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Enti del Terzo settore: modifica degli statuti entro il 31 ottobre. Con quali modalità?

Per Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale si avvicina la data ultima per la modifica degli statuti. Il decreto Cura Italia ha infatti disposto il differimento del termine al 31 ottobre, precedentemente fissato al 30 giugno 2020. L’adempimento è stabilito al fine di adeguare gli statuti degli enti in oggetto alla riforma del Terzo settore. Per ottemperare a tale obbligo è prevista una procedura agevolata. L’approvazione delle modifiche statutarie può essere effettuata, di conseguenza, tramite maggioranze assembleari semplificate.

Onlus, Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri anticipatamente all’entrata in vigore della Riforma del Terzo settore debbono provvedere all’adeguamento dei loro statuti alla nuova disciplina del Codice del Terzo settore (CTS). Al riguardo, è previsto il regime “alleggerito”, ossia la possibilità di effettuare la modifica statutaria mediante semplice delibera di assemblea ordinaria (ovviamente solo per le modifiche aventi carattere obbligatorio). L’agevolazione si riferisce solo alle modifiche adottate entro il 31 ottobre 2020 (il termine precedentemente previsto era il 30 giugno 2020). Se l’adeguamento concerne, invece, modifiche statuarie di natura facoltativa, sarà sempre necessaria (sia prima sia dopo il 31 ottobre 2020) una delibera in assemblea straordinaria (con le relative maggioranze). In questo caso, infatti, le modifiche statutarie non sono né obbligatorie per conformarsi a norme di legge inderogabili, né necessarie per derogare a norme di legge derogabili, ma sono frutto di una libera scelta dell’ente che decide di avvalersi di facoltà od opzioni riservategli dal legislatore della riforma.

Quanto alla disciplina fiscale prevista dal CTS, l’applicazione decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in cui verrà rilasciata l’autorizzazione da parte della Commissione UE e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del RUNTS (Registro Unico nazionale del Terzo settore).

Pertanto, fino a quando troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali dettate dal Titolo X del CTS, le Onlus, le ODV e le APS iscritte nei registri attualmente previsti dalla legge (D.Lgs. n. 460/1997, l. n. 266/1991 e l. n. 383/2000) possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle predette norme, anche nel caso in cui non provvedano ad adeguare gli statuti entro il 31 ottobre 2020.

Il decreto Cura Italia ha prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l’adeguamento degli statuti con la modalità semplificata delle ODV, delle APS e delle Onlus (precedentemente previsto per il 30 giugno 2020). La scadenza non ha natura perentoria, ma rileva ai fini dell’adozione delle modifiche degli statuti con le maggioranze dell’assemblea ordinaria.

Pertanto, l’agevolazione non trova applicazione:

- per le Onlus, APS, ODV e bande musicali che apportino le modifiche statutarie indicate dopo il termine prestabilito;

- per gli enti diversi dai precedenti, a prescindere da quando vengano apportate le modifiche statutarie.

Tutti gli enti che intendono aderire al Terzo settore, mediante la prossima iscrizione al RUNTS - sebbene l’adesione al Terzo settore è in linea di principio facoltativa per tali enti - hanno, pertanto, l’obbligo di adeguare gli statuti già esistenti, oppure predisporre, già in sede di costituzione, statuti conformi alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

L’intesa sul RUNTS è stata definitivamente sancita ieri in Conferenza Stato-Regioni. Per la definitiva emanazione del decreto ministeriale si attende ora solo la registrazione alla Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto disciplina:

a) le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel RUNTS, nonché i documenti da presentare per l’iscrizione, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;

b) le modalità di deposito degli atti;

c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS;

d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il RUNTS di cui alla lettera a) con riferimento agli ETS iscritti nel Registro delle imprese.

Per le ODV e APS la verifica degli adeguamenti statutari alle disposizioni del Codice del Terzo settore sarà effettuata successivamente al trasferimento al RUNTS delle iscrizioni già presenti nel Registro nazionale, nei Registri regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che continueranno ad essere operativi secondo il procedimento fissato dalle norme in materia (art. 54, D.Lgs. n. 117/2017), fino all’istituzione del RUNTS.

