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Terzo Settore: è ammissibile un organo di amministrazione monocratico

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene che la diversa natura dell’organo di amministrazione e dei rapporti con gli altri organi e con l’esterno in due tipologie di enti, quali le associazioni e le fondazioni, potrebbe suggerire, che sia preferibile una composizione collegiale dell’organo di amministrazione nel caso delle associazioni e per altro verso, la possibilità di un amministrazione monocratica nelle fondazioni, ferma restando l’obbligatorietà dell’individuazione puntuale da parte dello statuto, delle caratteristiche dell’organo.

Con nota n. 9313 del 16 settembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore.

Nel quesito posto al Ministero, vi è una ricostruzione delle due opposte posizioni dottrinali:

- la prima secondo cui, in assenza di specifiche previsioni, la configurazione monocratica può ritenersi ammissibile;

- la seconda, invece, sulla base delle espressioni utilizzate dal legislatore e dal favor partecipationis alla base del Codice, ipotizza la necessità di una composizione plurale dell’organo di amministrazione.

Nel definire la questione, il Ministero ritiene utile ricordare che l’intero Codice del Terzo settore, come pure la legge delega da cui esso è scaturito, trovano il proprio fondamento negli articoli 2 e 118 cost., e nel principio di autonomia che caratterizza il complesso degli enti che operano nel Terzo settore. I tratti caratteristici di questi ultimi risiedono preliminarmente:

- nell’assenza di scopo di lucro,

- nell’esercizio di specifiche attività di interesse generale,

- nelle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che ne orientano l’operare.

All’interno del perimetro del Terzo settore, possono essere individuate varie tipologie di enti, ognuna con proprie specifiche caratteristiche. Tale struttura “flessibile” oltre a consentire l’evoluzione successiva degli enti verso assetti organizzativi diversi da quelli iniziali, sembra non precludere al momento la futura emersione di soggetti aventi struttura e caratteristiche attualmente non conosciuti, in linea con le peculiarità di un settore estremamente vitale e mutevole sulla base del sorgere dei nuovi bisogni sociali.

Per questa ragione, sembrerebbe inappropriata una risposta univoca al quesito prospettato. Bisognerebbe in effetti tenere conto della molteplicità delle tipologie e delle caratteristiche dei soggetti collocati all’interno del Terzo settore, partendo dal presupposto che la struttura organizzativa dovrebbe essere una conseguenza, ragionevole e coerente, della natura, della vocazione dell’ente, dello stadio vitale in cui esso si trova, delle modalità più razionali che esso individua per perseguire le proprie finalità ultime e il proprio oggetto sociale, sia pure all’interno dei limiti posti dalla legge e più in generale, dalla volontà del legislatore.

Nell’ambito della disciplina è ammessa in effetti una differente componente nell’organo di amministrazione tra le associazioni e le fondazioni. Ciò trova una spiegazione nella distinzione di caratteristiche, obiettivi e natura tra le due tipologie di enti. In effetti:

- nell’associazione, l’elemento peculiare è l’esistenza di una pluralità di associati che insieme perseguono uno scopo comune;

- nella fondazione, l’elemento peculiare è l’esistenza di un patrimonio preordinato al raggiungimento di un determinato scopo.

Caratteristiche necessarie e inderogabili delle associazioni del Terzo settore sono il carattere aperto e la democraticità interna, caratteristiche che dovrebbero essere presenti anche nell’organo di amministrazione in quanto componente di un peculiare assetto organizzativo volto a garantire e promuovere la massima partecipazione democratica degli associati alla vita dell’ente e alle attività che questo è chiamato a svolgere.

Nel caso delle fondazioni, l’operato dell’organo di amministrazione è teso fondamentalmente a gestire un patrimonio destinato in conformità con la volontà originariamente espressa dai fondatori.

Il Ministero alla luce dell’analisi della normativa ritiene dunque che la diversa natura dell’organo di amministrazione e dei rapporti con gli altri organi e con l’esterno nelle due tipologie di enti potrebbe suggerire, che sia preferibile una composizione collegiale dell’organo di amministrazione nel caso delle associazioni e per altro verso, la possibilità di un amministrazione monocratica nelle fondazioni, ferma restando l’obbligatorietà dell’individuazione puntuale da parte dello statuto, delle caratteristiche dell’organo.

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nota 16/09/2020, n. 9313

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/organi-societari/quotidiano/2020/09/17/terzo-settore-ammissibile-organo-amministrazione-monocratico

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