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Cassa integrazione, via libera alla proroga: domande entro il 31 ottobre. Con una incognita

Oltre a prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio 2020, il decreto legge n. 125 del 2020, in vigore dall’8 ottobre 2020, ha differito il termine di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga e di trasmissione dei dati necessari per i pagamenti diretti mediante i modelli Sr41. Quindi, sia pure in ritardo, arriva l’attesa conferma dello slittamento del termine del 30 settembre, inusualmente anticipata dalla circolare n. 115/2020 dell’INPS. Ma resta ancora da sciogliere il nodo in merito ai lavoratori per i quali è ammesso l’accesso agli interventi di integrazione salariale.

Prorogato il termine di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga oltre ai modelli Sr41.

Incessante il rimbalzo di disposizioni normative che si susseguono in modo frenetico. In questi giorni si stanno incrociando la conversione in legge del decreto Agosto (DL n. 104/20), un nuovo DPCM per contrastare emergenza Covid19 di prossima emanazione e il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, licenziato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, n. 66 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020, n. 248.

Prima di ciò era stato l’INPS con la circolare n. 115 del 30 settembre 2020, come sappiamo pubblicata intorno alle 23,30, a illustrare le novità apportate dal DL Agosto in merito alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid19 ed anticipare future disposizioni di legge.

Il decreto legge n. 125 del 2020 va a prolungare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 e dispone l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale, su proposta dello stesso Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute ed il parere del Comitato tecnico scientifico.

In questo Decreto, sicuramente minimalista, troviamo la modifica dei termini decadenziali per la presentazione degli ammortizzatori sociali che sostituiscono quelli del DL Agosto e sono differiti al 31 ottobre 2020, termini che erano stati “dimenticati” nel testo di conversione dello stesso DL Agosto.

Quindi, sia pure con un ritardo di qualche giorno, arriva l’attesa conferma dello slittamento del termine del 30 settembre per la presentazione delle domande di ammortizzatore sociale che era stata inusualmente anticipata dal provvedimento dell’INPS.

Il Ministro Catalfo ha illustrato a caldo i contenuti del decreto con grande soddisfazione evidenziando come questo provvedimento consenta una ulteriore possibilità di invio delle richieste e dei successivi modelli Sr41 al fine di garantire le prestazioni ai lavoratori. Sicuramente apprezzabile il differimento, anche se a nostro avviso, arrivato praticamente “a giochi fatti” con conseguente impatto quasi nullo ai fini di una corretta programmazione aziendale.

Sulla stessa linea d’onda, non troviamo indicazioni rispetto alla previsione contenuta nella circolare INPS 115 in merito alla possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali per i lavoratori alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 13 luglio 2020. La circolare, infatti, senza solido aggancio normativo, ha indicato che “per l’accesso agli interventi di CIGO e di ASO in parola, è necessario che i lavoratori siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 13 luglio 2020”. Come è noto le precedenti disposizioni di legge limitavano ai lavoratori in forza al 25 marzo questa possibilità.

Cerchiamo di fare un semplice riepilogo delle scadenze relative alla presentazione della domanda di integrazione salariale e soprattutto ai termini decadenziali alla luce del decreto legge n. 125/2020.

Ammortizzatori sociali: scadenze di ottobre dopo il decreto legge n. 125/2020

Ammortizzatore sociale Periodo di sospensione Scadenza per l’invio a pena decadenza
CIGO Dal 01/08/2020 al 31/08/2020 Entro il 31 ottobre 2020
  Dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Entro la fine del mese successivo 31/10/2020
FIS – ASSEGNO ORDINARIO Dal 01/08/2020 al 31/08/2020 Entro il 31 ottobre 2020
  Dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Entro la fine del mese successivo 31/10/2020
CIGD Dal 01/08/2020 al 31/08/2020 Entro il 31 ottobre 2020
  Dal 01/09/2020 al 30/09/2020 Entro la fine del mese successivo 31/10/2020
SR 41   Entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale oppure 30 giorni dalla data di autorizzazione se posteriore, in deroga possibilità di invio entro il 31 ottobre 2020

Stato di emergenza e smart working

Viene prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza, tramite una norma che modifica il DPCM che aveva indicato la data di termine al 15 ottobre. Questo passaggio si è reso necessario per evitare vuoti normativi nell’attesa dell’emanazione di un ulteriore DPCM. Tale provvedimento amministrativo ricalibrerà le disposizioni di contrasto alla pandemia che erano in scadenza proprio il 7 ottobre 2020.

Il decreto legge n. 125/2020 ha di fatto costruito un ponte tra i due DPCM, quello che era in scadenza ieri e quello che sarà emanato prima del 15 ottobre. Questo ponte consentirà ulteriori giorni per una più articolata discussione e analisi sulla base delle indicazioni della risoluzione del Ministro Speranza.

La proroga dello stato emergenziale ha diverse conseguenze, per esempio consente l’utilizzo della ormai collaudata e consolidata modalità semplificata di attuazione dello smart working, sia in termini di procedura/comunicazione, ma soprattutto in termini di disposizioni di sicurezza. Quindi per avviare o proseguire questa modalità lavorativa, fortemente raccomandata ove possibile, continuerà a non essere necessario, ma resta comunque opportuno, un previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/10/08/cassa-integrazione-via-libera-proroga-domande-entro-31-ottobre-incognita

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