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Appalti: via libera alla riforma anti-burocrazia. Cosa prevede il decreto Semplificazioni?

E’ una riforma della disciplina in materia di appalti “rivoluzionaria” quella contenuta nel decreto Semplificazioni, convertito definitivamente in legge. Con l’obiettivo di svincolarsi dalla zavorra della burocrazia sotto la spinta dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, il decreto semplifica (per le procedure deliberate entro il 31 dicembre 2021) le modalità di selezione del contraente, sia per gli appalti sotto soglia sia per quelli di importo superiore nonchè le procedure di affidamento. Previsti inoltre meccanismi stragiudiziali di soluzione delle controversie e garanzie di continuità nella esecuzione degli appalti.

Liberare gli appalti da lacci e lacciuoli e svincolarsi dalla zavorra della burocrazia sotto la spinta dell’emergenza sanitaria da Coronavirus: è questa la ratio ispiratrice delle disposizioni del decreto Semplificazioni (decreto legge n. 76/2020), approvato il 10 settembre 2020 definitivamente dalla Camera, che interviene sui gangli vitali del procurement pubblico.

Una sintetica panoramica del complesso corpo normativo, che rappresenta una vera e propria novella sistematica, seppure, per il momento, a tempo determinato di efficacia, comprende:

· semplificazioni delle modalità di selezione del contraente, sia per gli appalti sotto soglia sia per quelli di importo superiore;

· semplificazioni delle procedure di affidamento;

· meccanismi stragiudiziali di soluzione delle controversie ispirate al modello del dispute resolution board;

· garanzie di continuità nella esecuzione degli appalti.

Lasciando in disparte la prognosi di quanto queste novità possano impattare con il livello di legalità reale del mondo degli appalti e senza pretesa di completezza si appuntano, qui di seguito, le principali linee di intervento.

Si applicano norme speciali per le procedure deliberate entro il 31 dicembre 2021.

Si prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150 mila euro e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.

Per importi superiori, si può ricorrere alla procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di previa consultazione di un numero crescente di operatori economici a seconda del valore di forniture, servizi e lavori. In tale caso è previsto uno speciale sistema di pubblicità: le stazioni appaltanti devono dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Aggiudicazione

L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente nelle procedure sotto soglia avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentato a 4 mesi nei casi di procedura negoziata senza bando, e vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Il mancato rispetto dei termini previsti può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e - qualora imputabili all’operatore economico - i ritardi costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Garanzie

Nelle procedure sottosoglia la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie previste dal codice dei contratti pubblici, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze; in tal caso, la stazione appaltante le indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è comunque dimezzato.

Anche per gli appalti sopra soglia, il decreto Semplificazioni introduce norme speciali per le procedure deliberate entro il 31 dicembre 2021.

In particolare, si applica la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione (articoli 61 e 62 del Codice dei contratti pubblici) o il dialogo competitivo (articolo 64 del Codice dei contratti).

Inoltre si può ricorrere alla procedura negoziata di cui all’articolo 63 del codice dei contratti pubblici, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati; si specifica in tale fattispecie la previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nonché il rispetto di un criterio di rotazione.

Alle procedure di affidamento sopra descritte possono partecipare gli operatori economici anche in forma di raggruppamento temporaneo, e cioè un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procederà, di regola, mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati nazionale, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito.

L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Il decreto Semplificazioni interviene sulle procedure per la conclusione del contratto di affidamento, prevedendo che la stipulazione del contratto “deve avere luogo” entro 60 giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

Sono limitate a casi eccezionali le sospensioni dell’esecuzione di un’opera pubblica.

Tra queste sono comprese:

· cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

· gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;

· gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

· gravi ragioni di pubblico interesse.

Sul modello del dispute resolution board, fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o sopra soglia, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre 10 giorni da tale data, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. il collegio consultivo tecnico deve essere nominato anche per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata.

In relazione alle procedure pendenti e fino alla data del 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, nelle more della verifica dei motivi di esclusione dall’appalto, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Con altra modifica, il decreto Semplificazioni prevede che in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza.

Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, già adottati, a condizione che entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 76/2020 si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.

Altre novelle del decreto Semplificazioni riguardano le disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, sui motivi di esclusione in relazione ad irregolarità relative al pagamento delle imposte e tasse ovvero di contributi previdenziali, sui livelli delle coperture assicurative contro i rischi professionali richieste dalle stazioni appaltanti, sulla finanza di progetto.

Le novità si applicheranno alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/appalti/quotidiano/2020/09/11/appalti-via-libera-riforma-anti-burocrazia-prevede-decreto-semplificazioni

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