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Bonus 1.000 euro per i professionisti: confronto tra regime ordinario e forfetario

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene, con l’approfondimento del 7 settembre 2020, in merito al bonus 1.000 euro per i professionisti. In particolare viene focalizzata l’attenzione sulla difficoltà nel determinare il requisito della comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 facendo un confronto tra regime ordinario e forfetario.

Con l’approfondimento del 7 settembre 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro fa un confronto tra regime ordinario e forfetario in merito al Bonus 1.000 euro per i professionisti.

Affinché possa essere riconosciuta l’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro, prevista dal decreto rilancio, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito descritti.

- Ambito soggettivo: possono usufruire del beneficio i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata e che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- Ambito oggettivo: i professionisti devono aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;

- Determinazione del reddito da comparare: il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

L’approfondimento ha l’intento di chiarire proprio quest’ultimo punto poiché sono sorti dubbi in merito ai seguenti regimi contabili adottati dal professionista:

- ordinario, con determinazione del reddito in base all’art. 54 del D.P.R. 917/1986 (TUIR);

- forfetario, con determinazione del reddito in base a quanto previsto dall’art. 1 commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e successive modificazioni.

Secondo l’interpretazione letterale fornita dall’Agenzia dell’Entrate nella circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, “la misurazione dello scostamento del reddito e l’attribuzione della nuova indennità prescindono dal regime contabile adottato dal professionista (sia esso regime ordinario o regime forfetario).” Pertanto il reddito effettivo deve essere individuato come differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

E’ chiaro che la determinazione analitica del reddito per i professionisti che applicano il regime forfettario e, in particolare la rideterminazione dei costi effettivamente sostenuti nei bimestri monitorati, può creare gravi disagi sia ai contribuenti ordinari che forfetari per i seguenti motivi:

- difficoltà nel rintracciare i pagamenti effettuati nei bimestri monitorati ma relativi a fatture ricevute precedentemente;

- complessità nel determinare la corretta imputazione sia sulla competenza che sulla corretta deducibilità del costo, si pensi ad esempio all’incidenza degli ammortamenti, del TFR, delle minusvalenze o delle plusvalenze, della facoltà di dedurre interamente nell’anno gli acquisti di beni strumentali di costo unitario inferiore ad euro 516,46, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria oppure delle spese di ristrutturazione, ammodernamento e ristrutturazione degli immobili, i costi a deducibilità limitata quali le spese telefoniche 80% e le spese relative agli automezzi deducibili al 20%.

Non solo, alcune spese possono essere determinate esclusivamente su base annuale, si pensi alle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, deducibili nella misura del 75% e per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Inoltre i professionisti che utilizzano il regime forfettario avrebbero difficoltà del rideterminare il reddito in quanto dovrebbe considerare l’imposta sul valore aggiunto un costo, non avendo diritto alla sua detrazione.

Le difficoltà sono facilmente comprensibili altresì se si pensa che i forfettari hanno esclusivamente i seguenti obblighi:

- la numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,

- la certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti.

Ai fini delle imposte dirette è previsto l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi mentre si è esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

La fondazione ritiene dunque non condivisibile la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate in quanto fornisce una rigida interpretazione letterale della disposizione dell’articolo 84, comma 2, D.L. n. 34/2020 non considerando in modo sistematico la relazione tra la predetta disposizione e la disciplina speciale del regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/professioni/quotidiano/2020/09/08/bonus-1-000-euro-professionisti-confronto-regime-ordinario-forfetario

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