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Cassa integrazione, licenziamenti, versamenti fiscali e superbonus 110%: in GU il decreto Agosto

Approda in Gazzetta Ufficiale la legge n. 126/2020 di conversione del decreto Agosto. Tra le novità in materia di lavoro, il decreto contiene la proroga della Cassa integrazione e degli altri ammortizzatori sociali, l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale, la promozione dello smart working nonché la previsione di nuovi sgravi contributivi per i datori di lavoro e modifiche alla disciplina del contratto a termine. Numerosi sono anche gli interventi a sostegno delle imprese e le misure fiscali: dalla possibilità di rateizzare i versamenti sospesi, al potenziamento del bonus locazioni e del superbonus 110%, alla proroga della moratoria per le PMI.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 la legge n. 126/2020 di conversione del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).

Il provvedimento, a seguito delle modifiche ed integrazioni subite durante l’esame parlamentare, risulta composto da 179 articoli (dai 115 iniziali), per un totale di 709 commi (dai 443 iniziali).

Le disposizioni contenute nella versione finale del decreto spaziano in vari ambiti.

La mappa delle novità:

- Cassa integrazione, smart working, congedi, divieto di licenziamento: cosa cambia per i datori di lavoro

- Versamenti fiscali frazionati e moratoria per i soggetti ISA: tra conferme e novità, cosa cambia per i contribuenti

- Moratoria mutui e finanziamenti, bonus affitti, sanificazione e superbonus 110%: cosa cambia per imprese e professionisti

Proroga CIG

L’articolo 1 riconosce ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di ricorrere alla Cassa integrazione, agli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà e alla CIG in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020) per un massimo di 18 settimane, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Tali 18 settimane sono aggiuntive rispetto a quelle già fruite fino al 12 luglio in base al decreto Cura Italia e al decreto Rilancio e, qualora vi siano settimane già richieste e autorizzate per il periodo successivo al 12 luglio, l’imputazione delle medesime è alle prime 9 settimane della nuova disponibilità.

La fruizione delle seconde 9 settimane delle nuove 18 complessive, determina l’obbligo del versamento di un contributo addizionale da parte del datore di lavoro, pari al:

- per i datori di lavoro che nel primo semestre del 2020 hanno avuto non riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto al primo semestre del 2019: 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;

- per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato: 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il contributo non è dovuto:

- dai datori di lavoro che nel primo semestre del 2020 hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% rispetto al primo semestre del 2019;

- da coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

- CIG con causale “COVID 19 con fatturato”: serve la dichiarazione di responsabilità dell’azienda

- Cassa integrazione decreto Agosto: domande sospese fino al 31 ottobre

Sgravi contributivi

Per gestire le difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica, vengono introdotti diversi sgravi contributivi. Si tratta in particolare di:

- un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato (ad eccezione di quelli agricoli) che non richiedono prestazioni di integrazione salariale per periodi compresi tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Tale esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e fruibile per un periodo massimo di 4 mesi, entro il 31 dicembre 2020 (art. 3);

- un esonero contributivo totale per i datori di lavoro (ad eccezione di quelli agricoli) per assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), successive al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto Agosto) ed entro il 31 dicembre 2020, fruibile per un periodo massimo di 6 mesi (decorrenti dall’assunzione) e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro dipendente a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora tale trasformazione sia successiva al 15 agosto 2020 (art. 6);

- un esonero contributivo totale per i datori di lavoro (ad eccezione di quelli agricoli) per assunzioni a tempo determinato (comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, successive al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi (art. 7);

- un esonero contributivo parziale - per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 - pari al 30% dei contributi dovuti, in favore dei datori di lavoro del settore privato (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico) operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Detto beneficio si applica anche ai giornalisti lavoratori dipendenti iscritti all'INPGI. La misura è concessa ai sensi della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863) e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione (art. 27).

Smart working

Viene riconosciuto il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile in favore:

- dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di 14 anni, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico o nell’ambito dello svolgimento dell’attività sportiva di base, attività motoria in struttura quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati e a quelli verificatisi all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire le lezioni musicali e linguistiche. Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, i medesimi soggetti hanno diritto ad un congedo straordinario per la durata della quarantena, con relativa indennità pari al 50% della retribuzione (art. 21-bis);

- (fino al 30 giugno 2021 e anche in assenza degli accordi individuali) dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica (art. 21-ter);

- (dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020) dei soggetti rientranti nelle condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile può essere realizzato anche attraverso la destinazione a mansione diversa ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 1-bis, cpv. 2-bis).

Proroga o rinnovo di contratti a termine

L’articolo 8 - sostituendo il comma 1 dell’art. 93 del decreto Rilancio - prevede la possibilità di rinnovare o prorogare - fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore privato anche in assenza delle causali giustificative ex art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 (quali esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori nonché esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria), ferma restando la durata massima complessiva del contratto di 24 mesi.

