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Rafforzamento patrimoniale a ostacoli per le imprese

Un credito d’imposta al 20% per le aziende che partecipano all’aumento di capitale e uno al 50% sulle perdite pregresse. Sono le misure introdotte dal decreto Rilancio per il rafforzamento patrimoniale delle imprese. La procedura da seguire per il riconoscimento dei tax credit patrimonializzazione è stata delineata dal D.M. 10 agosto 2020 e richiede la presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’istanza, corredata dalla relativa documentazione. Gli aspetti procedurali rischiano però di tradursi in limitazioni piuttosto rilevanti per le imprese beneficiarie. Ciò in quanto il decreto Rilancio ha previsto un’autorizzazione di spesa massima di 2 miliardi di euro a valere sull’anno 2021.

Dopo avere incassato il via libera da Bruxelles, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto del D.M. 10 agosto 2020 del MEF, contenente i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 dell'art. 26 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), diventano operative le misure per il sostegno alla patrimonializzazione delle piccole e medie imprese in difficoltà.

A ciò si aggiunge anche un credito d’imposta commisurato alle perdite delle società, che spetta alle stesse dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 e l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni emesse dalle medesime società. L’obiettivo della misura, per il rafforzamento patrimoniale, è chiaramente quello di fornire un incentivo per stimolare la capitalizzazione delle società.

È notorio, infatti, che le PMI italiane sono sottocapitalizzate e quindi più soggette a crisi di liquidità in situazioni di difficoltà straordinarie come le odierne.

L’agevolazione riguarda sia il socio che apporta il conferimento che la società che lo riceve e prevede:

- un credito di imposta del 20% della somma investita, con un investimento non superiore ai 2 milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale, in una o più società (art. 26, comma 4);

- un credito pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stesso (art. 26 comma 8).

Il credito d’imposta è riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle istanze e sino all’esaurimento delle risorse disponibili.

L'agevolazione andrà restituita con gli interessi legali qualora venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti o la società provvedesse a distribuire riserve in data anteriore al 1° gennaio 2024.

Nota bene Da rilevare, sotto questo ultimo aspetto, che non è chiarito se la restituzione è dovuta (sarebbe quanto mai contraddittorio) anche nel caso in cui a essere distribuito sia l’utile di esercizio.

L’art. 26 del decreto Rilancio ha introdotto un insieme di misure di sostegno per le società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) con i seguenti requisiti:

- ammontare dei ricavi (di cui all’art. 85, comma 1, lettere a-b, TUIR) relativi all’esercizio 2019 superiori a 5 mln di euro e inferiori a 50 mln di euro;

- riduzione dei ricavi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;

- delibera di un aumento di capitale a pagamento, con contestuale integrale versamento nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020.

Più nello specifico i conferimenti possono essere effettuati dalle:

- società per azioni;

- società in accomandita per azioni;

- società a responsabilità limitata, anche semplificata;

- società cooperative;

- società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001;

- società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003.

L'agevolazione è riconosciuta anche in relazione agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati UE o in Paesi appartenenti allo spazio economico europeo.

Al successivo comma 2 dall’art. 26 si specificano il rispetto di ulteriori requisiti per i beneficiari che:

- alla data del 31 dicembre 2019 non dovevano rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria (regolamenti UE n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014);

- devono trovarsi in una situazione di regolarità contributiva;

- devono trovarsi in situazione di regolarità in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

- non devono rientrare tra le società che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato, gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

- non devono trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

- non deve essere intervenuta nei confronti dei soci, del titolare effettivo e degli amministratori condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per i reati commessi in violazione delle norme contro l’evasione in materia di imposte dirette o IVA.

Le novità più interessanti introdotte dal D.M. 10 agosto 2020 riguardano gli aspetti procedurali che si traducono in limitazioni piuttosto rilevanti per le imprese beneficiarie del tax credit patrimonializzazione. La genesi è riconducibile al comma 6 dell’art. 26 del decreto Rilancio, che prevede un’autorizzazione di spesa massima di 2 miliardi di euro a valere sull’anno 2021 per la fruizione del credito d’imposta.

