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Domicilio digitale da comunicare entro il 1° ottobre: imprese e professionisti a rischio sanzioni

Le imprese già costituite hanno tempo fino al 1° ottobre 2020 per segnalare il domicilio digitale, a pena di sanzioni amministrative. Per quelle di nuova costituzione è prevista invece una procedura di sospensione dell’iscrizione. Inoltre il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale è diffidato ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o dell’Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, viene applicata la sanzione della sospensione dall’albo o elenco,valida fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Un giro di vite per imporre a società, imprese e professionisti il domicilio digitale legale. È questo il significato delle disposizioni portate dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020).

La ratio della norma è sostituire il domicilio fisico (indirizzo e numero civico di un edificio, abitazione o sede) con un domicilio digitale, cioè con una posizione “virtuale” all’interno della rete internet.

Per inciso il domicilio digitale è un recapito digitale (legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o Recapito Qualificato, quando sarà disponibile) inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi per le comunicazioni con i cittadini.

Ma il domicilio legale in sé non è sufficiente. Il necessario passaggio successivo è rendere il domicilio digitale quello che conta ai fini legali e cioè arrivare al domicilio digitale legale.

Questo vorrà dire, ad esempio, che gli atti di natura recettizia acquisteranno efficacia con l’invio al domicilio digitale, che è il domicilio rilevante per la produzione degli effetti giuridici.

Per raggiungere questo risultato bisogna assegnare a ciascun soggetto il domicilio e strutturare un sistema di conoscibilità generalizzata dei domicili legali.

Ad esempio, se Tizio deve inviare un atto in via ufficiale a Caio e se deve inviarglielo al domicilio digitale di quest’ultimo, pena l’inefficacia, allora Caio deve rendere universalmente noto il suo domicilio digitale e Caio deve poter agevolmente accedere a questa informazione.

Anche in questo campo, dunque, l’ordinamento individua modalità di una operazione che altro non è se non un massivo ed obbligatorio data entry assistito da termine e sanzioni in caso di inosservanza.

L’articolo 37 del D.L. n. 76/2020 è da inquadrare in questa complessa vicenda di transizione ad un altro modo (dematerializzato) di vivere, lavorare e avere rapporti giuridici.

Con una avvertenza: la cogenza delle disposizioni è resa evidente dalla tagliola del termine del 1° ottobre 2020 per inviare, nella fase transitoria di prima applicazione, la comunicazione del proprio domicilio digitale al registro impresa, pena una sanzione pecuniaria amministrativa.

Agevolati dai Dossier Parlamentari, il contenuto dell’articolo 37 può essere sintetizzato nei termini seguenti.

Le imprese (societarie e individuali) già costituite hanno tempo fino al 1° ottobre 2020 per segnalare al Registro delle imprese il loro domicilio digitale, a pena di sanzioni amministrative.

Per quelle di nuova costituzione si prevede una procedura di sospensione dell’iscrizione in mancanza della comunicazione del domicilio digitale.

In dettaglio si interviene sull'articolo 16 del D.L. n. 185 del 2008. Per effetto della prima modifica (comma 6-bis del citato articolo 16) si dispone che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale. Con una norma di diritto transitorio, entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, devono comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale, se non hanno già provveduto. Le società che non avranno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale inattivo sia cancellato dall'ufficio del Registro delle imprese, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile (da 103 euro a 1.032 euro), in misura raddoppiata.

L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegnerà d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio.

Inoltre (comma 6-bis) l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria priva del proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, deve sospendere la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.

Con altra modifica (comma 6-ter) si prevede il Conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, deve chiedere alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni.

Decorsi 30 giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procederà con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura vista sopra (sanzione e assegnazione d’ufficio). Contro il provvedimento del Conservatore l’impresa potrà presentare reclamo al giudice del registro.

Professionisti

Le novità riguardano il professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza: questi è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Viene modificato il comma 2 dell’articolo 5 (Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti) del D.L. n. 179/2012.

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020.

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non avranno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione da euro 10 a euro 516 (prevista dall’articolo 2194 del codice civile), in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.

Per le nuove iscrizioni, si prevede che l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.

Inoltre, il Conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro.

L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale,

Il nuovo domicilio digitale assegnato d'ufficio è costituito presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, è valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/09/28/domicilio-digitale-comunicare-entro-1-ottobre-imprese-professionisti-rischio-sanzioni

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