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Reddito di emergenza: per la terza mensilità domanda all'INPS entro il 15 ottobre

Il decreto Agosto ha prorogato il reddito di emergenza prevedendo una quota una tantum in più per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per accedere alle prime due quote. L'importo della mensilità aggiuntiva, da chiedere all'INPS entro il 15 ottobre 2020, è invariato e compreso fra i 400 e gli 800 euro (elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti). Rispetto ai requisiti di accesso, cambia il valore del reddito familiare mensile, ora riferito al mese di maggio e viene aggiornato l’elenco delle incompatibilità con i bonus per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. L'analisi della norma apre però ad alcuni dubbi interpretativi.

Una ulteriore (singola) quota del reddito di emergenza ai nuclei familiari in difficoltà da chiedere all'INPS entro il prossimo 15 ottobre. La novità è contenuta nell'art. 23 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Vediamo nel dettaglio chi ne ha diritto e cosa cambia, dopo un breve excursus sulla misura.

Il Reddito di Emergenza (REM) è una misura di sostegno economico a favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Rem è stato istituito dal decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020, articolo 82) che aveva inizialmente fissato alla fine di giugno (30 giugno) la deadline per l'invio delle domande, termine poi esteso alla fine di luglio (31 luglio 2020) in sede di conversione del decreto legge (L. 17 luglio 2020, n. 77).

L'INPS ha definito le modalità di presentazione della domanda nella circolare n. 69 del 3 giugno 2020.

Il Reddito di Emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;

b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro.

La soglia è accresciuta di 5.000 euro:

- per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);

- in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;

d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Ai fini del riconoscimento del REM, gli occupanti abusivi di un immobile possano autocertificare la loro residenza nell’immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora (comma 2-bis).

Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di:

· titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

· titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem;

· percettori di reddito di cittadinanza.

Inoltre il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Cura Italia, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto Rilancio.

L’importo mensile varia da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro mensili, elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.

L’importo effettivamente spettante è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro. Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

· 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;

· 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Il decreto Rilancio riconosce l'erogazione del Rem per 2 mensilità. I termini per la relativa domanda sono scaduti lo scorso 31 luglio.

Veniamo ora alle novità del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, in vigore dal 15 agosto scorso) contenute nell'art. 23.

Requisiti

Il decreto Agosto dispone che, ferme restando le erogazioni del Reddito di emergenza già concesse, il Rem venga ulteriormente riconosciuto, per una singola quota, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore al REM;

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 10 (Indennità lavoratori marittimi) e 11 (rectius, il rinvio corretto sembra essere all’articolo 13 recante disposizioni concernenti l’indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza) del decreto Agosto.

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell’articolo 82 del decreto Rilancio. Nello specifico i requisiti richiesti sono i seguenti:

Requisito Art. 82 decreto Rilancio
Residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio Comma 2, lett. a)
Un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE Comma 2, lett. c)
Un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000 Comma 2, lett. d)
Ai fini del riconoscimento del Rem, nel periodo di emergenza COVID-19 e limitatamente alla durata della stessa e comunque non oltre il 30 settembre 2020, gli occupanti abusivi di un immobile possono autocertificare la loro residenza nell’immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora. Comma 2-bis
Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di lavoratori che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Cura Italia, ovvero in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto nonché degli articoli 84 e 85 del decreto Rilancio. Comma 3
Il Rem, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda: a) titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità); b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. c) percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza. Comma 3

Misura e domanda

L’importo della quota aggiuntiva è uguale alle precedenti e di conseguenza compreso fra 400 e 800 euro (840 euro in presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti), a seconda della numerosità del nucleo familiare.

La domanda per la nuova quota di Rem può essere presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020 secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto.

N.B. Per le quote precedenti la domanda è stata presentata all’INPS attraverso: · i centri di assistenza fiscale; · gli istituti di patronato; · il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica).

Si ricorda che, con il messaggio 10 agosto 2020, n. 3091, l'INPS ha comunicato che è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i CAF (Centri di assistenza fiscale) per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Reddito di Emergenza (REM) per il 2020.

E' da ultimo il caso di rilevare che tra le indennità incompatibili non sono citate quelle erogate ai percettori dell’indennità di cui all’articolo 9 del decreto Agosto (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo). Si tratta solo una "svista" del legislatore o un di errore da sanare in sede di conversione in legge del decreto?

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/09/02/reddito-emergenza-terza-mensilita-domanda-inps-entro-15-ottobre

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