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Contributi previdenziali sospesi Covid-19: versamento in unica soluzione o a rate

Con il messaggio n. 3274, l’INPS affronta il tema della ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. L’Istituto fornisce istruzioni differenziate per le varie tipologie di aziende, committenti e per i soggetti autonomi iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti. Oltre al versamento degli importi dovuti, senza sanzioni e interessi, entro il 16 settembre devono essere trasmesse le apposite istanze di sospensione.

L’INPS, con il messaggio n. 3274 del 2020, in merito a quanto disposto dal decreto Agosto riguardo l’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi per Covid-19, che vanno effettuati:

- per il 50%, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

- per il restante importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

I soggetti interessati devono trasmettere la comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione tramite il format reperibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” - “Tutti i servizi” - “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.

Per il versamento delle rate i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

Alle aziende assuntrici di manodopera destinatarie della sospensione contributiva collegata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati attributi specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole.

Al le aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione e alle quali è stato attribuito uno dei seguenti codici di autorizzazione:

- 7H - COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5;

- 7L - “COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020” (;

- 7Q COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2

Le aziende che intendono avvalersi della nuova modalità di versamento rateale potranno versare il cinquanta per cento della contribuzione sospesa (in un’unica soluzione o tramite versamento rateale) utilizzando la medesima codeline ricevuta dall’Istituto.

Le aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica devono compilare l’elemento “AltriImportiDovuti_Z2” dell’Uniemens Lista PosPA, indicando su Anno\ Mese di riferimento il periodo di riferimento delle somme dovute per contributi trattenuti.

Il valore da indicare nell’elemento “ImportoDovuto” sarà quello della singola rata, che potrà essere relativa alla restituzione del 50% ovvero del 100% dell’importo totale sospeso.

INPS, messaggio 09/09/2020, n. 3274

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/09/10/contributi-previdenziali-sospesi-covid-19-versamento-unica-soluzione-rate

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