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Decreto Semplificazioni: quali sono le norme “sblocca appalti” estese a tutto il 2021

Il regime speciale transitorio “sblocca appalti” durerà fino al 31 dicembre del 2021. Per tutto il prossimo anno sarà possibile avvalersi di affidamenti diretti e procedure negoziali semplificate senza bando, sotto e sopra soglia UE, per velocizzare la realizzazione delle opere, a vantaggio di imprese e committenti pubblici, al fine favorire la ripresa del Paese dopo la crisi indotta dal lockdown connesso all’epidemia da Covid-19. La novità è prevista da una modifica al disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni intercorsa durante l’iter parlamentare al Senato.

Dall’iter parlamentare per la conversione del disegno di legge sul decreto Semplificazioni (D.L. n, 76/2020) arrivano alcune novità in materia di appalti.

In particolare, è prevista l’estensione della disciplina transitoria che deroga le regole del Codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) al fine di accelerare i tempi di aggiudicazione dei contratti pubblici sopra e sotto la soglia comunitaria e di favorire gli investimenti pubblici.

Il regime speciale introdotto in piena estate durerà non più fino al 31 luglio 2021 ma coprirà l’intero anno 2021, a vantaggio delle imprese e di una maggiore velocità di ripresa del Paese dopo la crisi indotta dal lockdown connesso all’epidemia da Covid-19.

Nel prosieguo ci limiteremo a una rapida rassegna dei soli istituti relativi agli appalti per i quali è stato previsto un prolungamento della disciplina semplificata all’intero anno 2021.

Con un emendamento, approvato nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato, si prevede che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 8 del decreto Semplificazioni si applichino fino al 31 dicembre 2021 (e non più al 31 luglio 2021), estendendo di fatto la disciplina transitoria speciale e semplificata introdotta in prima battuta dal provvedimento.

Abbiamo innanzitutto le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” europea, 5,3 milioni di euro: l’efficacia del regime semplificato è limitata alle procedure avviate fino al 31 dicembre 2021.

In tali casi, l’aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi in caso di procedura negoziata: il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento (Rup) per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Il decreto Semplificazioni ha previsto due modalità di affidamento dei contratti pubblici:

- l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture fino a 150mila euro;

- la procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 imprese (nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e tenendo conto della loro dislocazione territoriale) per opere tra 150mila e 350mila euro di valore, 10 operatori economici per opere da 350mila a 1 milione di euro, 15 fino a 5 milioni.

Un’altra semplificazione a favore delle imprese è rappresentata, per queste modalità di affidamento, dalla cancellazione della garanzia fideiussoria provvisoria del 2% (ex art. 93, Codice appalti), salvo che ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; qualora la stazione appaltante dovrà richiederla, il suo ammontare è dimezzato.

Tale regime semplificato si applica anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici.

Questo regime temporaneo, derogatorio di quanto previsto in via ordinaria dal Codice dei contratti pubblici in tema di contratti pubblici “sotto soglia”, mira a incentivare gli investimenti pubblici a vantaggio delle imprese operanti nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Il regime speciale introdotto dall’art. 2 del decreto Semplificazioni riguarda anche l’aggiudicazione dei contratti pubblici “sopra soglia”: anche in questo caso l’efficacia delle nuove disposizioni è limitata alle procedure avviate fino al 31 dicembre 2021 (e non più, 31 luglio 2021).

Per tali fattispecie, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 6 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento: il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento (Rup) per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiranno causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Per l'affidamento dei lavori, la nuova disciplina transitoria prevede l’applicabilità della “procedura ristretta” o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del Codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016), per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.

Le stazioni appaltanti dovranno procedere mediante la procedura negoziata – ex art. 63 Codice appalti per i settori ordinari ed ex art. 125, per i settori speciali - per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie.

Per quanto non espressamente disciplinato dall’art. 2 del D.L. n. 76/2020, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, regolate dal comma 3, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice Appalti e delle disposizioni in materia di subappalto.

Per ogni procedura di appalto è nominato un Rup il quale, con propria determinazione adeguatamente motivata, deve validare e approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.

L’art. 3, comma 1, del D.L. n. 76/2020 consente fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 luglio 2021) alle PA di corrispondere alle imprese e ai privati benefici economici comunque denominati (erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti), anche in assenza della documentazione antimafia, qualora il rilascio della stessa non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale.

I benefici dovranno essere erogati sotto condizione "risolutiva”: in caso di una interdittiva antimafia, l’impresa dovrà restituirli.

L’art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, sempre fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 luglio 2021), permette di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sulla base di una “informativa antimafia provvisoria”: tale informativa provvisoria consente la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione dei contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, che saranno però sottoposti a condizione risolutiva (rimangono cioè ferme le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni).

Vengono estere, altresì, le disposizioni a carattere transitorio applicabili agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, per disciplinare i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica (art. 5, D.L. n. 76/2020).

Si prevede che, fino al 31 dicembre 2021 (e non più, al 31 luglio 2021), in deroga all’art. 107 del Codice Appalti, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice Appalti, anche se già iniziati, possa avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- cause previste da disposizioni di legge penale, dal Codice Antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Ue;

- gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;

- gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

- gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal Rup.

Fino al 31 dicembre 2021 (e non più sino al 31 luglio 2021), per i lavori relativi a opere pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dovrà essere obbligatoriamente costituito presso ogni stazione appaltante un Collegio consultivo tecnico (CCT), prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre 10 giorni da tale data (oppure entro 30 giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata). Le previgenti disposizioni del D.L. n. 32/2019 prevedevano soltanto la facoltà e non l’obbligo di costituire un CCT.

La costituzione del CCT mira a prevenire controversie relative all'esecuzione dei contratti pubblici ed a tale organo vengono, infatti, attribuite funzioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione e in particolare:

- l’inosservanza delle determinazioni del CCT viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali;

- l’osservanza, invece, delle determinazioni del CCT è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, fatto salvo il dolo.

Dal 31 dicembre 2021, il CCT potrà essere sciolto in qualsiasi momento, su accordo tra le parti, nelle ipotesi in cui ne è prevista l'obbligatoria costituzione.

L’art. 8 del D.L. n. 76/2020 detta, al comma 1, una serie di disposizioni semplificate relative alle procedure pendenti disciplinate dal Codice Appalti ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021 (prima, 31 luglio 2021).

Per tali procedure si prevede che:

- sia sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ex art. 32, comma 8, del Codice Appalti, fermo restando quanto previsto dall’art. 80, sui motivi di esclusione;

- le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’impresa di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 2, del Codice, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;

- in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del Codice Appalti;

- le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, a condizione che entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/09/03/decreto-semplificazioni-norme-sblocca-appalti-estese-2021

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