Per i requisiti di iscrizione di tali enti nei Registri, si distinguono due categorie:

a. Enti costituiti entro il 2 agosto 2017: tali soggetti hanno a disposizione il termine del 31 ottobre 2020 per apportare le necessarie modifiche al proprio statuto;

b. Enti costituiti dal 3 agosto 2017: per l’iscrizione ai Registri attualmente operativi occorre adottare fin dall’origine le seguenti disposizioni del CTS riguardanti:

- il numero minimo di soggetti e la forma giuridica necessari ai fini della costituzione di una ODV o di un’APS;

- la redazione del bilancio d’esercizio;

- l’obbligo di pubblicazione annuale sul sito internet dell’ente degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai propri associati.

Nel periodo transitorio, non possono essere invece applicate le norme del CTS legate all’operatività del RUNTS, come, ad esempio, l’utilizzo dell’acronimo ETS - Ente del Terzo Settore.

La disciplina delle Onlus continuerà a rimanere in vigore fino al periodo d’imposta in cui verrà concessa l’autorizzazione circa la nuova normativa fiscale prevista dal CTS da parte della Commissione Europea.

Le Onlus che decideranno di non entrare a far parte del Terzo settore, dopo l’abrogazione del D.Lgs. n. 460/1997, perderanno la qualifica (anche senza l’obbligo di sciogliere l’ente che potrebbe continuare a operare), inoltre:

- dovranno devolvere il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;

- dovranno, a tal fine, ottenere il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

La devoluzione riguarda il solo incremento che il patrimonio dell’ente ha subito nei periodi in cui ha usufruito della qualifica di Onlus.

Fino all’istituzione del RUNTS, continuerà a essere operativa l’Anagrafe delle Onlus in capo all’Agenzia delle Entrate.

Le Onlus costituite entro il 2 agosto 2017 potranno adottare le modifiche statutarie entro il 31 ottobre 2020, tuttavia, potranno avere efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del RUNTS (circ. Ministero del Lavoro n. 20/2018).

Gli statuti delle Onlus costituite dal 3 agosto 2017 che richiedono l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus possono già essere modificati nel rispetto del CTS, ma devono essere rispettate le condizioni previste dalla legge (D.Lgs. n. 460/1997), seppure in considerazione della successiva abrogazione di tale disciplina.

Entro il 31 ottobre 2020 gli atti costitutivi e gli statuti di Onlus, ODV, APS e bande musicali, già costituite alla data del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017), possono essere modificati utilizzando le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

È possibile configurare tre diverse tipologie di norme del CTS suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

a) norme inderogabili;

b) norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (in genere con la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”);

c) norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà (in genere con formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono” oppure con formula “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono”).

Solo le norme di cui alle lettere a) e b) consentono agli enti di procedere alle modifiche statutarie con “le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.

Di seguito una tabella con gli esempi di alcune norme statutarie riferite a ODV e APS aderenti alla disciplina del Terzo settore (le norme “non agevolate” sono quelle che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà e richiedono le maggioranze per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria).

  ODV e APS
DenominazioneNorme derogabili-
Norme inderogabiliL’utilizzo dell’acronimo ODV e APS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione nel RUNTS
Norme “non agevolate”L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di volontariato
ScopoNorme derogabili-
Norme inderogabiliL’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche, ecc. mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: (elencazione attività tra quelle di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017).
Norme “non agevolate”L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomoo di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.
PatrimonioNorme derogabili-
Norme inderogabili- l’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, ecc., a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; - l’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, ecc. per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Norme “non agevolate”- l’Associazione può trarre le risorse economiche da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, entrate relative alle attività secondarie e strumentali, ecc.; - per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l’attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.
Esercizio socialeNorme derogabili-
Norme inderogabili- entro il … di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (o rendiconto di cassa), da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il … per l’approvazione; - l’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio; - laddove ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, lo stesso Consiglio entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il … per l’approvazione.
Norme “non agevolate”-

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/organi-societari/quotidiano/2020/09/16/enti-terzo-settore-modifica-statuti-entro-31-ottobre-modalita

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