• Home
  • News
  • Impiego di minori, riposi e dimissioni: cosa cambia con il decreto Semplificazioni

Impiego di minori, riposi e dimissioni: cosa cambia con il decreto Semplificazioni

Autorizzazione all’impiego dei minori e alla riduzione del riposo intermedio. Sono solo due dei provvedimenti rilasciati dagli Ispettorati territoriali del lavoro ai quali potrebbe essere esteso il principio del silenzio-assenso con un termine di 15 giorni dalla relativa richiesta da parte del datore di lavoro. E’ quanto stabilisce il decreto Semplificazioni convertito in legge che, in aggiunta, modifica le procedure amministrative e conciliative prevedendo, in particolare, la possibilità di effettuare anche on-line (in casi particolari) la convalida della risoluzione consensuale del rapporto o della richiesta di dimissioni.

Estensione del principio del silenzio-assenso ai provvedimenti autorizzativi e modifica delle procedure amministrative e conciliative con la possibilità di effettuarle anche on-line. Sono queste alcune delle più rilevanti novità introdotte in fase di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 che reca misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Di fatto si introduce, nel corpo del Decreto semplificazioni, l’art. 12-bis che va ad incidere su alcune norme relative a procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il lockdown, conseguente all’emergenza epidemiologica, ha prepotentemente evidenziato la necessità di sburocratizzare alcune procedure, rendendo così più rapida ed agevole la relativa definizione anche con modalità da remoto. Il Legislatore, cogliendo questa esigenza, è così fattivamente intervenuto su alcune di esse.

Il comma 1 dell’art. 12-bis, nel solco delle semplificazioni introdotte dall’antecedente art. 12 alla legge generale sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990), estende il principio del silenzio-assenso ai provvedimenti autorizzativi fino ad oggi rilasciati dagli Ispettorati territoriali del lavoro, ponendo un termine di 15 giorni dalla relativa istanza.

In particolare, la novella fa esplicita menzione di due procedimenti, rinviando comunque ad un provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l’individuazione di eventuali ulteriori procedimenti autorizzativi di competenza della medesima Agenzia. I due procedimenti specificatamente individuati riguardano:

· Il rilascio, ai sensi dell’art. 4, co. 2, della Legge n. 977/1967, dell’autorizzazione all’impiego, previo assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale, dei minori di anni 14 in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo (purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale). Al riguardo si rammenta che l’INL, in risposta ad un quesito, ha avuto modo di chiarire che il provvedimento autorizzativo de quo è necessario esclusivamente in presenza di un rapporto di lavoro e non anche per lo svolgimento di attività svolte a titolo gratuito (cfr. nota prot. n. 7966 del 11/09/2019);

· La possibilità di frazionamento, per il personale addetto ai pubblici spettacoli, in caso di esigenze tecniche, del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, con la determinazione, nell’ambito del provvedimento autorizzativo, dell’orario di decorrenza ai sensi dell’art. 15, co. 2 della Legge 370/1934 e dell’art. 9, co. 4 del D.Lgs. n. 66/2003.

In pratica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i datori di lavoro interessati potranno presentare, all’ITL territorialmente competente, un’istanza con l’indicazione dettagliata e completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione da parte dell’ITL e se, nei successivi 15 giorni, non perverrà dall’ufficio adito un esplicito diniego con l’indicazione dei motivi ostativi, l’autorizzazione s’intenderà tacitamente acquisita. Al riguardo, in caso di presentazione di un’istanza viziata o incompleta, dovrebbe comunque trovare applicazione l’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 (preavviso di rigetto con comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).

