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Domicilio digitale: comunicazione entro il 1° ottobre. Attenzione alle sanzioni

Imprese e professionisti, se non vogliono incorrere nelle sanzioni previste dal decreto Semplificazioni, hanno l’obbligo entro oggi, 1° ottobre, di comunicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese o l'Ordine e/o Collegio di appartenenza. In particolare, tutte le società devono regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro competente per territorio, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. La mancata comunicazione comporta l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Per i professionisti, la mancata indicazione del proprio indirizzo digitale all’ordine di appartenenza, comporta la sospensione dall’ordine stesso fino all’avvenuta comunicazione.

Entro il 1° ottobre 2020 imprese e professionisti devono comunicare, a pena di sanzioni, il proprio indirizzo digitale presso il Registro delle imprese o l'Ordine e/o Collegio di appartenenza.

L’obbligo è previsto dall'art. 37 del decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020) che ha modificato l'art. 16 del D.L. n. 185/2008 e l'art. 5 del D.L. n. 179/2012, rendendo la posta elettronica certificata (PEC) uno strumento imprescindibile per tutte le imprese e i professionisti.

L'obiettivo del Governo è di accelerare il processo di digitalizzazione del Paese.

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Le nuove disposizioni prevedono che tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, ovvero che il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle imprese competente per territorio, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La mancata comunicazione comporterà l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l'irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall'art. 2630 del Codice civile per le società da 206,00 euro a 2.064,00 euro, e come indicata dall'art. 2194 del Codice civile per le imprese individuali da 30,00 euro a 1.548,00 euro.

Per le imprese di nuova costituzione che non dovessero in fase di iscrizione stessa comunicare un domicilio digitale, è prevista una procedura di sospensione dell’iscrizione.

La comunicazione del domicilio digitale può essere effettuata mediante “Pratica semplice”, la nuova modalità studiata appositamente per questo adempimento e ad uso esclusivo del legale rappresentante della società e del titolare dell'impresa individuale.

Sul sito www.registroimprese.it è presente uno spazio apposito nel quale l'interessato dovrà fornire solamente, il codice fiscale del dichiarante (del legale rappresentante o del titolare), il codice fiscale dell'impresa (solo per le società) e l'indirizzo PEC da iscrivere nel registro imprese. Unica avvertenza il dichiarante deve essere il legale rappresentante della società o il titolare dell'impresa individuale e deve essere dotato del dispositivo di firma digitale.

La pratica può anche essere predisposta utilizzando “Starweb”. Una volta eseguito l’accesso occorrerà:

- selezionare, dal menu "Comunicazione Unica Impresa", la voce "Variazione" e, nel successivo menu in "Dati Sede" la voce "PEC";

- selezionare, per le imprese individuali selezionare, dal menu "PEC per Imprese Individuali", la voce "Comunicazione PEC"

Sarà possibile compilare la pratica di comunicazione del domicilio digitale tramite la piattaforma DIRE (Depositi e Istanze Registro Imprese) a cui si accede tramite link presente in Starweb.

Il progetto DIRE è stato realizzato dal sistema camerale per semplificare le modalità di presentazione delle istanze al Registro delle Imprese.

La norma rafforza l’obbligo di avere un domicilio elettronico anche per gli iscritti agli Albi. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) (D.Lgs. n. 82/2005), definisce il domicilio digitale come “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata”. Tale indirizzo si rende necessario nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti.

La mancata comunicazione della PEC all’Ordine o Collegio di appartenenza comporta la diffida dall'ordine stesso ad adempiere entro 30 giorni, e se il professionista non ottempera, la sospensione dall'Albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/10/01/domicilio-digitale-comunicazione-entro-1-ottobre-attenzione-sanzioni

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