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Lavoratori autonomi, stagionali, del turismo e marittimi: indennità Covid-19 erogata in automatico

Nella circolare n. 125 del 2020, l’INPS fornisce indicazioni dettagliate riguardo i requisiti di spettanza e le modalità di richiesta dell’indennità onnicomprensiva finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta di alcune particolari categorie di lavoratori autonomi e dipendenti. L’erogazione avviene in modo automatico e diretto, da parte dell’Istituto, a meno che non si tratti di nuovi percettori.

L’INPS, con la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020, recepisce la disposizione del decreto Agosto che prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore di alcune particolari categorie di lavoratori che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. L’indennità onnicomprensiva, di importo pari a 1.000 euro, è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito

E’ stata introdotta un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.

Il medesimo importo è riconosciuto a favore dei lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Hanno diritto alla prestazione anche i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Detti lavoratori - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 – devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non avere un contratto di tale tipologia in essere alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.

Possono accedere alla suddetta indennità anche i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con un reddito annuo 2019 - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020. Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i lavoratori di cui sopra non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data del 15 agosto 2020.

Ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i predetti lavoratori devono essere stati titolari - nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 - di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Inoltre, i lavoratori in argomento devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Infine, per il riconoscimento dell’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 15 agosto 2020

Ai fini dell’accesso all’indennità, i lavoratori marittimi devono avere cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro di cui al precedente capoverso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e devono aver prestato almeno trenta giornate nel medesimo arco temporale.

Inoltre, alla data del 15 agosto 2020, di non devono essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di indennità di malattia riconosciute ai lavoratori dipendenti, comprese quelle specifiche della categoria dei lavoratori marittimi e non devono essere altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.

I lavoratori interessati che abbiano già beneficiato delle indennità COVID-19 introdotte nei mesi scorsi non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità onnicomprensive, che saranno erogate dall’INPS.

I lavoratori che non hanno invece mai presentato domanda per tali benefici possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

INPS, circolare 28/10/2020, n. 125

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-autonomo/quotidiano/2020/10/29/lavoratori-autonomi-stagionali-turismo-marittimi-indennita-covid-19-erogata-automatico

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