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Decreto Agosto: dai Consulenti del lavoro l'analisi delle misure fiscali

Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che contiene “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, prevede alcune novità anche in materia fiscale. Nella circolare n. 20/2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si analizzano in particolare gli interventi del legislatore relativi alle sospensioni dei versamenti in autoliquidazione, alla proroga del secondo acconto ISA, alla proroga della riscossione coattiva e al raddoppio del limite welfare aziendale per l’anno 2020. L’analisi viene svolta alla luce di tutti i differimenti dei termini stabiliti dai decreti emergenziali precedenti, delle scadenze non rinviate e dei riferimenti di prassi pubblicati, sull’argomento, dagli enti competenti, Agenzia delle Entrate e INPS, fino alla data del 9 settembre 2020. Il documento contiene, inoltre, utili prospetti esemplificativi per le dilazioni delle somme dovute da un contribuente tipo e tabelle di sintesi su sospensioni, requisiti per accedervi, numeri di riferimento da riportare nelle deleghe F24 alla ripresa dei pagamenti.

Nella circolare 20 del 2020 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza gli interventi legislativi, attuati con il decreto legge del 14 agosto, a sostegno e rilancio dell’economia.

· L’art 97 del Decreto stabilisce che la metà degli importi dovuti per il periodo di sospensione sono rinviati al 18 gennaio 2021. Può dunque essere effettuato il versamento del 50% il 16 settembre 2020in un’unica soluzione o in 4 rate mensili; il versamento del restante 50% entro il 18 gennaio 2021 o in 24 rate mensili. I versamenti sospesi hanno riguardato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; i contributi previdenziali e assistenziali e i premi di assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile; l’IVA per il mese di marzo. Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche le sospensioni si applicavano fino al 30 giugno 2020;

· per i mesi di aprile e maggio è stata prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e anche delle altre trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dell’IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Per i contribuenti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo precedente, era necessaria la diminuzione di fatturato di almeno il 33%; per i contribuenti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo precedente, la riduzione del fatturato richiesta era di almeno il 50%; per i contribuenti che hanno avviato la loro attività d’impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019 e per enti del III settore e religiosi non era richiesto alcun requisito.

All’art.98 il decreto agosto proroga il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap al 30 aprile 2021. La proroga è riservata ai contribuenti che hanno subito una diminuzione di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto all’anno precedente; che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice; che applicano il regime forfetario o il regime dei minimi; che partecipano a società, associazioni o imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di trasparenza fiscale.

· L’art. 99 differisce i versamenti delle somme sospese relative a cartelle di pagamento, avvisi, ingiunzioni e atti emessi dagli enti territoriali e dagli agenti della Riscossione che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020;

· slitta al 15 ottobre 2020 il termine di scadenza delle dilazioni in essere alla data dell’8 marzo;

· i versamenti per rottamazione ter e saldo e stralcio dovranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020.

L’art. 112 prevede il raddoppio, per il 2020, del limite di esenzione dall’Irpef per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente. Tale limite viene elevato a euro 516,46.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-autonomo/quotidiano/2020/09/12/decreto-agosto-principali-misure-fiscali

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