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Soppressione FONDINPS: indicazioni Uniemens per la la previdenza complementare

L’INPS, con il messaggio n. 3600 del 2020, recepisce le disposizioni dettate dal decreto31 marzo 2020, n. 85, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adottato, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge n. 205/2017, che dispone la soppressione di FONDINPS. Nel documento di prassi sono riportate anche le nuove regole per la compilazione dell’apposita sezione del modello Uniemens.

Con il messaggio n. 3600 dell’8 ottobre 2020, l’INPS interviene riguardo l’avvenuta soppressione della forma pensionistica complementare residuale denominata “Fondo pensione complementare I.N.P.S.”, in forma abbreviata “FONDINPS”.

A decorrere dal mese di ottobre 2020 i datori di lavoro non dovranno più versare a FONDINPS le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti, ossia di quei lavoratori che non hanno comunicato al datore di lavoro nei termini di legge l'adesione ad alcuna forma pensionistica complementare o di voler mantenere il proprio TFR secondo le previsioni di cui all'articolo 2120 c.c.

Devono essere destinate alla forma pensionistica complementare residuale le quote di TFR maturando di quei lavoratori che non hanno manifestato, entro sei mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta o, in alternativa, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro.

Al riguardo, l’INPS ricorda che soltanto la scelta di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro può essere successivamente revocata e che il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

A decorrere dal mese di ottobre 2020, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti “affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP” (art. 2, comma 2, del decreto interministeriale n. 85/2020).

Per quanto attiene ai lavoratori già iscritti a FONDINPS, il decreto interministeriale n. 85/2020 prevede che il Commissario liquidatore di FONDINPS adotti, d’intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attività per il passaggio a quest’ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano già iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuove adesioni (art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 85/2020).

A decorrere dal mese di competenza ottobre 2020, non potrà essere più validato all’interno dell’elemento “SceltaPrevCompl” “FormaPrevCompl” il codice “9999”, avente il significato di “FONDINPS – FONDO COMPLEMENTARE INPS”, ma dovrà essere utilizzato il codice “61”, avente il significato di “COMETA - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFI.

INPS, messaggio 08/10/2020, n. 3600

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/10/09/soppressione-fondinps-indicazioni-uniemens-previdenza-complementare

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