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Bankitalia aggiorna le disposizioni di vigilanza. Rivista anche la procedura per le sanzioni antiriciclaggio

La nuova edizione del provvedimento Banca d’Italia in materia di sanzioni e procedimento sanzionatorio a carico dei soggetti sottoposti a vigilanza azzera ogni margine di incertezza circa la rilevanza delle violazioni della disciplina antiriciclaggio dettata dal D.Lgs. n. 231/2007 in termini di sanzioni applicabili e conseguenze sull’operatività del soggetto vigilato. Le disposizioni richiamate riguardano, in particolare, la disciplina prevista per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione) e le sanzioni specifiche a carico dei soggetti obbligati vigilati: intermediari bancari e finanziari, soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, revisori legali e società di revisione legale.

“La disciplina sanzionatoria risponde all’esigenza di censurare il mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana e prudente gestione dell’attività bancaria e finanziaria, della correttezza e trasparenza dei comportamenti e della prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”.

Questo l’incipit della novellata edizione del provvedimento Banca d’Italia del 18 dicembre 2012 in materia di sanzioni e procedimento sanzionatorio a carico dei soggetti sottoposti a vigilanza.

Il tenore letterale dell’esordio azzera ogni margine di incertezza circa la rilevanza, per quel che segnatamente interessa il presente contributo, delle violazioni della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2007 in termini di sanzioni applicabili e conseguenze sulla stessa operatività del soggetto vigilato.

Ciò in quanto - a parere di chi scrive - il rispetto delle norme dettate per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo può ritenersi una declinazione del più ampio principio della sana e prudente gestione che deve informare, in toto, l’attività dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia.

Quanto precede trova un puntuale riscontro nelle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007 che il provvedimento in parola richiama tra le fonti normative della procedura sanzionatoria, all’attivazione della quale è appunto legittimata l’Autorità di Vigilanza.

Si tratta, in primis, dell’art. 59, contenente la disciplina prevista per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione), ai sensi del quale questi ultimi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, omettano di comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (comma 1).

La medesima sanzione è prevista nel caso in cui gli stessi soggetti omettano di comunicare all’autorità di vigilanza e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela, conservazione, segnalazione, astensione e comunicazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo (comma 2).

La seconda norma del D.Lgs. 231/2007 richiamata dalla Banca d’Italia è l’art. 62, contenente disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati, ai sensi del quale sono puniti:

- gli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione e segnalazione, di quelli in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore, nonché dell'inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle. Per tali violazioni è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 5.000.000 di euro ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile (comma 1);

- i soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l’inosservanza dell’ordine di rimozione o astensione dalla ripetizione della condotta, ovvero hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In questo caso la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 10.000 a 5.000.000 di euro. Qualora il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinato o determinabile (comma 2);

- i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione e segnalazione, di quelli in materia di organizzazione, procedure e controlli interni. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in questo caso varia da 3.000 a 1.000.000 di euro (comma 5);

- i soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni appena elencate. Nei loro confronti trova applicazione la stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista per revisori e società di revisione (comma 5).

La terza e ultima disposizione del decreto 231 richiamata nel provvedimento in commento è l’art. 65 ai sensi del quale, fatta salva la competenza del Ministero dell’Economia e delle finanze per le violazioni delle norme del medesimo decreto al cui accertamento, contestazione e sanzione è legittimato ex se, la Banca d’Italia ha un autonomo potere sanzionatorio per le fattispecie caratterizzate da violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili al soggetto sottoposto alla vigilanza.

Inoltre, tanto l’Autorità di Vigilanza quanto il Ministero sono parti attive in uno scambio di informazioni affinché possano attivare autonomamente, ognuno dei due per quanto di propria competenza, le rispettive procedure sanzionatorie.

Queste ultime sono elencate e illustrate da Banca d’Italia nella seconda sezione del provvedimento: accertamento e contestazione delle violazioni; presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale; valutazione del complesso degli elementi istruttori; proposta al Direttorio di irrogazione delle sanzioni ovvero di archiviazione del procedimento; adozione, notifica e pubblicazione del provvedimento.

Quanto all’ambito di applicazione e ai destinatari della disciplina - evidentemente tutti gli operatori sottoposti a vigilanza dalla Banca d’Italia - merita evidenziare che la stessa si estende ai soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

Nel novero delle persone fisiche sanzionabili rientrano altresì:

- coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

- i dipendenti ai quali è affidata, nell’ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;

- coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l’inserimento nella struttura organizzativa.

Se quanto sin qui illustrato appare tendenzialmente lineare con le aree interessate dall’applicazione del provvedimento in parola, si rinviene un potenziale problema di coordinamento normativo - sempre con segnato riferimento alle persone fisiche passibili di sanzione - laddove nell’elencazione dei soggetti sottoposti alla potestà sanzionatoria della Banca d’Italia, in forza delle cennate disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007, viene meno ogni riferimento alla responsabilità dell’outsourcer titolare della “funzione antiriciclaggio”, a meno di non ritenerlo ricompreso tra i soggetti richiamati dall’art. 62 del decreto perché titolare di una funzione di controllo.

Ad ogni buon conto, l’individuazione specifica di un responsabile persona fisica, ulteriore rispetto al soggetto vigilato, è figlia della fase di accertamento che, ai fini “antiriciclaggio”, mira a cogliere violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle norme in materia di organizzazione del presidio aziendale di contrasto e, ovviamente, degli adempimenti obbligatori in materia di adeguata verifica, monitoraggio, conservazione e segnalazione di operazioni sospette.

A prescindere dall’esercizio semantico volto a distinguere le violazioni ripetute da quelle sistematiche o, peggio, plurime delle norme del D.Lgs. n. 231/2007 e sposando in pieno le posizioni consolidate in dottrina circa il rischio che la discrezionalità amministrativa, in sede di accertamento, possa virare drammaticamente verso l’arbitrio, seppur contestabile in via amministrativa, il provvedimento si sforza di offrire dei parametri di analisi.

Ci si riferisce, in primis, all’idoneità delle condotte ad esporre l’intermediario a significativi rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o, più in generale, a rilevanti rischi legali o reputazionali o, a seguire, alla ricorrenza di violazioni di una stessa disposizione in un numero significativo di casi, tenuto conto delle dimensioni, della complessità organizzativa e dell’operatività dell’intermediario. Da valutare anche il carattere diffuso e non occasionale delle violazioni, tale da far ritenere le stesse riconducibili al modus operandi dell’intermediario ovvero sintomatiche di carenze nelle procedure operative, nei presidi organizzativi e di controllo adottati dall’intermediario, nonché la sussistenza di violazioni di una pluralità di disposizioni in materia di antiriciclaggio.

L’evidente limite di tali criteri di valutazione è l’elevato livello di astrazione degli stessi che mal si concilia con la variegata tipologia di attività finanziarie vigilate, ragion per cui rischiano di diventare, se non inutili, quantomeno fuorvianti ai fini dell’inquadramento della fattispecie, lasciando una discrezionalità in capo ai verificatori ben più ampia di quella tecnica, di per sé l’unica ammissibile.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/08/25/bankitalia-aggiorna-disposizioni-vigilanza-rivista-procedura-sanzioni-antiriciclaggio

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