricolo, che nell’anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Proroga termini decadenziali di invio delle domande

I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

INPS, messaggio 21/08/2020, n. 3131

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/08/22/integrazione-salariale-punto-inps-novita-decreto-agosto

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