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Quarantena, sorveglianza precauzionale soggetto fragile, tutela previdenziale della malattia e lavoro agile. Durata e termine dell'isolamento e della quarantena.

Art. 26 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito In Legge 24 aprile 2020 n. 27 e succ.mod.

INPS, Messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020

Ministero della Salute, Circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020

INPS, Messaggio n. 3871 del 23.10.2020

Lavoratori in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria

In base alle disposizioni del decreto Cura Italia, ex art. 26 D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, modificato dalla legge n. 126/2020, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto (periodo durante il quale il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro).

La tutela viene riconosciuta a fronte di un provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica, dal quale non è possibile prescindere e che deve dare origine a una certificazione di malattia attestante il periodo di quarantena, redatta dal medico curante, inviata telematicamente.

Nella certificazione di malattia il medico deve indicare:

- Numero di protocollo;

- data di redazione del provvedimento di sanità pubblica;

- periodo di sorveglianza prescritto;

- data della struttura pubblica che ha emesso il provvedimento medesimo.

Qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’INPS mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).

Lavoratori fragili

La disposizione in esame (art. 26, comma 2) prevede una specifica tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti c.d. “fragili”, in possesso di una certificazione rilasciata da competenti organi medico-legali, che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita; disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge 104/1992. In tali fattispecie:

- fino al 15 ottobre 2020, il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti Autorità sanitarie o dal medico che ha in carico il paziente, è equiparato al ricovero ospedaliero, (alla fattispecie si applica la decurtazione di 2/5 della normale indennità, in assenza di familiari a carico); il relativo certificato deve riportare i riferimenti dei provvedimenti di riconoscimento della disabilità o delle certificazioni medico-legali che attestano la condizione di rischio;

- dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, la prestazione lavorativa sarà svolta di norma in modalità agile, anche mediante l’assegnazione a una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti; in alternativa, potranno essere svolte specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

L’INPS con messaggio n. 3653 del 9 ottobre scorso, comunica una novità importante, evidenziando che il periodo di quarantena e di sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio sia per il lavoratore sia per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, solo ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

Pertanto non avrà diritto all’indennità di malattia il lavoratore che continui a svolgere la propria attività in modalità agile o smart working, per il relativo periodo, in quanto non si verifica la sospensione dell’attività stessa né della relativa retribuzione.

Rimborsi

Il comma 5, del citato articolo 26, prevede la possibilità di rimborso degli oneri a carico dei datori di

lavoro, previa domanda da presentarsi all’INPS nel limite di spesa, le cui concrete modalità applicative non sono ancora note.

Malattia accertata da COVID-19

In caso di malattia accertata da COVID-19, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale di malattia. In questo caso il certificato è redatto dal medico nelle consuete modalità, senza necessità di indicare alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Ricapitolando gli unici casi in cui si ha riconoscimento della tutela della malattia sono:

• malattia conclamata del lavoratore, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica;

• quarantena disposta da un provvedimento di sanità pubblica.

Quarantena con ordinanza amministrativa

In tutti i casi di ordinanze e provvedimenti di autorità amministrative che impediscono ai soggetti di raggiungere il luogo di lavoro e conseguentemente di svolgere la propria attività lavorativa, non si ha il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Di conseguenza è esclusa la tutela previdenziale della malattia.

Quarantena all'estero

Il lavoratore assicurato in Italia, recatosi all’estero e soggetto a provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, non può essere definito in quarantena (art. 26, comma 1) in quanto il riconoscimento della tutela della quarantena deve provenire da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane. Di conseguenza è esclusa la tutela previdenziale della malattia.

Rapporti tra quarantena/sorveglianza precauzionale e cassa integrazione

Nello stesso messaggio 3653 del 9 ottobre scorso, l’INPS ha precisato che la tutale previdenziale della malattia non viene riconosciuta al lavoratore destinatario di un trattamento di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) oppure di Assegno ordinario (ASO) per il cosiddetto principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia (art. 3, comma 7, del D.Lgs. 148/2015).

Con messaggio 1822 del 30 aprile 2020, sono state ribadite le indicazioni operative per la gestione della concomitanza tra la prestazione dell’indennità di malattia e i trattamenti di integrazione salariale che di seguito si riepilogano.

Sospensione a zero ore:

1) Se la malattia è insorta durante il periodo di sospensione per CIGO, il lavoratore continua a usufruire delle integrazioni salariali e non dovrà comunicare lo stato di malattia; l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore.

2) Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:

2.1) se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG alla data di inizio della stessa;

2.2) qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia.

Riduzione dell'attività lavorativa:

Per i dipendenti che lavorano ad orario ridotto prevale l'indennità economica di malattia.

Indicazioni per la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena

Il Ministero della Salute con la circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020, ha ridefinito le modalità di quarantena e di isolamento, al fine di “restituire tempestivamente” al contesto sociale i soggetti guariti da Covid-19.

Il periodo di quarantena è stato ridotto da quattordici giorni a dieci giorni e il doppio tampone negativo non è più obbligatorio.

Sarà quindi sufficiente un solo tampone al termine del periodo di quarantena per accertare la positività o la negatività del soggetto in questione.

L’isolamento è la misura che deve adottare chi è un positivo comprovato da un tampone.

La quarantena viene fatta invece da chi può essere definito un “contatto stretto”, ovvero una persona a tutti gli effetti sana (fino a che non insorgono sintomi) che è stata esposta ad un caso di Covid (un caso acclarato da tampone). L’obbiettivo in questo caso è di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.

Per riassumere: stanno in isolamento i malati, stanno in quarantena i sani venuti a contratto stretto con i malati. La condizione di contatto stretto viene decisa dalle Autorità Sanitarie nell’ambito dell’attività di contact tracing.

Per queste due categorie di persone (i positivi e i contatti stretti) le tempistiche di isolamento e quarantena cambiano a seconda delle situazioni.

Con riferimento alla durata della quarantena vengono distinti i casi sotto riportati.

POSITIVI ASINTOMATICI

I soggetti positivi al COVID-19 ma asintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo,(10 giorni + test).

POSITIVI SINTOMATICI

Le persone positive e sintomatiche al COVID-19 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

POSITIVI AL LUNGO TERMINE

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per COVID-19, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI

I contatti stretti con soggetti contagiati dal virus, che siano stati identificati e confermati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, senza dover necessariamente fare alcun tampone (sempre che non siano comparsi nel mentre i sintomi o che l’autorità sanitaria non decida di prescriverlo) oppure

• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione col soggetto positivo, con un un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

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