Inoltre, viene abrogato il comma 1-bis dell’art. 93 del decreto Rilancio che aveva assoggettato a proroga automatica ex lege i contratti di apprendistato di primo e terzo livello (non quello professionalizzante) e i contratti di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Blocco dei licenziamenti

All’articolo 14 si conferma il divieto di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo. In particolare, il blocco dei licenziamenti viene prorogato fino al 31 dicembre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (di cui all’articolo 1) ovvero dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti (di cui all’articolo 3).

La norma, inoltre, esclude l'applicazione del divieto di licenziamento nelle seguenti ipotesi:

- cessazione definitiva dell’attività d’impresa, conseguenti a messa in liquidazione senza continuazione, anche parziale, dell’attività, salvo il caso in cui nel corso della liquidazione si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c. (situazioni per la quale il divieto di licenziamento resta confermato);

- fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi), ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs. n. 22/2015.

Indennità

La legge di conversione conferma, con alcune novità, le indennità per alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi.

L’articolo 5 proroga di 2 mesi la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i soggetti le cui prestazioni siano scadute tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020 (con decorrenza dal giorno della scadenza), alle stesse condizioni di cui all’articolo 92 del decreto Rilancio. L’importo per ciascuna mensilità è pari all’ultima spettante per la prestazione originaria.

L’articolo 9 prevede un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di:

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

- ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere al 15 agosto 2020;

- agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, con reddito annuo per il 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro;

- ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro o almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000;

- ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso dei seguenti requisiti: titolarità, nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei suddetti settori di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate.

Viene invece riconosciuta un'indennità pari a 600 euro:

- per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore dei lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (art. 10);

- per il mese di giugno 2020, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 12).

È prevista poi la concessione:

- di un'indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio ai professionisti iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (art. 13);

- fino al 31 dicembre 2020, di un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della regione Sicilia che abbiano cessato di percepire l'indennità NASpI nel 2020 (art. 1-bis);

- fino al 31 dicembre 2020, di un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 (art 1-ter).

Trasformazione in crediti d’imposta delle DTA

Viene modificata (art. 72, comma 1-ter) la disciplina sulla trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) che derivano dalla cessione di crediti deteriorati, contenuta nel decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), da ultimo innovata dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). Tra le principali innovazioni apportate:

- viene specificato che la trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate decorre dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati;

- viene chiarita la modalità di calcolo del valore nominale dei crediti ceduti, nel caso rapporti tra società non controllate;

- vengono specificate le modalità di applicazione della disciplina nel caso di consolidato nazionale, trasparenza fiscale e qualora le cessioni di crediti siano effettuate da società di persone;

- vengono dettagliate le modalità per l’esercizio delle opzioni che condizionano la trasformazione in crediti di imposta delle DTA.

Gruppo IVA

Con riguardo al gruppo IVA, viene stabilito che le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, sono esenti dall'applicazione dell'IVA, qualora il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA (art. 72-bis).

Rifinanziamento cashback

Viene incrementata la dotazione del fondo per il finanziamento delle misure premiali per l’utilizzo strumenti di pagamento elettronici (articolo 1, comma 290, della legge di Bilancio 2020), di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1 miliardo e 750 milioni di euro per l’anno 2021.

IMU

All’articolo 78 viene prevista l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU:

- per stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o termali;

- per alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate. La norma chiarisce che l'esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) si applica anche alla prima rata esentata per effetto dell'articolo 177 del D.L. n. 34/2020;

- per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni;

- immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate;

- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.

Per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 (l'efficacia di tale esenzione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea).

L’articolo 78-bis invece reca alcune norme retroattive, di interpretazione autentica. In particolare:

- si prevede l’applicazione retroattiva, anche per periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), dell’equiparazione, a fini fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell'impresa agricola;

- si stabilisce che nelle agevolazioni tributarie previste dalle norme in materia di soci di società di persone esercenti attività agricole (articolo 9, comma 1, del D.lgs. n. 228/2001) sono comprese anche quelle relative ai tributi locali;

- si prevede che, ai fini IMU, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

Con l’articolo 108 viene precisato che la maggiorazione dell'IMU sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i comuni che l'hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, non può eccedere lo 0,08 per cento.

Ulteriore rateazione dei versamenti sospesi

Anche nella versione finale del decreto legge è confermata la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione del pagamento dei versamenti sospesi ad opera degli articoli 126 e 127 decreto Rilancio D.L. 134/2020. In particolare, viene disposto (art. 97) che gli importi sospesi possano essere versati:

- il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo;

- il restante 50% mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Proroga versamenti soggetti ISA

All’articolo 98-bis si riconosce ai soggetti tenuti all’applicazione degli indici di affidabilità fiscale - compresi i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA, nonché coloro che applicano il regime forfetario e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza - che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazione dei redditi e IRAP, possono, la possibilità di regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 i versamenti dovuti e non ancora effettuati con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute.

Ulteriori proroghe

La legge di conversione conferma:

- la proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i contribuenti ISA e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 (art. 98);

- la proroga al 31 ottobre 2020 del versamento della tassa automobilistica, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente (art. 107);

- la proroga al 31 dicembre 2020 dell'esonero, per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) (art. 109).

