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Recuperare crediti per le aziende sarà più semplice: arriva il sequestro sui conti bancari

Sarà più facile per le imprese italiane recuperare i crediti pecuniari nell'UE in materia civile e commerciale. E questo grazie alla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo – OESC, regolamentata dallo schema di decreto legislativo approvato in via definitiva, il 18 ottobre, dal Consiglio dei Ministri. Nello specifico, diventa più semplice chiedere a un giudice di un Paese UE di congelare, senza preavviso, i fondi di un conto bancario detenuto dal debitore in un altro Stato europeo. Con quale effetto? Consentire di bloccare i debitori che movimentano, occultano o utilizzano i fondi. La procedura, attivabile in alternativa alle procedure legali vigenti in ogni Paese UE, può essere utilizzata solo per i casi transfrontalieri.

Lo schema di decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 mira ad adeguare l'ordinamento processuale italiano al Regolamento (UE) n. 655/2014 – già applicabile a decorrere dal 18 gennaio 2017 – che ha istituito una procedura per l'Ordinanza europea di sequestro conservativo (OESC) su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

L’OESC si presenta come uno strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura unitaria, che consente, in casi transnazionali – in ambito UE – di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione.

In pratica, grazie all’OESC, un giudice di un Paese UE può congelare i fondi di un conto bancario del debitore (consumatore o impresa) in un altro Paese dell’UE.

Esperibile in alternativa alle procedure legali vigenti in ogni paese dell'UE, la procedura per l’OESC può essere utilizzata solo per i casi transfrontalieri, nei quali il giudice che esegue la procedura o il paese di domicilio del creditore deve essere in uno Stato membro diverso da quello nel quale il conto è detenuto. In verità, poiché il Regolamento (UE) n. 655/2014 non si applica a Danimarca, da un lato, i creditori con sede in Danimarca non possono richiedere un'OESC, dall’altro lato, non è possibile ottenere un'OESC su un conto bancario danese.

La nuova procedura si applica ai crediti in materia civile e commerciale lasciando fuori le seguenti materie: fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

Per attivare la ricerca di informazioni e le esecuzioni dei sequestri dovranno essere compilati dei moduli on line disponibili ad uno specifico indirizzo web.

Grazie alle norme sull'OESC, il creditore (impresa o persona fisica) che voglia congelare in via cautelare o pignorare un conto detenuto dal debitore può agire in tutta l’Ue anche senza fornire dettagli precisi sul conto da congelare: ad esempio, se non ha il numero di conto corrente, è sufficiente il nome della banca dove questo è stato aperto, se non conosce il nome della banca presso cui è il debitore ha il conto corrente il creditore può chiedere al giudice di scoprirlo.

Come sottolineato in una nota del Consiglio dei Ministri, questa procedura è esperibile sia prima dell'avvio del giudizio di merito sia durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento.

L'autorità giudiziaria competente per l’emissione di un’OESC va generalmente individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa:

- qualora il debitore sia un consumatore, la competenza è dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato;

- in ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore.

Si tratta una procedura che per essere efficace, si svolge senza preavvisare il debitore (inaudita altera parte). Vi sono però degli interessi contrapposti da contemperare e cioè quelli del creditore alla celerità del procedimento di sequestro e quelli del debitore ad esercitare il proprio diritto di difesa. Quindi, per controbilanciare l'assenza di una sua audizione preventiva, il debitore può azionare i seguenti meccanismi di salvaguardia:

- varie forme di impugnazione;

- possibilità di opporsi all'OESC non appena avuta notizia;

- possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni e introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

Disciplinati dal Capo 4 del Regolamento (UE) n. 655/204, i mezzi di ricorso del debitore avverso l’OESC sono, secondo lo schema di decreto in esame, i seguenti:

- è stabilito che per il ricorso, da parte del debitore, avverso l’OESC è competente il giudice che ha emesso la stessa ordinanza e in attuazione di quanto stabilito dalla legge delega n. 117/2019, lo stesso giudice diviene anche competente a decidere sul ricorso del debitore;

- si individua nel tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza (se persona fisica) o la sede (se persona giuridica: ad es. un’impresa) l’autorità giudiziaria competente per il procedimento di opposizione all’esecuzione dell’OESC da parte del debitore (così, lo stesso tribunale che, ai sensi dell’art. 678 c.p.c., è competente per l’esecuzione del sequestro conservativo lo è anche per l’eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dal debitore);

- si prevede che i procedimenti di impugnazione di cui all’art. 37 del Regolamento - cioè quelli riguardanti l’impugnazione delle decisioni emesse nei giudizi di ricorso contro l’OESC (art. 33 reg.), di ricorso contro l’esecuzione dell’OESC (art. 34 reg.) o di revisione dell’OESC su richiesta del debitore, del creditore o d’ufficio, tanto nel senso della modifica quanto nel senso della revoca della stessa (art. 35 reg.) - debbano svolgersi secondo la procedura stabilita dall’art. 669-terdecies c.p.c. in materia di reclamo contro i provvedimenti cautelari.

L’impugnazione deve essere proposta utilizzando l’apposito modulo contenuto nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823.

Più in dettaglio, nell’intento di superare alcune criticità della normativa italiana e allinearla alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 655/2014 e in ossequio ai principi e ai criteri della legge delega del 4 ottobre 2019, n. 117, l’emanando decreto legislativo:

- disciplina la ricerca telematica delle informazioni sui conti bancari (necessarie per consentire l'effettivo e veloce recupero transfrontaliero dei crediti, attraverso il sequestro conservativo di somme depositate in conti correnti riconducibili al debitore), individuando l'autorità di informazione competente a provvedere sulla richiesta di accesso presentata dal creditore;

- prevede che il ricorso avverso il provvedimento che nell’eventualità respinga la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari sia proposto al Tribunale in composizione collegiale (precisando che del collegio non possa fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto);

- contempla, agli effetti dell'art. 492-bis del codice di procedura civile, la competenza del Presidente del Tribunale di Roma quando il debitore non abbia la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non abbia la sede in Italia;

- stabilisce che l’esecuzione dell'OESC debba rispettare la procedura del pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore;

- interviene in materia di patrocinio legale stabilendo che nei procedimenti di impugnazione è necessaria l'assistenza di un difensore.

Viene, infine, modificato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” (D.P.R. n. 115/2002), in tema di contributo unificato, introducendo, all'art. 13, il comma 6-quinquies che stabilisce gli importi da versare a titolo di contributo unificato nelle varie fasi ed azioni procedurali connesse all'emissione e all'esecuzione dell'OESC.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/10/29/recuperare-crediti-aziende-semplice-arriva-sequestro-conti-bancari

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