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Aoociazioni non riconosciute: gli aspetti civilistici, contabili e fiscali

L’Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 13/2020 avente ad oggetto “Le Associazioni non riconosciute: aspetti civilistici, contabili e fiscali”. Gli aspetti esaminati sono appofonditi alla luce della riforma del terzo settore con cui si è riordinata tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo Settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata, a perseguire il bene comune. La nota operativa approfondisce in particolare le Associazioni che pur se non riconosciute, sono da intendersi soggetti autonomi, sul piano sostanziale e sul piano processuale, con l’ulteriore conseguenza della loro legittimazione anche a stare in giudizio, senza che debbano essere rappresentate dai propri associati. Da qui la necessità di uniformarsi ai principi generali dell’ordinamento a tutela degli associati dell’ente e dei soggetti terzi.

L’Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 13/2020 avente ad oggetto “Le Associazioni non riconosciute: aspetti civilistici, contabili e fiscali” un apporfondimento necessario a seguito delle novità introdotte dalla “Riforma del Terzo Settore”.

L’associazionismo risponde ad una profonda e sentita esigenza della società civile la quale, in un mondo complesso come quello attuale, ritiene anche fondamentale il principio di solidarietà.

Considerata l’importanza che nella società moderna ha assunto l’associazionismo, il legislatore è intervenuto con il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore” a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106.

Il Codice ha lo scopo di riordinare tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo Settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata, a perseguire il bene comune. Gli Enti del Terzo settore si dividono in sette categorie nelle quali sono comprese anche le associazioni sia riconosciute che non riconosciute e le fondazioni.

Non sono considerati Enti del Terzo settore: “Le società, le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni dei datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti”.

Il Codice del Terzo settore prevede, tra l’altro, ai fini fiscali, una revisione degli enti non commerciali con l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario, inoltre, prevede disposizioni riguardanti:

a) la tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore;

b) controllo e poteri sulle fondazioni del Terzo settore:

c) attività di vigilanza esercitata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

d) l’acquisizione della personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro Unico.

L’associazione non riconosciuta è regolata nel Libro I, Capo Terzo del Codice civile “Delle associazioni non riconosciute e dei comitati”, dagli artt. 36, 37 e 38, e si configura come un Ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi e di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, che si pone come un soggetto di diritto. Le associazioni non riconosciute infatti, pur non avendo la personalità giuridica, costituiscono soggetti autonomi, sul piano sostanziale e sul piano processuale, con l’ulteriore conseguenza della loro legittimazione anche a stare in giudizio, senza che debbano essere rappresentate dai propri associati.

Da ciò deriva che per le associazioni non riconosciute, al pari di quelle riconosciute, è necessaria la presenza di organi sociali, i quali devono uniformarsi ai principi generali dell’ordinamento a tutela degli associati dell’ente e dei soggetti terzi.

La costituzione di un’associazione non riconosciuta, così come la successiva adesione alla stessa, non è soggetta per legge ad alcuna forma particolare, la quale, pertanto, può anche essere prescritta solo in forma di espresso accordo verbale o tacitamente tra gli associati. La forma scritta è resa necessaria, sotto pena di nullità, dagli eventuali apporti immobiliari in proprietà e in godimento a tempo indeterminato.

Per evitare che, soprattutto a distanza di tempo, possano sorgere delle contestazioni tra gli interessati sui reciproci impegni, la nota consiglia che la costituzione dell’associazione sia effettuata per iscritto. La relativa scrittura potrà essere fatta o privatamente o per atto notarile. L’atto notarile è consigliabile, in quanto il Notaio può fornire consigli legali più opportuni, soprattutto in ordine al funzionamento organico dell’associazione e anche per l’autenticità delle firme dei sottoscrittori dell’atto e per l’autenticità della data di costituzione.

L'associazione non deve necessariamente avere un patrimonio anche se, normalmente, sarà dotata di un patrimonio costituito dai contributi degli associati.

Le associazioni non riconosciute rientrando tra gli Enti non Profit e generalmente, non svolgono attività commerciali, pertanto sono esentate dalla tenuta delle scritture contabili anche per le attività istituzionali e dalla redazione del bilancio di esercizio.

Purtuttavia, anche nelle associazioni non riconosciute, l’equilibrio economico è un fattore imprescindibile per garantire nel tempo la continuità e il raggiungimento dei fini per i quali esse sono state costituite.

Indipendentemente dallo svolgimento di attività commerciali, le associazioni quindi, dovranno istituire i seguenti libri sociali:

- il libro soci, in cui annotare tutti i soci o associati aderenti all’associazione;

- il libro dei verbali delle adunanze dell’assemblea, su cui annotare tutte le delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie;

- il libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, sul quale si annoteranno i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

- il libro dell’Organo di controllo (se previsto tra le clausole statutarie).

La peculiarità dell’attività svolta dalle associazioni rende necessaria, ai fini probatori, la tenuta di una contabilità anche elementare al fine di predisporre annualmente un bilancio o rendiconto che riassuma le vicende economiche e finanziarie dell’ente, in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria dell’associazione. I registri contabili che si deciderà di utilizzare avranno solo il fine di dimostrare che gli obiettivi non economici si stiano realizzando.

Le associazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono obbligate a redigere scritture contabili cronologiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente nel bilancio la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, distinguendo le attività diverse da quelle di interesse generale, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione.

Gli Enti del Terzo Settore non commerciali con proventi inferiori a euro 220.000, per l’anno successivo possono redigere il solo Rendiconto per cassa senza ulteriori obblighi contabili, mentre quelli con proventi maggiori di euro 220.000, in relazione alle attività svolte con modalità commerciali devono tenere le scritture contabili di cui all’art. 18 “Contabilità semplificata” del D.P.R. 600/1973 anche al di fuori dei limiti quantitativi ivi previsti.

L’associazione non riconosciuta è ai fini fiscali un ente non commerciale se non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.

Per le attività non commerciali non è soggetta alla tassazione per le categorie di reddito di impresa, mentre lo è per le seguenti categorie di redditi:

- redditi fondiari, e cioè redditi di terreni o fabbricati di proprietà dell’associazione, od in usufrutto alla stessa;

- redditi di capitale, e cioè redditi di capitali dati a mutuo (con esclusione però degli interessi bancari e postali, soggetti a ritenuta d’imposta);

- redditi derivanti dall’esercizio anche occasionale di attività commerciali.

Qualora l’associazione abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, viene invece qualificato ai fini fiscali come ente commerciale e ricondotto tra i soggetti passivi IRES di cui all’art. 73, comma 1, lett. b) del TUIR. Sarà pertanto soggetta ai vari adempimenti che, nella nota operativa, sono dettagliati scrupolosamente.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/09/16/aoociazioni-non-riconosciute-aspetti-civilistici-contabili-fiscali

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