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Registro Unico del Terzo Settore: quali sono le procedure per l’iscrizione

Il RUNTS - Registro unico nazionale del Terzo Settore, il cui decreto attuativo è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sostituirà gli esistenti registri di settore, regionali o provinciali, semplificando iter procedurali articolati e complessi. Conterrà, infatti, informazioni omogenee e predefinite secondo criteri di tassatività e tipicità, per tutti gli enti iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale. Il Registro sarà telematico e diviso in sette sezioni: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del Terzo Settore. Come dovrà essere effettuata l’iscrizione?

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto attuativo del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che attua quanto previsto dall’art. 53 della Riforma del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017).

Dall’entrata in vigore del provvedimento, che è in attesa di ottenere il nulla osta da parte della Corte dei Conti, Regioni e Province autonome avranno altri 180 giorni per definire i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti.

In seguito a tali interventi il RUNTS potrà essere funzionante entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica da parte di Infocamere.Il decreto, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene le indicazioni in merito alle procedure e ai documenti per l'iscrizione e la cancellazione degli enti dal Registro, alle modalità di deposito degli atti, alle regole per la predisposizione, alla tenuta, alla conservazione e alla gestione del Registro, nonché alle modalità che garantiscono la comunicazione dei dati fra Registro imprese e RUNTS.

Il Registro unico nazionale del Terzo Settore riveste per gli Enti del Terzo Settore (ETS), una funzione molto vicina a quella espletata dal Registro delle imprese per le società, pur avendo il primo poteri più incisivi nei confronti degli enti in tema di scioglimento.

Secondo quanto previsto dal decreto, il Registro andrà a sostituire gli esistenti registri di settore, regionali o provinciali, semplificando iter che oggi sono articolati e complessi e risolvendo il problema legato alle interpretazioni spesso divergenti a seconda della regione in cui hanno sede o dell’istituzione chiamata ad applicare le norme.

Il RUNTS infatti conterrà informazioni omogenee e predefinite secondo criteri di tassatività e tipicità, per tutti gli enti iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale.

Il Registro sarà telematico e sarà suddiviso in sette sezioni:

- organizzazioni di volontariato;

- associazioni di promozione sociale;

- enti filantropici;

- imprese sociali,

- incluse le cooperative sociali;

- reti associative;

- società di mutuo soccorso;

- altri enti del Terzo Settore.Tranne le reti associative, gli altri enti non potranno contemporaneamente essere iscritti in due o più sezioni.

Gli enti dovranno avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), perché le comunicazioni con il Registro Unico avverranno tutte in via telematica.L’iscrizione al RUNTS avverrà a cura del rappresentante legale dell'ente o della rete associativa, attraverso il deposito dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali allegati. Dovrà inoltre essere indicata la sezione del Registro nella quale ci si intende iscrivere.A partire dalla data di entrata in vigore del decreto, le regioni e le province autonome avranno 180 giorni per disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti. A tal fine dovrà essere idoneamente predisposta la struttura informatica da parte di Infocamere.

Per Odv e Aps la trasmigrazione dai precedenti Registri sarà automatica, entro un termine che verrà fissato dal decreto, mentre per altri, come le Onlus, si dovrà attendere che l'Amministrazione finanziaria pubblichi l'elenco degli enti che risultano iscritti nell'apposito registro. Solo successivamente la singola Onlus dovrà perfezionare la domanda.

Le imprese sociali trasmigreranno dal registro delle imprese e non ci sarà per loro un doppio adempimento.

In tale fase ciascun ufficio regionale verificherà entro 180 giorni dalla presa in carico dei documenti, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli enti nella corrispondente sezione del RUNTS.

In caso di motivi ostativi all'iscrizione, l’ente avrà 10 giorni di tempo per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione. Saranno poi concessi ulteriori 60 giorni per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione.

Per le Onlus sarà l'Agenzia delle Entrate a comunicare al RUNTS i dati riguardanti gli iscritti nell'anagrafe (che resterà in vita fino alla entrata in vigore delle nuove misure fiscali al vaglio dell’UE), mentre saranno le stesse Onlus che forniranno le informazioni circa la sezione del Registro nella quale intendono essere iscritte allegando copia di atto costitutivo e statuto.

