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Contratti a termine: deroga “una tantum” al numero massimo di proroghe e rinnovi

Con la nota n. 713 del 2020 l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce indicazioni su diversi punti del decreto Agosto. In merito ai contratti a termine si registra una posizione di apertura da accogliere con favore in un periodo in cui l’occupazione registra cali pesanti. L’Ispettorato, infatti, accede ad una lettura più ampia e flessibile del decreto Agosto, considerando la proroga o il rinnovo a-causale quale deroga “una tantum” alla disciplina ordinaria applicabile fino al 31 dicembre 2020. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di 4 proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo, così come sarà possibile rinnovarlo.

L’Ispettorato Nazionale, dopo avere acquisito il “disco verde” dal Ministero del Lavoro, fornisce le prime indicazioni di ambito lavoristico sulle novità apportate dal DL 104/2020, c.d. decreto Agosto.

La nota del 16 settembre 2020, n. 713, in particolare, fornisce indicazioni sull’esonero contributivo per le aziende che non accedono alle ulteriori settimane di Cassa Covid_19, sull’esonero dal versamento di contributi per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, sui rapporti a termine, sui licenziamenti collettivi e per GMO e sulla proroga della riscossione coattiva .

Ci intratteniamo sulle indicazioni fornite dall’INL in merito ai rapporti a termine di cui all’art. 8 del DL citato.

Dal Cura Italia fino al decreto Agosto la normativa emergenziale ha ri-visitato per ben quattro volte la disciplina dei rapporti a termine di cui al Capo III del D.Lgs. n. 81/2015 come modificato dal Decreto Dignità.

Riepiloghiamo brevemente.

L’art. 19-bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, è stato introdotto con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 (GU 29/4/2020 n. 110) a decorrere dal 30 aprile 2020.

Detto articolo è rubricato come «Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine» e recita: “Considerata l’ emergenza epidemiologica da COVID-19 ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati è consentita la possibilità …, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione in deroga alle previsioni di cui agli articoli - 20, comma 1, lettera c), - 21, comma 2, - 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

In particolare, è stato previsto per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali COVID 19 di cui agli articoli da 19 a 22 del Cura Italia:

1. la sospensione del divieto di utilizzo di proroghe o rinnovi del contratto a termine diretto o in somministrazione laddove sia operante una sospensione o una riduzione di lavoro, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato o somministrato.

2. la sospensione dell’obbligo dello stop & go (riassunzione a termine entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi).

Tale norma è vigente, ormai inserita stabilmente nella legge n. 27/2020, ed ha una sua concreta ed attuale utilità, essendo stati prorogati al 31 dicembre 2020 gli accessi alla CIGO ed ASO Covid 19 dal decreto Agosto.

L’art. 93 del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34, vigente dal 19 maggio 2020), è stato modificato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77 a decorrere dal 19 luglio 2020.

Il testo era rubricato «Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine».

Tale articolo prevedeva che «per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

Quindi vi era la sospensione dell’obbligo di indicare le causali in occasione di proroghe e rinnovi dei contratti in essere al 23 febbraio 2020 per le relative proroghe e rinnovi che si potevano disporre fino al 30 agosto 2020. Secondo il Ministero del Lavoro, ribadito poi da INL con nota 160/2020, il termine del 30 agosto era da intendersi come termine finale del contratto di lavoro.

Il comma 1-bis dell’art. 93 del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34, introdotto con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77 a decorrere dal 19 luglio 2020, e vigente fino al 14 agosto 2020), rubricato «Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato», prevedeva: “Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

La circolare in commento evidenzia come la proroga automatica fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto) vada considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato anche ai fini di quanto disposto dal nuovo comma 1 dell’art. 93.

L’art. 93 del decreto Rilancio o 2020 n. 34 è stato nuovamente modificato con l’art. 8 del decreto Agosto (decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 a decorrere dal 15 agosto 2020) e prevede ora:

1. la sospensione dell’obbligo di indicare le causali in occasione di proroghe e rinnovi;

2. l’eliminazione del riferimento al 23 febbraio 2020;

3. l’estensione del periodo in cui si possono disporre proroghe e rinnovi ovvero fino al 31 dicembre 2020;

4. nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi, la proroga o il rinnovo a-causali possono essere effettuati per una sola volta, per un periodo massimo di 12 mesi.

Dal 15 agosto gli addetti ai lavori attendevano in trepida attesa una posizione ufficiale, che benchè di prassi, risulta sempre un autorevole indirizzo da seguire ed osservare con scrupolo.

In tale periodo e prima della emanazione della nota in commento, mentre da una parte c’è stata una approvazione generale, senza se e senza ma , sulla neutralizzazione a tempo del decreto Dignità, in particolare in merito alle limitazioni da questo poste per la rigida indicazione delle causali , dall’altra più di qualcuno ha intravisto , auspicandone una lettura più chiara in sede di conversione del DL, un problema relativamente alla possibilità di potersi avvalere della nuova norma emergenziale anche in presenza di una proroga o rinnovo posto in essere per effetto della precedente versione dell’art. 93 del DL Rilancio, convertito in l. 77/2020.

L’INL oggi dissipa i dubbi come auspicato da più parti in dottrina. L’Ispettorato infatti accede ad una lettura più ampia e flessibile dell’art. 8, considerando questa proroga o rinnovo quale deroga “una tantum” alla normativa prevista dall’intero articolo 21 del D.Lgs. 81/2015 e fino al 31 dicembre 2020.

Ed infatti in ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata, l’INL ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di 4 proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.

Inoltre l’indicazione della durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia intendere per l’Ispettorato che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo, ben potendo il rapporto protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

La nuova a disposizione, in quanto “sostitutiva” della disciplina previgente, consente quindi di adottare la nuova proroga o il rinnovo “agevolato” anche se il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del D.L. n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi.

Da ultimo l’INL precisa che non variano le condizioni previste dalla legge in caso di rinnovo del contratto a termine superati i 24 mesi, o diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva. Si tratta del caso del caso di proroga assistita prevista con contratto stipulato presso il competente ITL ai sensi dell’art. 19, comma 3, D.lgs 81/2015.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/09/17/contratti-termine-deroga-una-tantum-numero-massimo-proroghe-rinnovi

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