Rivalutazione beni d’impresa

L’articolo 110 prevede la possibilità per le società di capitali e gli enti commerciali, che non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, la rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, qualora approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Agosto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto a fini fiscali a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed eventuali addizionali nella misura del 10%.

Le imposte sostitutive possono essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui viene effettuata la rivalutazione e le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi successivi.

Welfare aziendale

L’articolo 112 prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall’RPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (da 258,23 euro a 516,46 euro).

Bonus sanificazione e acquisto DPI

Vengono aumentate di 403 milioni di euro le risorse destinate alla concessione di un credito d'imposta di cui all’articolo 125 del decreto Rilancio per le spese relative alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 31, commi 4-ter-4-quinquies).

Ammortamenti

All’articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, viene prevista la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di sospendere - anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile - gli ammortamenti nei bilanci 2020. In particolare, la norma consente, per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto Agosto (quindi il bilancio 2020 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare), di non effettuare fino al 100% della quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La quota di ammortamento non effettuata dovrà essere imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno. I soggetti che si avvalgono della facoltà devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Nel caso in cui l’utile dell’esercizio dovesse essere inferiore alla quota di ammortamento differita, la riserva dovrà essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili. Nel caso in cui anche queste siano insufficienti, la riserva dovrà essere integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. Nella nota integrativa si dovrà fornire le ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Gli ammortamenti non imputati a Conto economico rimangono comunque deducibili:

- nella dichiarazione dei redditi alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR;

- ai fini IRAP.

Superbonus 110%

In tema di agevolazioni, tra le diverse novità si segnalano i ritocchi al superbonus 110%. In particolare:

- viene data la definizione di “accesso autonomo dall'esterno” intendendo, per tale, un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva (art. 51, comma 3-quater);

- viene specificato che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi (art. 51, comma 3-quinquies);

- si prevede l'applicazione ai comuni del sisma Centro Italia del superbonus al 110% per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione (art. 57-bis);

- si riduce il quorum per la validità delle deliberazioni condominiali aventi per oggetto l’approvazione dei lavori e modalità di fruizione del superbonus (art. 63);

- si estende il superbonus alle dimore storiche a condizione che siano aperte al pubblico (art. 80, co. 6).

Nuovi contributi

Viene prevista l’istituzione di:

- contributi a fondo perduto a favore delle imprese della ristorazione per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Per i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del calo del fatturato (art. 58);

- contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A (centri storici) o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato consistenti presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi sopra descritti, sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019 (art. 59);

- buoni per l'acquisto di servizi termali (art. 29-bis).

Bonus locazione

All’articolo 77 vengono apportate diverse modifiche alla disciplina del bonus affitti di cui all'art. 28 del decreto Rilancio. In particolare, si prevede che il credito d’imposta:

- spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente - oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator - anche le strutture termali;

- compete anche per il mese di giugno 2020 (luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale);

- per le strutture turistico ricettive, aumenta dal 30 al 50% nel caso di affitto d’azienda (qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto dell’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti);

- per le imprese turistico ricettive, spetta fino al 31 dicembre 2020.

Bonus alberghi

L’articolo 77 ripropone, potenziandolo, il credito d’imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive, di cui all’articolo 10 del D.L. 83/2014. La nuova versione del bonus è destinata ad alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e altre strutture individuate dalle normative regionali, agriturismi, stabilimenti termali e strutture ricettive all’aria aperta. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 e 2021 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) ed utilizzabile esclusivamente in compensazione (anche in un’unica soluzione). Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative e le regole di presentazione delle domande.

Proroga moratoria PMI

Viene prorogata (art. 65) dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 la moratoria straordinaria per le PMI ex articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). Per le imprese del comparto turistico, la proroga del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza prima del 30 settembre 2020, arriva fino al 31 marzo 2021 (art. 77, comma 2).

Bonus sponsorizzazioni

Prevista l'istituzione di un credito d'imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore di leghe, società sportive e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81).

La legge di conversione prevede inoltre:

- la destinazione esclusiva della garanzia del Fondo mutui prima casa alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico (art. 41-bis);

- la riduzione all'1%, fino al 31 dicembre 2020, dell'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento (art. 51, commi da 1-ter a 1-septies);

- l’ammissione al contributo a fondo perduto ex articolo 25 del decreto Rilancio ai soggetti con sede nei comuni montani (art. 60, commi 7-sexies e 7 septies);

- l’estensione della garanzia del Fondo di garanzia PMI al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre 2020, alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K "Attività finanziarie e assicurative" e a tutti gli enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 64);

- l’estensione della garanzia SACE alle imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale (art. 64);

- l'aumento a 300.000 euro delle somme che gli investitori possono destinare annualmente ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 68);

- l'applicazione di modalità di svolgimento semplificate alle assemblee delle società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici (art. 71);

- ai fini del bonus vacanze di cui all’articolo 176 del decreto Rilancio, la possibilità di pagare servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast anche con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici nonché di agenzie di viaggio e tour operator (art. 77).

Legge 13/10/2020, n. 126 (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13/10/2020)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/10/14/cassa-integrazione-licenziamenti-versamenti-fiscali-superbonus-110-gu-decreto-agosto

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