L'interpretazione del comma 2-bis, inserito in sede di conversione, in prima battuta ampliava l'applicazione della norma anche alle imprese, a condizione che avessero i requisiti di regolarità fiscale e contributiva, in concordato in continuità.

Il decreto attuativo però ne circoscrive l'operatività, consentendo l'accesso alla misura, solo alle imprese entrate in procedura concorsuale dal 1° gennaio 2020 e unicamente nel caso in cui il concordato sia stato omologato entro il 19 maggio 2020 escludendo, pertanto, le imprese che ottengono l'omologazione prima di fine anno, ma dopo il 19 maggio 2020 e le imprese già in procedura ante 2020.

La procedura di riconoscimento del tax credit in favore di soggetti investitori e degli organismi di investimento collettivo del risparmio prevede la presentazione all’Agenzia delle Entrate di apposita istanza. Secondo quanto stabilito dall’art. 3 del decreto, la richiesta dovrà essere inviata nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e dovrà contenere:

- il codice fiscale della società, l'indicazione dell'importo del conferimento effettuato e dell'ammontare del credito d'imposta richiesto;

- se il richiedente è una società, l'attestazione di non controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria, ovvero, di non essere da quest'ultima controllata;

- l'importo degli aiuti di Stato non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 34/2020.

A pena di decadenza dall'agevolazione, il richiedente deve acquisire, prima della presentazione dell'istanza, una copia della deliberazione di aumento del capitale e una certificazione del rappresentante legale che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile fissato in 800.000 euro.

Il credito può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive sino al suo completo utilizzo. Alternativamente, il credito può essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di prestazione della dichiarazione del periodo di riferimento dell’investimento, anche in questo caso attraverso l’F24.

Le norme attuative specificano che il credito d’imposta, per i soci investitori, spetta in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo azioni o delle quote, anche a seguito di conversione di obbligazioni convertibili in azioni, o di quote di nuova emissione.

Nulla è specificato, invece, rispetto alla possibilità che ai versamenti in denaro vengano equiparate le rinunce, espresse in sede di aumento di capitale, dei soci ai crediti come comunemente accade in analoghe misure agevolative.

Con riferimento alla procedura di riconoscimento del credito d'imposta in favore delle società sulle perdite pregresse, l’agevolazione è riconosciuta, a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2020, nel limite del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale deliberato e sottoscritto e comunque nel limite di € 800mila euro complessivi agevolabili.

Il credito può essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l’aumento di capitale è stato effettuato.

In attesa delle indicazioni dell’Agenzia delle entrate con i termini e le modalità per la presentazione delle domande, il decreto stabilisce che l’istanza in questo caso dovrà contenente specifica indicazione dell'ammontare delle perdite ammissibili all'agevolazione e dell'importo del credito d'imposta richiesto e, inoltre, dell'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto in favore degli investitori (in base al comma 4 dell’art. 26 del decreto Rilancio), con i relativi codici fiscali.

Il secondo decreto attuativo riguarda l'istituzione del “Fondo patrimonio PMI” da 4 miliardi gestito da Invitalia e destinato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società.

Il decreto specifica le condizioni e i termini degli strumenti finanziari subordinati che potranno essere sottoscritti a valere sul Fondo.

Gli strumenti finanziari subordinati sono remunerati a un tasso agevolato e non è prevista una valutazione del merito di credito per l’accesso alla misura. Il finanziamento deve essere destinato a investimenti, capitale circolante e costi del personale.

Vengono incoraggiati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale o all’innovazione tecnologica, oltre che a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso una riduzione del valore di rimborso.

A salvaguardia delle risorse pubbliche sono previsti obblighi informativi e il monitoraggio sull’andamento delle imprese beneficiarie. Il processo di richiesta ed erogazione verrà gestito da Invitalia e si attende la pubblicazione a breve, da parte dell’Agenzia, del modello per la presentazione dell’istanza.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/09/01/rafforzamento-patrimoniale-ostacoli-imprese

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