Dopo la prima fase dell’avvio del Registro, per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, società di mutuo soccorso e altri Enti del Terzo Settore non iscrivibili in altre sezioni del registro il procedimento sarà di tipo telematico.

Il Registro verificherà la sussistenza delle condizioni richieste dal decreto e l’ufficio competente, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda da parte del rappresentante legale dell’ente, potrà:- iscrivere l'ente;- rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;- invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.Decorsi i 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o della documentazione integrativa, l’istanza si intende accolta.Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, l'ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel RUNTS.Per l’iscrizione valgono tuttavia alcune regole speciali, a seconda del tipo di ente.

In particolare:

- per gli enti non riconosciuti la domanda di iscrizione è inoltrata dal rappresentante legale al competente ufficio regionale del RUNTS allegando atto costitutivo, statuto e, per gli enti esercenti una o più attività, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente ai verbali delle delibere assembleari di approvazione;

- per le società di mutuo soccorso l’iscrizione è condizionata ad un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e al fatto che non gestiscano fondi sanitari integrativi;

- per gli enti religiosi civilmente riconosciuti occorrerà l’autorizzazione della competente autorità religiosa. Dovrà inoltre essere depositato un regolamento per atto notarile da cui risultino le attività di interesse generale svolte dall'ente e le attività diverse, il divieto della distribuzione di utili, l'individuazione del patrimonio destinato, le regole sulla devoluzione del patrimonio, la tenuta delle scritture separate e dei bilanci e la disciplina dei poteri di gestione e di rappresentanza dell'ente.

Le associazioni, i comitati le fondazioni e gli enti religiosi che non sono Odv, Aps, Onlus, cooperative sociali, in alternative al RUNTS possono adottare diverse soluzioni:

- non aderire al RUNTS: se tali enti non aderiscono ad alcun registro possono continuare a mantenere questa linea e non iscriversi al Registro, il che da un lato eviterà determinati obblighi e passaggi burocratici, dall’altro comporterà la rinuncia a diverse agevolazioni fiscali, come la raccolta fondi, i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ecc., (a meno che l’ente non operi in ambito scientifico, sanitario o culturale-paesaggistico).

- trasformarsi in ente del Terzo settore generico, in quanto un’organizzazione non profit, fondazione, comitato, associazione, può aderire al RUNTS senza richiedere ulteriori qualifiche. Adeguando il proprio statuto al Codice del Terzo Settore, l’ente potrà godere di diversi benefici e vantaggi, seppur più limitati rispetto ad OdV, APS o imprese sociali. Non ci sono però limiti sull’impiego di volontari, dipendenti o retribuzione degli organi sociali;

- trasformarsi in ente filantropico, il cui status prevede tassativamente il possesso della personalità giuridica. Nel caso in cui non sia tenuto ad adottare particolari modalità operative, l’ente dovrà svolgere prevalentemente l’attività di erogazione di denaro (erogazioni liberali, bandi, borse di studio, ecc.), di beni e servizi. Tale attività potrà essere finanziata mediante contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali e raccolta fondi;

-trasformarsi in Odv o Aps adeguando opportunamente lo statuto. In tal caso l’attività dell’associazione (a benefico di terzi nell’Odv e anche a favore dei soci nell’Aps) deve essere svolta prevalentemente da volontari. Entrambe le qualifiche consentono di fruire di rilevanti agevolazioni fiscali e, nel caso di Odv, anche in materia di raccolta fondi per le elevate detrazioni fiscali a vantaggio dei donatori;

-trasformarsi in impresa sociale: tale opzione potrebbe risultare valida nel caso in cui l’ente sia dotato di personalità giuridica, faccia conto, per sostenere la propria struttura, su entrate di natura commerciale e ricorra prevalentemente a personale dipendente e in parte al volontariato.

a) le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel RUNTS, nonché la documentazione da presentare e le modalità di deposito degli atti, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nonché le sue modalità di comunicazione con il Registro delle Imprese, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli Ets sull’intero territorio nazionale
b) le modalità di deposito degli atti
c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico
d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro Unico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/09/28/registro-unico-terzo-settore-procedure-iscrizione

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