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Impresa Sociale: modalità di remunerazione dei commissari liquidatori

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto 26 agosto 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua i criteri e le modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali non aventi la forma di società cooperativa. Il compenso del commissario liquidatore è stabilito su base percentuale e, in ogni caso, non può essere inferiore a euro 2.500,00. Ai componenti dei comitati di sorveglianza viene corrisposta un'indennità annua da calcolarsi sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni del comitato. I compensi sono a totale carico della liquidazione e sono imputati in prededuzione alle spese di procedura.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 2 ottobre 2020 il decreto 26 agosto 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua i criteri e le modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali non aventi la forma di società cooperativa.

Nello specifico il decreto prevede che al commissario liquidatore spetta un compenso, liquidato in percentuale all'ammontare dell'attivo realizzato, nelle misure seguenti:

- 12,71% quando l'attivo non supera euro 51.000,00;

- 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 e fino a euro 258.000,00;

- 4,23% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00;

- 1,69% sulle somme eccedenti euro 516.000,00 e fino a euro 1.549.000,00;

- 0,84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 e fino a euro 5.165.000,00;

- 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00.

Le aliquote percentuali possono subire:

- un incremento rispettivamente, del 18%, 12% e 6% con riferimento all'attivo realizzato entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa;

- una riduzione del 10% in ragione d'anno a partire dall'ottavo anno successivo al decreto di liquidazione coatta amministrativa, limitatamente all'attivo realizzato dalla vendita di beni mobili e immobili e dalla riscossione e recupero di crediti non contenziosi.

Inoltre, al commissario liquidatore spetta un compenso supplementare, calcolato sull'ammontare dello stato passivo accertato pari:

- allo 0,50%, fino all'importo di euro 103.000,00;

- allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro 103.000,00 e fino a euro 258.000,00;

- allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00;

- allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00;

Nonché un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4% sull'importo del compenso finale, e il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

E' escluso qualsiasi altro compenso, rimborso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura.

Il compenso del commissario liquidatore è a totale carico della liquidazione, è imputato in prededuzione alle spese di procedura e, in ogni caso, non può essere inferiore a euro 2.500,00.

Ai componenti dei comitati di sorveglianza viene corrisposta, a carico della liquidazione, un'indennità annua in prededuzione, imputata alle spese di procedura, da calcolarsi sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni del comitato, determinata sulla base dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure massime:

- euro 1.500,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 2,5 milioni di euro;

- euro 2.000,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore a 2,5 milioni euro e fino a 7,5 milioni di euro;

- euro 2.500,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro.

Nel caso in cui la procedura è autorizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, l'indennità sarà maggiorata del 50% fino alla scadenza dell'autorizzazione.

L'indennità spettante al presidente è maggiorata del 20%. Ai componenti dei comitati di sorveglianza spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 26/08/2020 (Gazzetta Ufficiale 02/10/2020, n. 244)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2020/10/06/impresa-sociale-modalita-remunerazione-commissari-liquidatori

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