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Società quotate: previsti nuovi adempimenti per gli amministratori

Assonime, nella circolare n. 25 del 2020, analizza le agevolazioni per gli aumenti di capitale delle società quotate nei mercati regolamentati previste dal decreto Semplificazioni. In particolare, le modifiche al codice civile, introdotte in sede di conversione in legge del decreto, secondo le quali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati è previsto che nel caso di aumento di capitale a pagamento, con esclusione statutaria del diritto di opzione, gli amministratori debbano predisporre una relazione contenente le ragioni dell'esclusione, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni.

Per migliorare la situazione finanziaria e debitoria delle società e permettere l’ingresso a nuovi soci, l’articolo 44 del decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020) ha previsto delle norme di natura societaria al fine di consentire una più facile e rapida realizzazione delle operazioni di aumento di capitale.

Tali norme si dividono tra:

1) norme di carattere strutturale, che prevedono modifiche all’art. 2441 del codice civile in tema di diritto di opzione negli aumenti di capitale delle spa;

2) norme di durata temporanea con cui si prevede:

(i) quorum agevolati temporanei per l’adozione di delibere connesse alle operazioni di aumento del capitale nelle società di capitali;

(ii) agevolazioni temporanee relative all’esclusione statutaria semplificata del diritto di opzione negli aumenti di capitale di società con azioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su MTF.

Tale articolo così come era stato formulato, aveva sollevato alcuni dubbi, per cui è stato modificato in sede di conversione del decreto in legge (l. n. 120).

- Il decreto Semplificazioni agevola gli aumenti di capitale sociale

- Aumenti di capitale con procedure più snelle anche per le S.r.l.

Qui di interesse sono le nuove norme per le società con azioni quotate in mercati regolamentati. Per queste società, l’art. 2441 del codice civile prevedeva che lo statuto potesse escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrispondesse al valore di mercato delle azioni. La nuova formulazione estende questa facoltà anche alle società con azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione.

A causa di questa nuova estensione il legislatore ha dovuto integrare l’articolo prevedendo specifici obblighi informativi che precedentemente, solo per le società quotate, erano previsti dal Regolamento emittenti. Tale nuova formulazione prevede quindi che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Assonime nella circolare n. 25 del 2020 mette in evidenzia come l’introduzione di questo ultimo periodo determini “il venir meno di un importante profilo di specialità inerente al regime di esclusione del diritto di opzione previsto con clausola statutaria nelle società quotate”.

Infatti, come ricorda l’Associazione, prima dell’introduzione del nuovo articolo la valutazione di eliminare il diritto di opzione era fatta dalla assemblea in maniera preventiva al momento di approvazione dello Statuto senza una specifica giustificazione in termini di interesse per la società.

La nuova formulazione, imponendo agli amministratori di illustrare le ragioni specifiche per la specifica operazione e i criteri per la determinazione del prezzo di emissione, fa si che, in sede di impugnazione della delibera, possano essere valutati sia la sussistenza concreta dell’interesse sociale a escludere l’opzione sia i criteri per la determinazione del prezzo di emissione.

Assonime evidenza inoltre che, questa nuova procedura, è diversa da quella relativa alla relazione prevista per gli altri casi di esclusione del diritto d’opzione e non prevede la comunicazione al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

Come anticipato, il nuovo l’art. 44 del decreto-Semplificazioni ha previsto inoltre due agevolazioni temporanee.

Fino alla data del 30 giugno 2021, le società quotate potranno:

1) deliberare l’aumento di capitale con i quorum costitutivi e deliberativi agevolati (rappresentanza in assemblea di almeno la metà del capitale sociale e voto favorevole della metà del capitale rappresentato),

2) deliberare un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, anche in mancanza di espressa previsione statutaria. Tale esclusione potrà arrivare a coprire fino al 20% del capitale sociale preesistente.

Per poter usufruire di questa ultima agevolazione, come suggerito da Assonime, sarà necessario prevedere una delega ad hoc che si riferisca espressamente all’ art. 44 del decreto Semplificazioni.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/10/12/societa-quotate-previsti-adempimenti-amministratori

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