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Cassa integrazione: tra costi elevati per le aziende e nuove scadenze

Il decreto Agosto ha apportato rilevanti novità alla disciplina della cassa integrazione emergenziale. La gratuità assoluta dell’intervento di integrazione salariale, tutto a carico dello Stato, resta unicamente per le prime 9 settimane. Per la fruizione delle ulteriori 9 settimane le aziende dovranno versare, salvo specifiche eccezioni e sulla base dell’eventuale riduzione di fatturato, un contributo addizionale variabile dal 9% al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o la riduzione di orario. Inoltre vengono precisati i termini e le decadenze per la presentazione delle istanze, di cui l’INPS nel messaggio n. 3131/2020 chiarisce la casistica.

Il decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), concede ulteriori 18 settimane di integrazione salariale COVID-19 in maniera, parzialmente, diversa dalle previsioni antecedenti dettate dal Cura Italia (D.L. n. 18) e dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e, soprattutto, le correla, sia pure in alternativa, alla fruizione dell’esonero totale per un massimo di 4 mesi, per chi vi rinuncia, alla sospensione dei licenziamenti.

Nel corso di questa breve riflessione, mi soffermerò sulle integrazioni salariali COVID-19, quali scaturiscono dal testo in esame e che cercano di affrontare quella che, si spera, sia la fase finale della crisi pandemica: il tutto anche alla luce dei primi chiarimenti amministrativi forniti dall’INPS con il messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020.

Ma, andiamo con ordine cercando di capire cosa quali sono gli obiettivi che ci si propone con tali novità.

18 settimane complessive

Con l’art. 1 del D.L. n. 104/2020, vengono riconosciuti per sospensioni o riduzioni di orario riconducibili alla pandemia, ammortizzatori sociali da utilizzare attraverso la CIGO, il FIS o la Cassa in deroga, per una durata massima di 9 settimane, incrementabili di altre 9 nel rispetto di alcune condizioni che sono nuove e che esaminerò tra poco. Le settimane complessive sono, quindi, 18 e rappresentano la durata massima: esse debbono essere temporalmente collocate nel periodo compreso tra il 14 luglio ed il 31 dicembre 2020. I periodi già richiesti ed autorizzati ex Cura Italia, collocati, parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio sono imputati, ove autorizzati, alla prime 9 settimane.

Qui si pone, d’obbligo, una prima riflessione in quanto la formulazione della disposizione, potrebbe penalizzare quei datori di lavoro che, facendo un uso oculato dell’integrazione salariale, hanno “scaglionato”, anche con un esame congiunto o un accordo con le organizzazioni sindacali, il precedente periodo (9 settimane, oltre alle 5 ed alle 4 successive da fruire entro il 31 agosto) e che si vedono “tagliare”, parzialmente, rispetto ad altre aziende, il periodo di “godimento” complessivo.

Ma, come detto, la grossa novità riguarda la fruizione delle ulteriori 9 settimane (il periodo complessivo di diciotto non consente, se utilizzato continuativamente dal 14 luglio, di arrivare al 31 dicembre), per cui, se non ci saranno novità successive, in caso di necessità, una volta esaurito tutto il pacchetto (chi lo utilizza in modo continuativo dal 13 luglio arriva fino alla metà di novembre), le imprese che possono chiedere, in via ordinaria, la CIGO o l’assegno ordinario per il FIS, dovranno rivolgersi a tali ammortizzatori, seguendo le indicazioni fornite dal D.L.vo n. 148/2015 (relazione tecnica, contributo addizionale, ecc.).

Il messaggio n. 3131/2020 ricorda ai datori di lavoro che, sulla base della precedente disciplina, hanno chiesto ed ottenuto l’autorizzazione per periodi successivi al 13 luglio (data che funge da “spartiacque” tra la vecchia e la nuova “integrazione”), la richiesta delle prime 9 settimane dovrà tener conto delle autorizzazioni finalizzate al rispetto del limite e le sedi territoriali dell’Istituto lo ridetermineranno correttamente attraverso un accoglimento parziale delle richieste.

Il messaggio non lo ricorda ma, alla luce della normativa contenuta nel Cura Italia, le domande dei datori di lavoro debbono essere precedute dall’informativa, dalla consultazione e dall’esame congiunto per la CIGO e per l’assegno ordinario del FIS, da fare entro 3 giorni anche in via telematica, mentre per la Cassa in deroga delle aziende con più di 5 dipendenti continua a necessitare l’accordo sindacale.