Per effetto della delega prevista a favore dell’INL, accanto ai suddetti provvedimenti potrebbero essere previste analoghe semplificazioni anche per i seguenti procedimenti per i quali, tuttavia, occorrerà attendere un eventuale specifico decreto da parte del direttore dell’Agenzia:

· Autorizzazione per impianti di videosorveglianza, localizzazione satellitare, altri strumenti di controllo (art. 4 della Legge n. 300/1970);

· Autorizzazione all’adibizione di minori al sistema di lavorazione con turni a scacchi (art. 19, co. 2, Legge n. 977/1967 e ss.mm.ii);

· Autorizzazione alla riduzione del riposo intermedio per i minori (art. 20, co. 3, Legge n. 977/1967 e ss.mm.ii.);

· Autorizzazione all’adibizione di minori adolescenti a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (art. 6, co. 3, Legge n. 977/1967 e ss.mm.ii).

Il comma 2 dell’art. 12-bis incide sulle modalità amministrative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro che oggi presuppongano la presenza fisica del richiedente. In particolare, la novella prevede che tali procedure possano essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto, i quali consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati - o dei soggetti dagli stessi delegati - e l'acquisizione della volontà espressa e che, in tali ipotesi, il provvedimento finale si perfezioni con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

Riguardo all’ambito di applicazione, il comma menziona due specifici procedimenti e, anche in questo caso, opera un rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l’eventuale individuazione degli ulteriori procedimenti rientranti nella fattispecie in oggetto. I procedimenti individuati sono:

· La convalida della risoluzione consensuale del rapporto o della richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o i primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (fatti salvi i diversi termini di decorrenza dei tre anni per i casi di adozione internazionale), convalida alla quale è "sospensivamente condizionata" l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro (art. 55. co. 4, D.Lgs. n. 151/2001);

· La conferma, da parte della lavoratrice, delle dimissioni presentate nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e il termine di un anno dalla celebrazione dello stesso matrimonio, conferma alla quale è subordinata la validità delle dimissioni (art.35, co. 4, D.Lgs. n. 198/2006).

Si fa presente che, nel corso del periodo emergenziale Covid-19, l’INL ha già in qualche modo anticipato questa modalità operativa prevedendo che “…in deroga alla prassi in uso, le dimissioni in periodo “protetto” potranno essere convalidate anche “a distanza” qualora siano accertati, anche a mezzo posta elettronica e previa trasmissione di copia del documento di riconoscimento, l’identità della parte e la libera volontà di dimettersi, oltre che le relative motivazioni” (cfr. nota n. 2201 del 17/03/2020).

In un prossimo futuro, per effetto della delega prevista a favore dell’INL, accanto ai suddetti provvedimenti potrebbero essere previste analoghe semplificazioni anche per il seguente procedimento per il quale, tuttavia, occorrerà attendere un eventuale specifico decreto da parte del direttore dell’Agenzia:

· Provvedimento di interdizione anticipata/post partum dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i. - art. 17, co. 2, lett. b) e c)).

Sempre il comma 2 dell’art. 12-bis prevede una semplificazione delle procedure conciliative finora svolte in presenza presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro. In questo caso, tuttavia, il Legislatore non ha inteso fare una specifica elencazione delle procedure di che trattasi, demandando integralmente all’INL la determinazione delle singole fattispecie. Conseguentemente, in futuro, è plausibile che vengano regolarmente effettuate con strumenti da remoto le seguenti procedure conciliative:

· Tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 410 del c.p.c. così come modificato dall’art. 31 della legge n. 183/2010 e art. 7 della legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, co. 40, della legge n. 92/2012);

· Tentativo facoltativo di conciliazione (art 410 c.p.c. e art. 31 Legge n. 183/2010);

· Conciliazione monocratica (art. 11 e 12, D.Lgs. n. 124/2004).

In tali casi è previsto che le procedure comunque consentano l'identificazione degli interessati (o dei soggetti dagli stessi delegati) e l'acquisizione della volontà espressa; in tal modo il verbale si perfezionerà con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

Si evidenzia come, anche in questo caso, l’Agenzia ha già parzialmente messo in pratica queste procedure on-line finalizzate a garantire il distanziamento personale imposto dall’emergenza epidemiologica in atto (cfr. INL n. 192 del 18/05/2020).

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/09/11/impiego-minori-riposi-dimissioni-cambia-decreto-semplificazioni

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble