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Brexit: ancora nessun accordo tra UE e UK. Cosa devono fare le imprese

Alla riunione del Consiglio UE, di venerdì 16 ottobre, le posizioni dell’Unione europea e del Regno Unito sono rimaste molto distanti e non è stato possibile raggiungere un accordo sulla Brexit. Visto il brevissimo tempo rimasto a disposizione, si prospetta l’incognita del “no deal”, con l’introduzione di nuove barriere tariffarie negli scambi commerciali tra le parti. Le imprese per non farsi trovare impreparate e superare le formalità doganali devono, indipendentemente dall’esito finale dei negoziati, aver adottato entro il 31 dicembre 2020 le procedure necessarie per effettuare gli scambi commerciali con il Regno Unito. A tale scopo l’autorità fiscale UK - HMRC ha aggiornato una nuova guida, impartendo nuove disposizioni.

Sembra ormai molto probabile che dal 1° gennaio 2021 la nuova relazione tra EU e UK possa essere affidata alle incognite di un “no deal” sulla Brexit, con l’introduzione di nuove barriere tariffarie e non tariffarie negli scambi commerciali tra le parti.

Del resto, le parole del Capo negoziatore UE Michel Barnier sono chiarissime: “Siamo assolutamente determinati a raggiungere un accordo equo con il Regno Unito. Faremo tutto il possibile, ma non a qualsiasi prezzo.”

Alla riunione del Consiglio UE di venerdì 16 ottobre 2020, infatti, le posizioni sono rimaste molto distanti e anche la posizione ufficiale assunta con la nota del Segretariato (CO EUR11/CONCL7) non sembra offrire prospettive diverse nel brevissimo tempo rimasto a disposizione.

In particolare, il Consiglio UE rammenta che il periodo di transizione terminerà il 31 dicembre 2020 e rileva con preoccupazione che i progressi sulle principali questioni di interesse per l'Unione non sono ancora sufficienti per raggiungere un accordo.

Ancora una volta, in questi mesi di serrate trattive, il Consiglio UE ribadisce la determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito sulla base delle direttive di negoziato del 25 febbraio 2020, nel rispetto degli orientamenti e delle dichiarazioni del Consiglio concordati in precedenza, in particolare delle dichiarazioni del 25 novembre 2018, soprattutto per quanto riguarda la parità di condizioni, la governance e la pesca.

Conclude, infine, invitando gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e tutti i soggetti interessati a intensificare i lavori sullo stato di preparazione e prontezza a tutti i livelli e per tutti i risultati, compreso quello del mancato raggiungimento di un accordo, e - nel contempo - invita la Commissione, in particolare, a esaminare tempestivamente le misure di emergenza unilaterali e limitate nel tempo che sono nell'interesse dell'UE.

Ebbene, appare chiara la determinazione della UE a voler innanzitutto perseguire la definizione di un accordo che però non leda gli interessi unionali, soprattutto con riferimento alle condizioni di parità, già discusse e condivise con UK nella fase iniziale del negoziato, senza però trascurare la necessità di prepararsi in caso di mancato accordo.

Peraltro, a conferma di un pragmatismo che ormai sembra concedere poco alla possibilità di giungere ad un accordo, anche il Regno Unito ha predisposto specifiche istruzioni per delineare le modalità operative che governeranno le transazioni commerciali con una nuova rappresentazione dell’istituendo rapporto doganale, a partire dal 1° gennaio 2021.

La HMRC – l’autorità fiscale del Regno Unito – ha infatti aggiornato la guida denominata “The Border with the European Union Importing and Exporting Goods”, impartendo nuove disposizioni nella considerazione che la posizione assunta dal governo britannico nel corso dei negoziati con la UE possa effettivamente condurre all’abbandono del Mercato unico e dell’unione doganale, senza accordo.

In tale prospettiva, sono già chiare le azioni che le imprese devono avviare per prepararsi adeguatamente al definitivo recesso e mitigare le inevitabili discontinuità. Dopo il periodo di transizione che si concluderà il prossimo 31 dicembre 2020, il Governo del Regno Unito renderà operativi i controlli sulle importazioni merci che si spostano dall'UE alla Gran Bretagna, in un modo simile all'attuale trattamento del Regno Unito delle merci del resto del mondo (RoW). Questi controlli saranno introdotti in tre fasi: gennaio, aprile e luglio. In particolare:

- a partire dal 1° gennaio 2021: per l’espletamento di nuove formalità doganali ed IVA da parte delle imprese, saranno istituiti delle zone di controllo di frontiera (Border Control Post - BCP) per ispezionare l’importazione di prodotti animali e vegetali a rischio. Tuttavia, al fine di mitigare le ricadute economiche dovute al doppio impatto di Brexit e Covid-19, il Governo ha annunciato controlli non immediatamente rigorosi per le merci in arrivo dai Paesi Ue. I controlli a Dover nonché in altri punti di ingresso verranno introdotti in modo graduale per dare tempo alle imprese di abituarsi alla nuova realtà ed il pagamento delle tariffe sarà differito per un massimo di 6 mesi. (“While tariffs will be payable where due on relevant goods, payments can be deferred until the customs declaration has been made.”);