Costi per le aziende

Le 9 settimane ulteriori richiedono che il periodo precedente sia stato completamente autorizzato come ricorda il messaggio n. 3131. Tuttavia, a determinate condizioni, l’ammortizzatore COVID-19, gratuito per tutto il periodo precedente, potrà subire un costo sotto forma di contributo addizionale che scaturisce per i datori di lavoro dal raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2019 e quello dello stesso periodo relativo all’anno in corso, pari al:

· 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o la riduzione di orario, se, nella comparazione, si è registrata una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

· 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di sospensione o di integrazione salariale, per le aziende che non hanno subito cali di fatturato.

Non è dovuto alcun contributo addizionale se la riduzione del fatturato, nel periodo sopra considerato, è pari o superiore al 20%. Inoltre, le imprese che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 non debbono versare alcun contributo addizionale.

L’iter procedimentale, ricorda il messaggio n. 3131, richiede, per la fruizione delle ulteriori 9 settimane, una autocertificazione ex art. 47 del DPR n. 445/2000 (che, se mendace, comporta conseguenze sul piano penale), con l’indicazione dell’eventuale riduzione di fatturato. In base a quest’ultima l’INPS individua l’aliquota del contributo addizionale che va versato a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. La carenza di autocertificazione abilita l’Istituto ad applicare l’aliquota massima, ferme restando le necessarie verifiche su quanto dichiarato, che saranno effettuate sia dall’Istituto che dall’Agenzia delle Entrate sulla base di dati ed elementi di valutazione che potranno essere oggetto di scambio. Sicuramente, l’Istituto fornirà, a breve, le proprie indicazioni operative sull’argomento che rappresenta una assoluta novità.

Una riflessione si rende, a questo punto, necessaria.

Essa riguarda la stessa formulazione della integrazione salariale: la gratuità assoluta dell’intervento, tutto a carico dello Stato, che si è riscontrata in passato, si ha, unicamente, per le prime nove settimane. Per le successive, entra in ballo il fatturato (sia pure autocertificato) che è soggetto a specifici controlli, qualora il datore di lavoro non proceda al pagamento del contributo addizionale, se dovuto. Quest’ultimo appare particolarmente esoso, sol che si pensi che l’aliquota del 9% si applica nella CIGO ordinaria, nella CIGS e nei contratti di solidarietà a partire dal primo anno di fruizione all’interno del quinquennio mobile e che quella del 18% è ben superiore a quella del 15% che scatta a partire dal terzo anno di “godimento” degli ammortizzatori (art. 5 del D.L.vo n. 148/2015).

Un analogo discorso può farsi per le aziende che fruiscono del FIS ove il contributo addizionale è pari al 4% della retribuzione persa dai dipendenti (art. 29 del D.L.vo n. 148/2015): mi chiedo se per costoro (ovviamente, le condizioni sono diverse) non sarebbe più opportuno, sotto l’aspetto dei costi, in caso di necessità, attivare la CIGO ordinaria (art. 11) o l’assegno ordinario del FIS (art. 31).

Termini e decadenze per la presentazione delle domande

Con i commi successivi (commi 5 e 6) vengono precisati i termini e le decadenze per la presentazione delle istanze (il messaggio n. 3131/2020 chiarisce bene la casistica): le domande vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario.

N.B. In sede di prima applicazione, il termine finale è il 30 settembre, atteso che la norma stabilisce che è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Legge n. 104, che è il 15 agosto.

In tale quadro normativo rientrano anche i termini legati al pagamento diretto delle prestazioni (cosa che riguarda, principalmente, la Cassa in deroga con l’eccezione delle imprese multilocalizzate ove la regola normale è l’anticipo da parte dell’azienda con successivo conguaglio sui contributi previdenziali): il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento ed il saldo (modello “sr41”) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo integrativo o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Anche qui, viene in aiuto una disposizione che vale, unicamente, per la prima volta: i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo al 15 agosto 2020, se tale data risulta essere posteriore rispetto a quella appena sopra indicata.

Il mancato rispetto dei termini comporta decadenza ed il pagamento e gli oneri conseguenti ricadono sul datore di lavoro inadempiente.

Con una norma “ad hoc” (comma 7) il Governo si rivolge anche ai Fondi bilaterali alternativi, costituiti ex art. 27 del D.L.vo n. 148/2015 (ad esempio, quello degli artigiani o quello dei lavoratori somministrati) che debbono garantire l’erogazione dell’assegno ordinario seguendo le regole fissate per la CIGO, il FIS e la Cassa in deroga. A tal proposito, vengono previsti finanziamenti (al massimo, 1.600 milioni di euro per l’anno in corso) che saranno trasferiti agli stessi attraverso uno o più decreti “concertati” tra i Ministri del Lavoro e dell’Economia.

