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Cassa integrazione decreto Agosto: domande sospese fino al 31 ottobre

E’ giunta a pubblicazione la tanto attesa circolare INPS che fornisce ai datori di lavoro le istruzioni per la presentazione della domanda di concessione dei trattamenti di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per un periodo aggiuntivo di durata pari 18 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020. L’Istituto, nella circolare n. 115 del 2020, spiega che le nuove domande devono essere presentate con, in allegato, l’autocertificazione che attesti l’eventuale riduzione di fatturato subita dal datore di lavoro. Previsto inoltre lo slittamento al 31 ottobre 2020 dei termini per la presentazione delle domande.

Diviene operativa la procedura predisposta dall’INPS per richiedere la proroga dei trattamenti di integrazione salariale introdotta dal decreto legge n. 104/20, c.d. decreto Agosto, a seguito del protrarsi dello stato di emergenza da Coronavirus.

Il decreto, in vigore dallo scorso 15 agosto, concede alle aziende, che si trovano a dover ulteriormente sospendere o ridurre l'attività lavorativa a seguito di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di presentare una nuova domanda di concessione di ulteriori trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per un periodo aggiuntivo di durata pari 18 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020.

Con la circolare n. 115 del 30 settembre l’INPS, oltre a fornire le attese istruzioni operative, ha previsto uno slittamento del nuovo termine entro cui devono essere trasmesse le domande che viene fissato al 31 ottobre 2020, in luogo del 30 settembre originariamente previsto dal testo normativo.

La richiesta dei trattamenti va inviata con due distinte istanze da trasmettere in due tempi:

- per un primo periodo pari a 9 settimane;

- per un secondo periodo di ulteriori 9 settimane, concedibili esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.

N.B. Il decreto Agosto ha stabilito che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ma collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020 vengono inglobati al primo periodo di 9 settimane. A partire dal 13 luglio, dunque, il periodo massimo concedibile non può in ogni caso superare le 18 settimane.

Resta confermata la necessità di eseguire la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Esempio di calcolo settimane fruibili

Settimane di CIG o ASO fruite: 4 continuative dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020 Settimane fruibili ex decreto Agosto: 6 settimane complessive (7-4) + 9.

Le 3 settimane dal 13 luglio 2020 al 1° agosto 2020, rientrando nel computo delle prime 9 settimane del nuovo periodo previsto dal decreto-legge n. 104/2020, riducono in proporzione il numero di settimane richiedibili nel secondo semestre 2020.

L'accesso al secondo periodo di 9 settimane di CIG è consentito gratuitamente solo ai datori di lavoro che, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del 2019, abbiano subito una riduzione di fatturato pari almeno al 20%.

Qualora la riduzione di fatturato sia stata registrata ma in misura inferiore, sarà dovuto un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d’attività.

Nel caso in cui, invece, non si registri alcuna riduzione del fatturato, il contributo addizionale dovuto è pari al 18% di detta retribuzione globale.

Al fine di consentire l’individuazione dell’aliquota del contributo addizionale di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, e la rilevazione delle aziende che non sono tenute all’obbligo contributivo, i datori di lavoro richiedenti devono completare la domanda con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2020, nella quale autocertificano alternativamente:

a) la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato;

b) il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l’attività di impresa è stata avviata in data successiva al 1° gennaio 2019.

Le domande di accesso devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, con la causale:

- “COVID-19 nazionale” per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020;

- “COVID 19 con fatturato” per il secondo periodo di 9 settimane.

In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

La nuova domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga deve essere inviata esclusivamente all’INPS in seguito alla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Restano esonerati da tale obbligo i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

L’INPS fa presente che, su segnalazione del Ministero vigilante e in ragione di una imminente soluzione legislativa (presumibilmente in sede di conversione del decreto Agosto) che prevederà lo slittamento del termine al 31 ottobre 2020, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020.

Oltre che dei termini per l’invio delle domande dei trattamenti di integrazione salariale, il 30 settembre 2020 rappresenta anche il termine per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che si collocano tra il 1° agosto e il 31 agosto 2020.

Anche relativamente ai termini di trasmissione dei dati utili al pagamento, avverte l’INPS, vale quanto precedentemente spiegato in merito allo slittamento del termine dal 30 settembre al 31 ottobre 2020.

INPS, circolare 30/09/2020, n. 115

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/10/01/cassa-integrazione-decreto-agosto-domande-sospese-31-ottobre

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