- a partire dal 1° aprile 2021: i prodotti di origine animale (POAO) ed alcuni i prodotti di origine vegetale richiederanno una pre-notifica alla dogana (“pre-notification”) e saranno introdotte nuove formalità in ambito sanitario;

- a partire dal 1° luglio 2021: tutti i prodotti importati in Gran Bretagna dovranno essere assoggettati a nuove formalità IVA e doganali.

Ovviamente, anche l'UE renderà operativa per l'importazione da UK una serie di controlli sulle merci in transito dal 1 ° gennaio 2021. Di conseguenza, ci saranno cambiamenti significativi nella movimentazione di merci tra le due parti. Ne discende che tutte le aziende che muovono merci attraverso il confine potranno continuare a farlo solo tenendo conto delle nuove regole, adattandosi rapidamente alle nuove formalità entro le scadenze evidenziate.

Area di riferimentoAvvio
Dichiarazioni doganali (esportazioni e importazioni)Importatori ed esportatori – in UK e in EU - dovranno completare le dichiarazioni doganali la fine periodo transitorio. Alcune località britanniche richiedono un pre-deposito delle dichiarazioni doganali prima della effettiva movimentazione delle merci, che influirà in particolare sui movimenti "roll on roll off" (RoRo).1° gennaio 2021Per gli importatori in UK, la presentazione di dichiarazioni supplementari può essere differita a sei mesi dopo l'importazione, durante il periodo gennaio a luglio 2021
Dazi doganali (importazioni) Gli importatori dovranno garantire che eventuali dazi doganali applicabili ai loro prodotti con il nuovo UK Global Tariff siano pagati. Per fare ciò, gli importatori avranno bisogno di determinare l'origine, la classificazione e il valore doganale delle loro merci. Sono disponibili opzioni per sospendere e differire qualsiasi pagamento dovuto.1° gennaio 2021Per gli importatori che si avvarranno del differimento della dichiarazione doganale, può essere differito anche il pagamento dei dazi fino al momento della presentazione della dichiarazione supplementare.
IVA (in importazione) L'IVA sarà riscossa in UK sulle importazioni di beni dall'UE, seguendo le stesse tariffe e strutture applicate alle importazioni dal resto del mondo (Rest of the World- RoW). Gli importatori registrati ai fini IVA potranno posticipare gli effetti finanziari degli adempimenti. Non saranno obbligati ad esercitare tale facoltà a meno che non importino senza controllo merci e non avvalendosi della dichiarazione supplementare; o senza utilizzare la dichiarazione semplificata e l’iscrizione nei registri del dichiarante. Gli importatori non registrati ai fini IVA hanno le stesse opzioni per dichiarare e pagare l’iva in importazione al pari di quanto è possibile fare per i dazi doganali. Il trattamento IVA di merci importate in valore non superiori a £ 135 sarà gestito in modo diverso da quelle merci con valore superiore a £ 135.1° gennaio 2021Ci sono opzioni per differire i pagamenti IVA utilizzando contabilità IVA posticipata.

In ogni caso, per superare le formalità doganali, indipendentemente da quale sarà l’esito finale dei negoziati ancora in corso che avranno riflessi sulla eventuale applicazione di barriere tariffarie e non tariffarie tra le parti, tutti gli operatori dovranno aver adottato entro il 31 dicembre 2020 le nuove procedure necessarie per poter importare nel regno Unito.

In particolare, come prima azione vale ricordare la necessità di ottenere il numero EORI (Economic Operator Registration and Identification). Al pari di quanto avviene nel mercato UE, infatti, l’EORI è richiesto per tutte le aziende (operatori economici ed autotrasportatori) che spostano merci in entrata o in uscita dalla Gran Bretagna, compresi coloro che si avvarranno del differimento per la presentazione delle dichiarazioni di importazione.

Vale ricordare che per ottenere il numero EORI può essere necessaria fino a una settimana mentre servono solo 5-10 minuti per presentare l'applicazione. Le imprese residenti in UK, già registrate con partita IVA abilitata per scambi nell'UE sono già dotate di EORI unionale.

Diversamente, gli operatori ed i trasportatori con sede nell'UE avranno bisogno di un numero EORI GB per eseguire le formalità di frontiera in GB. Non c’è più molto tempo. Per le imprese unionali, sembra davvero necessario adottare da subito un nuovo modello di delivery verso UK per salvaguardare le relazioni commerciali con partners britannici.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/10/19/brexit-accordo-ue-uk-devono-imprese

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