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Smart working: il lavoratore in quarantena ha diritto alla malattia?

Il lavoratore in quarantena (o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile) che, sulla base di accordi con il proprio datore di lavoro, continua a svolgere l'attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante ricorso allo smart working, al telelavoro o ad altre forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio, non ha diritto all'indennità economica di malattia salvo il caso in cui la malattia sia conclamata e con relativa certificazione del proprio medico curante. E' quanto chiarisce l'INPS con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, con il quale spiega a quali condizioni il lavoratore in quarantena o sorveglianza precauzionale possa essere considerato in malattia.

Quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria. Lockdown localizzati o generalizzati. Viaggi (o rientro da) Paesi a rischio per i livelli registrati di diffusività e gravità della pandemia. Contatti stretti con persone positive al COVID-19. Sono innumerevoli le cause legate all'emergenza epidemiologica che possono determinare l'assenza dal lavoro.

Con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, l’INPS cerca di fare chiarezza, spiegando a quali condizioni il lavoratore in quarantena o sorveglianza precauzionale possa essere considerato in malattia. Una lettura combinata con i precedenti messaggi del 24 giugno 2020, n. 2584 (sulla gestione delle certificazioni di malattia, prodotte dai lavoratori dipendenti privati, durante il periodo dell’emergenza Covid-19) e 1822 del 30 aprile 2020 (sul rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali) restituisce un quadro operativo particolarmente articolato per aziende e lavoratori.

Secondo le nuove indicazioni della circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, la quarantena per COVID-19 è il periodo di “restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi”. La circolare ha chiarito che:

· Casi positivi asintomatici: isolamento di almeno 10 giorni, al termine del quale va eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

· Casi positivi sintomatici: isolamento di almeno 10 giorni accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

· Casi positivi a lungo termine: interruzione dell’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

· Contatti stretti asintomatici: periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

L'art. 26, comma 1, del Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) dispone, esclusivamente per i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS), che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) e della quarantena precauzionale (definito dall'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che, per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, e per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, l’intero periodo di assenza dal servizio, debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020 (ovvero, in base alla proroga inserita nella legge n. 126/2020 di conversione del decreto Agosto, fino al 15 ottobre 2020), è equiparato a degenza ospedaliera.

Il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.

In caso di malattia conclamata da COVID-19, invece, non sarà necessario che il medico indichi, nella certificazione sanitaria, alcun provvedimento (quest'ultima ipotesi, rientrando nella gestione della malattia comune, è applicabile anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata).

Riepilogate le regole generali, riassumiamo - nella tabella che segue - in quali casi e a quali condizioni è riconoscibile l'indennità economica di malattia per il lavoratore in quarantena.

Caso Tutela Riferimenti normativi e di prassi
Lavoro al proprio domicilio mediante ricorso allo smart working, al telelavoro o ad altre forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio Lavoratore in quarantena: esclusa la tutela previdenziale della malattia, salvo il caso di malattia conclamata Art. 26, comma 1 e comma 6, decreto Cura Italia Messaggio INPS n. 3653/2020
Lavoratore in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile: esclusa la tutela previdenziale della degenza ospedaliera, salvo il caso di malattia conclamata Art. 26, comma 2 e comma 6, decreto Cura Italia Messaggio INPS n. 3653/2020  
Lockdown localizzati con ordinanza dell’autorità amministrativa locale Il lavoratore non è definibile in quarantena in quanto il riconoscimento della tutela della quarantena prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica (ASL, medico di base, struttura ospedaliera). Di conseguenza è esclusa la tutela previdenziale della malattia. Tali lavoratori possono eventualmente accedere ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA. Art. 26, comma 1 e comma 6, decreto Cura Italia Messaggio INPS n. 3653/2020
Quarantena all’estero Il lavoratore assicurato in Italia, recatosi all’estero, in Paese oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, non può essere definito in quarantena in quanto il riconoscimento della tutela della quarantena prevede un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane. Di conseguenza è esclusa la tutela previdenziale della malattia. Art. 26, comma 1 e comma 3, decreto Cura Italia Messaggio INPS n. 3653/2020 D.P.C.M. emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) (anche per i lavoratori fragili) Cassa integrazione a zero ore 1. Il lavoratore che si ammala in costanza di CIG continua ad usufruire delle integrazioni salariali e non dovrà comunicare lo stato di malattia. 2. Il lavoratore che si ammala prima dell'l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa continua a beneficiare dell’indennità di malattia solo se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene. N.B. In caso contrario prevale la CIG Cassa integrazione con riduzione dell'attività lavorativa Per i dipendenti che lavorano ad orario ridotto prevale l'indennità economica di malattia. Messaggi INPS n. 3653/2020 e n. 1822/2020
Assegno ordinario (anche per i lavoratori fragili) Sospensione a zero ore 1. Non è indennizzabile la malattia insorta durante il periodo di sospensione, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia. 2. La malattia insorta prima dell’inizio della sospensione è indennizzabile, se prevista dalla vigente legislazione, solo se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene.   Sospensione con riduzione di orario I dipendenti lavoranti ad orario ridotto hanno diritto all'indennità economica di malattia. Messaggio INPS n. 3653/2020 e n. 1822/2020

Alle ipotesi esaminate dall'INPS, vanno aggiunte, per completezza, quelle relative alla quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente, per i genitori lavoratori dipendenti con figli di età fino a 14 anni a seguito di contatto verificatosi all'interno della scuola per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.

In alternativa al congedo indennizzato, tali lavoratori hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.

La legge n. 126/2020 di conversione del decreto Agosto ha introdotto ulteriori fattispecie di contatto verificatesi al di fuori del plesso scolastico, ovvero nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Applicando i criteri interpretativi seguiti dall'INPS, e in attesa di indicazioni specifiche in merito, si potrebbe giungere alla conclusione che anche per il lavoratore genitore in quarantena scolastica sia esclusa la tutela previdenziale della malattia, salvo il caso di malattia conclamata.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2020/10/15/smart-working-lavoratore-quarantena-diritto-malattia

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