Anche la Cassa integrazione per gli operai agricoli dovuta alla causale COVID-19 è oggetto di attenzione da parte del decreto Agosto (comma 7) dopo che, prima in via amministrativa (v. circolare INPS n. 47/2020) e, poi, in via normativa (art. 19, comma 3-bis, del Cura Italia) era entrata tra gli ammortizzatori speciali correlati alla pandemia.

In deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore (e non all’unità produttiva come avviene per le altre forme di integrazione salariale) ed al numero delle giornate da svolgere presso la stessa azienda (almeno 181 per gli operai agricoli a tempo indeterminato), vengono riconosciuti altri 50 giorni (tetto massimo) da fruire nell’arco temporale compreso tra il 13 luglio al 31 dicembre 2020.

Anche in questo caso, la disposizione ripete, sostanzialmente, quanto già affermato per gli altri ammortizzatori: i periodi già richiesti ed autorizzati dal Direttore della sede INPS, per periodi successivi al 12 luglio, vengono “inglobati” nei 50 giorni sopra citati e, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza correlato alla istanza viene fissato al 30 settembre. Tutte le giornate di integrazione COVID-19 fruite ai sensi dell’art. 19, comma 3-bis, e della disposizione che sto commentando, sono utili al raggiungimento delle 181 giornate, superate le quali, il lavoratore agricolo diviene a tempo indeterminato.

Con due commi successivi (9 e 10), che riguardano la totalità degli ammortizzatori, vengono stabiliti alcuni principi:

· I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento ed il saldo, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 31 agosto 2020, sono differiti al prossimo 30 settembre;

· I termini di invio delle istanze di accesso ai trattamenti di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che si collocano entro il 31 agosto, sono differiti al 30 settembre 2020.

L’articolo sulle integrazioni salariali COVID-19 termina (comma 11) con l’indicazione delle coperture economiche: 8.220,3 milioni di euro complessivi, suddivisi tra i vari ammortizzatori (5.174 milioni di euro per CIGO e FIS, 2.889,6 milioni per la cassa in deroga e 156,7 milioni per l’integrazione salariale agricola): l’INPS, come al solito, provvede al monitoraggio e, in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del tetto massimo, non prende in considerazione le istanze ulteriori.

Quadro delle scadenze

AdempimentoVecchia scadenzaNuova scadenzaNorma di riferimento
Invio delle istanze relative alla sospensione o riduzione di orario o fine dell’intervento per l’invio del modello SR 41, in scadenza al 30/4, al 31/5 ed al 31/731 luglio31 agostoArt. 1, comma 9, decreto Agosto
Invio delle istanze di accesso ai trattamenti COVID-19 e di trasmissione dei dati per il pagamento ed il saldo, compresi quelli indicati in via amministrativa31 agosto30 settembreArt. 1, comma 10, decreto Agosto
Istanze relative alla sospensione o alla riduzione di orario per la CIGO, l’Assegno ordinario del FIS e la Cassa in deroga Entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orarioNessuna variazioneArt. 1, comma 2, D.L. n. 52/2020, abrogato ma inserito nella legge di conversione del decreto Rilancio
Invio del modello Sr 41 (1) N.B. Il modello può, altresì, essere inviato entro il 30° giorno successivo al provvedimento autorizzatorio se posteriore alla scadenza indicata a latoEntro la fine del mese fine del mese successivo a quello in cui viene collocato il periodo di integrazione salariale.Nessuna variazione

Con l’art. 2 del decreto Agosto è stato inserito nell’art. 22 del Cura Italia, dopo il comma 1, il comma 1-bis, che riconosce ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti e che hanno percepito nello scorso anno retribuzioni lorde non superiori a 50.000 euro (le retribuzioni sono dichiarate dal datore di lavoro), un trattamento di integrazione salariale per un numero complessivo di nove settimane (tredici per la Lombardia, il Veneto e l’Emilia – Romagna). Le istanze, che sono per la Cassa in deroga, vanno presentate da ogni singola associazione sportiva all’INPS che dovrà indicare le modalità operative. Le domande già presentate alle Regioni ed alle Province Autonome sono considerate valide: tali Enti provvedono ad autorizzarle nei limiti delle risorse assegnate.

L’INPS e le Federazioni sportive, attraverso specifici accordi, potranno scambiarsi tutti i dati necessari per individuare, la retribuzione, i periodi e gli importi: il tutto, entro limiti di spesa pari a 21,1, milioni di euro per l’anno in corso.

Con il messaggio n. 3137 del 24 agosto 2020, l’Istituto ha fornito, sul proprio sito, l’applicativo informatico per la trasmissione delle istanze.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/08/31/cassa-integrazione-costi-elevati-aziende-nuove-scadenze

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